stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 56

Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/3/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2007)
nascondi
Testo in vigore dal: 14-3-2004
al: 28-12-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1991,  n. 143, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   5   luglio  1991,  n.  197,  recante
provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al
portatore  nelle  transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio;
  Vista  la  legge  6  febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1994, ed in particolare
l'articolo 15;
  Visto  il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme
in   materia   di   circolazione  transfrontaliera  di  capitali,  in
attuazione della direttiva 91/308/CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n. 153, recante
disposizioni   ad   integrazione   dell'attuazione   della  direttiva
91/308/CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo
all'estensione  delle  disposizioni  in  materia  di  riciclaggio dei
capitali   di   provenienza   illecita   ed   attivita'   finanziarie
particolarmente  suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio,
a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Vista   la  direttiva  2001/97/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  4  dicembre  2001,  recante modifica della direttiva
91/308/CEE;
  Vista  la  legge  7  febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria  per  il  2002, ed in
particolare l'articolo 1, commi 1 e 3;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
degli  affari esteri, della giustizia, dell'interno e delle attivita'
produttive;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
    a)  "autorita'  di  vigilanza  di  settore"  indica  le autorita'
preposte,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  alla vigilanza o al
controllo  dei  soggetti  indicati  nell'articolo  2,  comma 1, dalla
lettera a) alla lettera n);
    b)  "amministrazioni  interessate" indica le autorita' competenti
al  rilascio  delle  autorizzazioni  o  licenze, alla ricezione delle
dichiarazioni  di  inizio  attivita',  ovvero  alla  tenuta di albi o
registri  dei  soggetti  indicati  nell'articolo  2,  comma  1, dalla
lettera  a)  alla  lettera  o),  ovvero  i  consigli  nazionali per i
soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere q) e r);
    c) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
    d)  "testo  unico  bancario"  indica  il  decreto  legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
    e)  "testo  unico  dell'intermediazione  finanziaria"  indica  il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    f) "legge antiriciclaggio" indica il decreto-legge 3 maggio 1991,
n.  143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni.
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -   La   direttiva   del  Consiglio  n.  91/308/CEE  e'
          pubblicata in GUCE n. L 16 del 28 giugno 1991.
              -  Il  decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, reca:
          "Provvedimenti  urgenti  per  limitare l'uso del contante e
          dei  titoli  al  portatore  nelle  transazioni  e prevenire
          l'utilizzazione   del   sistema   finanziario  a  scopo  di
          riciclaggio".
              -  La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          2004". L'art. 15 della citata legge, cosi' recita:
              "Art.  15  (Riciclaggio  dei  capitali  di  provenienza
          illecita  e  circolazione  transfrontaliera  dei  capitali:
          criteri  di  delega). - 1.  L'integrazione  dell'attuazione
          della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sara' informata ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) provvedere  al riordino del regime di segnalazione
          delle  operazioni  di  cui  all'art.  3 del decreto-legge 3
          maggio  1991.  n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  5  luglio  1991,  n.  197,  al  fine  di favorire le
          segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso
          a   procedure   informatizzate,   la  massima  efficacia  e
          tempestivita' nella organizzazione, trasmissione, ricezione
          ed  analisi  delle segnalazioni, rendendo altresi effettiva
          la   possibilita'   di  sospensione  dell'operazione  senza
          pregiudizio  per  il  corso delle indagini e l'operativita'
          corrente degli intermediari finanziari;
                b) prevedere  adeguate misure dirette alla protezione
          in  favore  dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in
          particolare  garantendo  la tutela della riservatezza delle
          stesse   in   ogni   sede,   comprese   quella   aziendale,
          investigativa  e  giudiziaria,  anche al fine di evitare il
          pericolo di ritorsioni;
                c) estendere,  ai  sensi dell'art. 12 della direttiva
          91/308/CEE,  in  tutto  od  in  parte, l'applicazione delle
          disposizioni  di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991,
          n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
          1991,   n.   197,   a   quelle   attivita'  particolarmente
          suscettibili  di  utilizzazione a fini di riciclagio per il
          fatto  di  realizzare l'accumulazione o il trasferimento di
          ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o risultare
          comunque   esposte   ad   infiltrazioni   da   parte  della
          criminalita'  organizzata.  La  formazione o l'integrazione
          dell'elenco  di  tali attivita' e categorie di imprese, con
          gli   eventuali  requisiti  di  onorabilita'  e  misure  di
          controllo,  avverra'  con uno o piu' decreti legislativi da
          emanare,  su  proposta del Ministro del tesoro, di concerto
          con  i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle
          finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto  attuativo  della presente delega, con la procedura
          di cui al comma 4 dell'art. 1 della presente legge;
                d) riesaminare,  al fine di acerescerne l'efficacia a
          fini  antiriciclaggio,  il regime relativo all'importazione
          ed  esportazione  al  seguito  di  denaro,  titoli e valori
          mobiliari,  anche  eventualmente  modificando  l'art. 3 del
          decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   4 agosto   1990,  n.  227,
          assicurando  in  ogni caso la compatibilita' di tale regime
          con  la  libera  circolazione  delle persone e dei capitali
          sancita  dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza
          interpretativa  della  Corte  di  giustizia delle Comunita'
          europee;
                e) tenere  conto  adeguato,  nel  dare  attuazione ai
          criteri  che  precedono,  anche  degli orientamenti e delle
          indicazioni    che    emergono    nelle   competenti   sedi
          internazionali  ed  in  particolare  in seno al comitato di
          contatto  istituito dall'art. 13 della direttiva 91/308/CEE
          ed al Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI). In ogni caso, il
          potere di identificazione da parte dell'autorita' consolare
          italiana  dei  soggetti operanti dall'estero sara' limitato
          alle  rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  di  prima
          categoria.
              2.   In  sede  di  riordinamento  normativo,  ai  sensi
          dell'art.  8, delle materie concernenti il trasferimento di
          denaro  contante  e  di  titoli  al  portatore,  nonche' il
          riciclaggio  dei  capitali  di provenienza illecita, potra'
          procedersi  al  riordino  delle  sanzioni  amministrative e
          penali  previste  nelle  leggi  richiamate  al comma 1, nei
          limiti massimi ivi contemplati.".
              -  Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, reca:
          "Norme  in  materia  di  circolazione  transfrontaliera  di
          capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE".
              -  Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, reca:
          "Disposizioni   ad   integrazione   dell'attuazione   della
          direttiva 91/308/CEE".
              -  Il  decreto  legislativo  25 settembre 1999, n. 374,
          reca:   "Estensione   delle   disposizioni  in  materia  di
          riciclaggio   dei   capitali  di  provenienza  illecita  ed
          attivita'   finanziarie   particolarmente  suscettibili  di
          utilizzazione  ai fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".
              -  La  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
          n.   2001/97/CE   e'  pubblicata  in  GUCE  n.  L  344  del
          28 dicembre 2001.
              -  La legge 7 febbraio 2003, n. 14, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria per
          il 2002.".
              -  L'art.  1,  commi  1  e 3, della citata legge, cosi'
          recita:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato ad
          adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              Omissis.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.
              Decorso  tale  termine, i decreti sono emanati anche in
          mancanza  del  parere.  Qualora  il termine previsto per il
          parere  dei competenti organi parlamentari scada nei trenta
          giorni  che  precedono  la scadenza dei termini previsti ai
          commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni.
              Omissis.".
          Note all'art. 1:
              -  Il  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385,
          reca:  "Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e
          creditizia".
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
          "Testo    unico    delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
              - Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, vedi note
          alle premesse.