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DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. 80

Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31-3-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2004, n. 140 (in G.U. 29/05/2004, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 30-5-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  enti locali, al fine di assicurarne la
funzionalita',   con   particolare   riferimento  alle  procedure  di
approvazione  dei bilanci di previsione, alle difficolta' finanziarie
dei  comuni  di  ridotta  dimensione demografica ed al risanamento di
particolari situazioni di dissesto finanziario;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 marzo 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                   Disposizioni per l'approvazione
                   dei bilanci di previsione 2004

  1.  Il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno  2004  da  parte  degli  enti locali e' prorogato al 31 maggio
2004.
  2.  Le  disposizioni  dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio
2002,  n.  13,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2002,   n.   75,   concernenti  l'ipotesi  di  scioglimento  prevista
dall'articolo  141,  comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, ((di cui al)) decreto legislativo
18  agosto  2000,  n.  267,  si applicano per l'esercizio finanziario
2004, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali.
  3.  La  procedura  prevista  dall'articolo  1,  commi  2  e  3, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2002,  n.  75,  si  applica per l'esercizio
finanziario  2004  anche  nell'ipotesi  di  scioglimento  per mancata
adozione,   da   parte   degli  enti  locali,  dei  provvedimenti  di
riequilibrio  previsti  dall'articolo 193 del ((citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000)).