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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2003, n. 384

Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29-1-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/2004)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 29-1-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2002/39/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto  riguarda  l'ulteriore  apertura  alla concorrenza dei servizi
postali  della  Comunita',  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 176 del 5 luglio 2002;
  Visto  il  decreto  legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato
attuazione alla citata direttiva 97/67/CE;
  Visto  l'articolo  19  della  legge  3 febbraio  2003, n. 14 (legge
comunitaria  2002),  che  ha delegato il Governo a recepire la citata
direttiva 2002/39/CE;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 17 aprile
2000,   recante  conferma  della  concessione  del  servizio  postale
universale  alla  societa'  Poste  Italiane  S.p.a., pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 102 del 4 maggio
2000;
  Vista  la  deliberazione  del  Ministro delle comunicazioni in data
18 dicembre  2002,  n.  DGRQS/2914, recante istruzioni in ordine alla
direttiva  2002/39/CE  che  modifica la direttiva 97/67/CE per quanto
riguarda  l'ulteriore  apertura  alla concorrenza dei servizi postali
della Comunita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 304 del 30 dicembre 2002;
  Vista,  inoltre,  la deliberazione del Ministro delle comunicazioni
in  data  18 dicembre  2002, n. DGRQS/2915, con la quale si definisce
l'ambito  della  riserva  postale  per  il  mantenimento del servizio
universale,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 304 del 30 dicembre 2002;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   3 agosto   2001,   n.  317,  recante
modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 settembre 2003;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                        Tutela della riserva
  1.   La  lettera  b)  del  comma  2  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituita dalla seguente:
    «b)  definisce  l'ambito  dei  servizi  riservati  e predispone i
controlli  atti  a  garantire  che i servizi stessi siano rispettati,
adottando, se necessario, specifici provvedimenti al riguardo;».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 76 e 87 della
          Costituzione:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              - La direttiva 2002/39/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          176 del 5 luglio 2002.
              - La  direttiva  97/67/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          015 del 21 gennaio 1998.
              - Il  decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  97/67/CE  concernente regole
          comuni  per  lo  sviluppo  del  mercato interno dei servizi
          postali  comunitari  e  per il miglioramento della qualita'
          del servizio».
              - L'art.   19  della  legge  3 febbraio  2003,  n.  14,
          recante:   «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee. Legge comunitaria 2002», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003 - Supplemento ordinario
          n. 19, e' il seguente:
              «Art.  19  (Delega  al  Governo  per l'attuazione della
          direttiva   2002/39/CE   del   Parlamento   europeo  e  del
          Consiglio,  del  10 giugno  2002,  in  materia  di  servizi
          postali). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
          termine  di  un  anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  con  le  modalita'  di cui ai commi 2 e 3
          dell'art.  1,  un  decreto  legislativo per dare attuazione
          alla  direttiva  2002/39/CE  del  Parlamento  europeo e del
          Consiglio,  del  10 giugno  2002, che modifica la direttiva
          97/67/CE  per  quanto  riguarda  l'ulteriore  apertura alla
          concorrenza   dei   servizi   postali  della  Comunita'  in
          conformita' dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) determinare l'ambito dei servizi postali riservati
          dal  1° gennaio 2003 e dal 1° gennaio 2006, ivi compresa la
          corrispondenza  transfrontaliera  e  la pubblicita' diretta
          per  corrispondenza, nella misura necessaria per assicurare
          la fornitura del servizio universale entro i limiti di peso
          e di prezzo indicati nella direttiva;
                b) garantire    l'applicazione    dei   principi   di
          trasparenza  e  di  non  discriminazione  nell'applicazione
          delle condizioni economiche speciali e di quelle associate;
                c) fissare  regole  tassative per il trasferimento di
          sovvenzioni  dall'area  riservata  a  quella  del  servizio
          universale;
                d) assicurare  procedure trasparenti, semplici e poco
          onerose  per  la  gestione  dei  reclami  degli  utenti nei
          riguardi  del  fornitore  del  servizio  universale  e  del
          servizio offerto dagli operatori privati;
                e) garantire il rispetto dei servizi riservati;
                f) assicurare  il  mantenimento delle prestazioni del
          servizio  universale  a  livelli qualitativi e quantitativi
          tali  da  garantire  permanentemente  servizi adeguati alle
          esigenze   di  tutti  gli  utenti  in  tutti  i  punti  del
          territorio  nazionale, anche con specifico riferimento alla
          particolare  situazione  dei comuni minori, delle localita'
          montane,   delle   isole   minori   e   delle   altre  aree
          svantaggiate.
              2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
          non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica.».
              - Il  decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  2001,  n. 317,
          recante  «Modificazioni  al  decreto  legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
          materia di organizzazione del Governo», e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134, la legge n. 317
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n.
          181.
          Note all'art. 1:
              -  L'art.  2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
          261,  come  modificato  dal  decreto  qui pubblicato, e' il
          seguente:
              «Art.   2   (Autorita'  di  regolamentazione).  -  1  .
          L'autorita'  di  regolamentazione del settore postale e' il
          Ministero delle comunicazioni.
              2. In particolare l'autorita' di regolamentazione:
                a) espleta    le    competenze    attribuitegli   dal
          decreto-legge  1° dicembre  1993,  n.  487, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
                b)   definisce   l'ambito  dei  servizi  riservati  e
          predispone  i  controlli  atti  a  garantire  che i servizi
          stessi   siano   rispettati,   adottando,   se  necessario,
          specifici provvedimenti al riguardo;
                c) opera  la scelta del fornitore o dei fornitori del
          servizio    universale    conformemente    alla   normativa
          comunitaria  vigente  applicabile  ai  servizi  postali  al
          termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma
          2;
                d) verifica   il  rispetto  degli  obblighi  connessi
          all'espletamento del servizio universale;
                e) determina  i  parametri  di  qualita' del servizio
          universale  e  organizza  un sistema di controllo periodico
          delle prestazioni che compongono il servizio stesso;
                f) assicura  il  rispetto  degli obblighi legati alla
          separazione  contabile  tra  i diversi servizi in relazione
          all'espletamento del servizio universale;
                g) vigila  affinche'  gli accordi relativi alle spese
          terminali  per  la  posta transfrontaliera intracomunitaria
          siano improntati ai principi seguenti:
                  1) fissazione delle spese terminali in relazione ai
          costi   di  trattamento  e  di  distribuzione  della  posta
          transfrontaliera in entrata;
                  2) collegamento dei livelli di remunerazione con la
          qualita' di servizio fornita;
                  3)  garanzia  di  spese terminali trasparenti e non
          discriminatorie;
                h) promuove  l'adozione  di  provvedimenti  intesi  a
          realizzare   l'accesso   alla   rete  postale  pubblica  in
          condizioni di trasparenza e non discriminazione;
                i) vigila   affinche'   il   fornitore  del  servizio
          universale  faccia riferimento alle norme tecniche adottate
          a livello comunitario e debitamente pubblicate;
                l) accerta   che   nell'ambito,  della  gestione  del
          servizio  universale  siano  date pubblicamente agli utenti
          informazioni  sulle caratteristiche dei servizi offerti, in
          particolare  per  quanto riguarda le condizioni generali di
          accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita';
                m) procede  al rilascio delle licenze individuali per
          l'espletamento   di   prestazioni  singole  rientranti  nel
          servizio  universale  nonche' delle autorizzazioni generali
          per  l'effettuazione  dei  servizi che esulano dal campo di
          applicazione del servizio universale;
                n) garantisce  il rispetto degli obblighi imposti con
          le licenze individuali;
                o) espleta  i  controlli  nei  riguardi  dei soggetti
          titolari di autorizzazioni generali;
                p) definisce  la  nozione di "numero significativo di
          persone"  di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), e ne cura
          la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana;
                q) provvede all'emissione delle carte valori postali;
                r) concorre  a determinare la struttura tariffaria ed
          il metodo di adeguamento delle tariffe;
                s) tiene  a  disposizione  le  informazioni  circa  i
          sistemi  di  contabilita' dei costi applicati dal fornitore
          del servizio universale e trasmette dette informazioni alla
          Commissione europea, su richiesta;
                t) assicura  il  rispetto  da parte del fornitore del
          servizio  universale  dell'obbligo di pubblicazione annuale
          delle  informazioni relative al numero di reclami e al modo
          in cui sono stati gestiti.».