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LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.

note: Entrata in vigore della legge: 22-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2003)
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Testo in vigore dal:  22-2-2003

Art. 19

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002,
in materia di servizi postali
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinare l'ambito dei servizi postali riservati dal 1 gennaio 2003 e dal 1 gennaio 2006, ivi compresa la corrispondenza transfrontaliera e la pubblicità diretta per corrispondenza, nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale entro i limiti di peso e di prezzo indicati nella direttiva;
b) garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e di non discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche speciali e di quelle associate;
c) fissare regole tassative per il trasferimento di sovvenzioni dall'area riservata a quella del servizio universale;
d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e del servizio offerto dagli operatori privati;
e) garantire il rispetto dei servizi riservati.
f) assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico riferimento alla particolare situazione dei comuni minori, delle località montane, delle isole minori e delle altre aree svantaggiate.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 19:
- La direttiva 2002/39/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 2002, n. L 176;
- La direttiva 97/67/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 1998, n. L 15.