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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2003, n. 383

Regolamento concernente i contributi al pagamento degli interessi ai fini della ripresa delle attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, nonchè le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
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Testo in vigore dal: 1-3-2006
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                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
di concerto con
                             IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                e con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  16  febbraio  1995,  n.  35,  recante
disposizioni  urgenti  per  la ricostruzione nelle zone colpite dalle
eccezionali  avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella
prima  decade del mese di novembre 1994 e successive modificazioni ed
integrazioni  (di  seguito indicata come: "Legge") ed, in particolare
gli  articoli  2  e  3,  che  prevedono  la  concessione da parte del
Mediocredito   centrale   S.p.a.   e   dell'Artigiancassa  S.p.a.  di
contributi  agli  interessi  sui  finanziamenti concessi dalle banche
alle imprese danneggiate, secondo condizioni e modalita' disciplinate
con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, di concerto con il Ministro
dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e con il
Ministro  dell'interno  del  23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana del 10 aprile 1995, n. 84, come
novellato  dal  successivo  decreto  del 31 agosto 1995, con il quale
sono state emanate le norme di attuazione della predetta disposizione
legislativa;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e con il
Ministro  dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile in data 13 aprile 2000, n. 125, con il quale e' stato adottato
il  regolamento recante criteri e modalita' per la rinegoziazione dei
finanziamenti agevolati ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge;
  Vista  la  legge  28  dicembre  2001,  n.  448  e,  in particolare,
l'articolo  52,  comma  28,  il  quale prevede che, nell'ambito delle
residue  disponibilita'  di  cui  agli articoli 2 e 3 della legge, il
contributo  al  pagamento  degli  interessi  ivi previsto e' concesso
sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini
della  ripresa  dell'attivita'  da  parte  delle imprese danneggiate,
anche  in  difformita' con le voci di spesa preventivate nei piani di
investimento  ovvero  sulla  base  di documentazione presentata anche
successivamente  al  periodo di preammortamento e ricomprese tutte le
spese   sostenute   per   l'estinzione   di   finanziamenti  connessi
all'attivita'  delle  imprese  antecedenti al mese di novembre 1994 e
che  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro delle
attivita'  produttive  sono  stabiliti  i  criteri  e le modalita' di
attuazione  dello  stesso  comma,  in sostituzione delle disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  del  23  marzo  1995  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  84  del  10  aprile  1995,  nonche'  le  modalita' per
l'annullamento  delle  revoche  gia' avvenute ai sensi delle medesime
disposizioni;
  Vista  la  deliberazione dell'assemblea ordinaria in data 22 aprile
2002,  con  la  quale il "Mediocredito centrale S.p.a." ha assunto la
denominazione di "MCC S.p.a.";
  Vista  la  deliberazione della Conferenza unificata Stato-citta' ed
autonomie locali con la Conferenza Stato-regioni del 27 marzo 2003;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi nella seduta del 14 luglio 2003
(parere n. 57/2003);
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988
(nota n. 16436 DAGL/10.3.4/35/2003 del 29 settembre 2003);

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                Documentazione delle spese sostenute
                    con i finanziamenti agevolati

  1.  Entro  il  31  marzo  2004 le imprese che hanno beneficiato dei
contributi previsti dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 3, comma
2,  della legge, qualora non abbiano gia' provveduto, presentano alla
banca  finanziatrice  le  fatture  o  altra idonea documentazione che
attesti le spese sostenute, ai fini della ripresa dell'attivita', non
prima  del  4 novembre 1994 e non oltre il 31 dicembre 2001, anche in
difformita'   con   le  voci  di  spesa  preventivate  nei  piani  di
investimento,  purche' attinenti all'attivita' di impresa, unitamente
ad  una  relazione  dalla  quale risulti l'utilizzo del finanziamento
ottenuto.  Possono  essere  ricomprese  tra  le  predette spese anche
quelle  sostenute  per  l'estinzione  dei  finanziamenti connessi con
l'attivita'  d'impresa  antecedenti al mese di novembre 1994, nonche'
quelle  derivanti  da  lavori  svolti in economia, con attrezzature e
personale  di pertinenza dell'impresa, finalizzati alla ricostruzione
dell'azienda  e  dimostrate  mediante  autocertificazione.  La  banca
trasmette  la  predetta  documentazione e la relazione ricevuta a MCC
S.p.a. ovvero ad Artigiancassa S.p.a. (1) (2) ((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  3 agosto 2004, n. 220, convertito con modificazioni dalla
L.  19 ottobre 2004, n. 257, ha disposto (con l'art. 3) che i termini
di cui al presente articolo 1 sono differiti al 31 dicembre 2004.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  30  dicembre  2004,  n. 314, convertito con modificazioni
dalla  L.  1 marzo 2005, n. 26, ha disposto (con l'art. 6-ter) che "i
termini  previsti  dagli  articoli  1  e  2 del regolamento di cui al
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003,
n.  383,  gia'  differiti  dal  decreto-legge  3 agosto 2004, n. 220,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257,
sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005."
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  30  dicembre  2005,  n. 273, convertito con modificazioni
dalla   L.   23  febbraio  2006,  n.  51,  ha  disposto  (con  l'art.
23-quinquies,  comma  1) che "I termini previsti dagli articoli 1 e 2
del  regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 10 dicembre 2003, n. 383, gia' differiti dal decreto-legge 30
dicembre  2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
marzo  2005,  n. 26,[. . .] sono ulteriormente differiti al 30 giugno
2006".