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LEGGE 19 febbraio 2004, n. 40

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

note: Entrata in vigore della legge: 10-3-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal: 11-6-2015
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                            (Finalita'). 
 
  1. Al fine di  favorire  la  soluzione  dei  problemi  riproduttivi
derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana  e'  consentito
il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle  condizioni
e secondo le modalita' previste dalla presente legge, che assicura  i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. ((5)) 
  2.  Il  ricorso  alla  procreazione   medicalmente   assistita   e'
consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di sterilita' o infertilita'. ((5)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 14 maggio - 5 giugno 2015, n.
96  (in   G.U.   1ª   s.s.   10/6/2015,   n.   23),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1  e  2,  e  4,
comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40  (Norme  in  materia  di
procreazione  medicalmente  assistita),  nella  parte  in   cui   non
consentono il ricorso  alle  tecniche  di  procreazione  medicalmente
assistita  alle  coppie  fertili  portatrici  di  malattie  genetiche
trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravita' di cui all'art.  6,
comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la
tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria  della
gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche".