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DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2004, n. 16

Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29-1-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2004, n. 77 (in G.U. 27/03/2004, n.73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/2004)
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Testo in vigore dal: 29-1-2004
al: 27-3-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
              Disposizioni previdenziali in agricoltura

  1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e' sostituito dal seguente:
  "7.  A  decorrere  dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui
all'articolo  5  del  decreto  legislativo  11 agosto 1993, n. 375, e
successive  modificazioni, deve essere presentata su apposito modello
predisposto  dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica
di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375
del 1993, sia ravvisata l'impossibilita' che la prestazione di lavoro
e'  stata effettuata in tutto o in parte, l'I.N.P.S. emette pronuncia
di   disconoscimento  di  detta  prestazione  ai  fini  della  tutela
previdenziale.".