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DECRETO-LEGGE 22 marzo 2004, n. 72

Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonchè a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24-3-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2004, n. 128 (in G.U. 22/05/2004, n.119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005)
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Testo in vigore dal: 24-3-2004
al: 22-5-2004
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per contrastare il fenomeno della diffusione telematica
abusiva di materiale audiovisivo, nonche' per il sostegno finanziario
e  lo  sviluppo  delle attivita' cinematografiche, dello spettacolo e
dello sport;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, di concerto con i
Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  giustizia,  delle
comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
           Misure di contrasto alla diffusione telematica
abusiva di opere cinematografiche e assimilate

  1.  Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633,  e  successive  modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
"a-bis)  in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via
telematica,  anche  mediante  programmi  di  condivisione di file fra
utenti,  un'opera  cinematografica  o assimilata protetta dal diritto
d'autore,  o  parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi
genere;".
  2.  All'articolo  174-ter  della  legge  22  aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis.   Chiunque,  in  violazione  dell'articolo  16,  diffonde  al
pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione
di  file  fra  utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta
dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di
qualsiasi  genere,  ovvero,  con  le  medesime  tecniche,  fruisce di
un'opera cinematografica o parte di essa, e' punito, purche' il fatto
non  concorra  con  i  reati  di  cui  al  comma  1,  con la sanzione
amministrativa pecuniaria di Euro 1500, nonche' con la confisca degli
strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su
un  giornale  quotidiano  a diffusione nazionale e su di un periodico
specializzato nel settore dello spettacolo.
2-ter.  Chiunque  pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad
incentivare  la  diffusione  delle  condotte di cui al comma 2-bis e'
punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2000 e con
le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.".
  3.   Il   Dipartimento   della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno   raccoglie   le   segnalazioni   di  interesse  per  la
prevenzione  e  la  repressione  delle violazioni di cui alla lettera
a-bis)  del  comma  2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi 2-bis e
2-ter  dell'articolo  174-ter  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive    modificazioni,   assicurando   il   raccordo   con   le
Amministrazioni interessate.
  4.   A  seguito  di  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria,  i
fornitori  di connettivita' e di servizi comunicano alle autorita' di
polizia  le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione
dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
  5.  Su  richiesta  del  Dipartimento  della  pubblica sicurezza del
Ministero  dell'interno  ovvero  dell'autorita'  giudiziaria,  per le
violazioni  di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo
quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo
9  aprile  2003,  n.  70,  i  fornitori di connettivita' e di servizi
pongono  in  essere  tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai
siti o a rimuovere i contenuti segnalati.
  6.  I  fornitori  di  connettivita'  e di servizi che abbiano avuto
effettiva  conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare
le  fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis),
e  all'articolo  174-ter,  commi 2-bis e 2-ter, della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del  Ministero dell'interno
ovvero  l'autorita'  giudiziaria,  fatto  salvo quanto previsto dagli
articoli  14,  15,  16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
  7.  La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 e' punita
con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da Euro 50.000 a Euro
250.000.  Per  le  violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e'
fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70.