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DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-11-2013
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo  per
la definizione delle norme generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 21; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 settembre 2003; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 gennaio 2004; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                Finalita' della scuola dell'infanzia 
 
  1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale,
concorre all'educazione  e  allo  sviluppo  affettivo,  psicomotorio,
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine  e  dei  bambini
promuovendone le potenzialita' di relazione, autonomia,  creativita',
apprendimento,  e  ad  assicurare  un'effettiva   eguaglianza   delle
opportunita' educative; nel rispetto della  primaria  responsabilita'
educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale  delle
bambine  e  dei  bambini  ((,  anche  promuovendo  il  plurilinguismo
attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua  inglese,))
e, nella sua autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza
il profilo educativo e la continuita' educativa con il complesso  dei
servizi all'infanzia e con la scuola primaria. 
  2. E' assicurata la generalizzazione dell'offerta  formativa  e  la
possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini  si
provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo
1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle  modalita'  di
copertura  finanziaria  definite  dall'articolo  7,  comma  8,  della
predetta legge. 
  3. Al fine di realizzare la continuita' educativa di cui  al  comma
1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con  i
competenti uffici delle regioni e degli enti locali.