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DECRETO-LEGGE 20 gennaio 2004, n. 9

Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/1/2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2004, n. 68 (in G.U. 18/03/2004, n. 65).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
Testo in vigore dal: 27-3-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 10 luglio  2003,  n.  165,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi
urgenti a favore della popolazione irachena; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni   volte   ad   assicurare   la    continuazione    della
partecipazione   italiana    all'azione    multilaterale    per    la
stabilizzazione e ricostruzione dell'Iraq e per il  ripristino  delle
infrastrutture socioeconomiche di base, nonche' per la  realizzazione
degli interventi umanitari in condizioni di sicurezza; 
  Vista la legge 11 agosto 2003, n. 231, recante  differimento  della
partecipazione italiana a operazioni internazionali; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni   volte   ad   assicurare   la    continuazione    della
partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso e  lo
sviluppo  dei  programmi  di  cooperazione  delle  Forze  di  polizia
italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 gennaio 2004; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  degli  affari  esteri,  della  difesa  e  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME  MODIFICATO
             DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)) ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dal  D.Lgs.  24
febbraio 2012, n. 20, non prevede piu' (con  l'art.  2268,  comma  1,
numero 1022)) l'abrogazione dell' art. 1-bis. 
  Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma
8, lettera a), numero 5)) che riprende vigore il suddetto art. 1-bis.