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DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2004, n. 16

Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29-1-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2004, n. 77 (in G.U. 27/03/2004, n.73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/2004)
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Testo in vigore dal: 28-3-2004
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
              Disposizioni previdenziali in agricoltura

  1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e' sostituito dal seguente:
  "7.  A  decorrere  dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui
all'articolo  5  del  decreto  legislativo  11 agosto 1993, n. 375, e
successive  modificazioni,  ((e'))  presentata  su  apposito  modello
predisposto  dall'INPS.  ((Qualora,  a seguito della stima tecnica di
cui  all'articolo  8,  comma 2, del citato decreto legislativo n. 375
del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
della   prestazione   lavorativa,  l'I.N.P.S.  disconosce  la  stessa
prestazione ai fini della tutela previdenziale".))