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DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2004, n. 16

Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29-1-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2004, n. 77 (in G.U. 27/03/2004, n.73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/2004)
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Testo in vigore dal:  29-1-2004 al: 27-3-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni previdenziali in agricoltura
1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:
"7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro è stata effettuata in tutto o in parte, l'I.N.P.S. emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale.".