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DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2003, n. 308

Attuazione delle direttive 2002/53CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2002/68/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri e il catalogo delle varietà delle specie di piante agricole.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2021)
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Testo in vigore dal: 30-11-2003
al: 13-3-2021
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'art. 1
e l'allegato A; 
    Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno  2002,
relativa al catalogo comune delle varieta'  delle  specie  di  piante
agricole; 
    Vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno  2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole; 
    Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno  2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi; 
    Vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno  2002,
relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate; 
    Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno  2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante  oleaginose
e da fibra; 
    Vista la direttiva 2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio  2002,
che    modifica    la    direttiva    2002/57/CE    relativa     alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra; 
    Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   e   successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973,
n. 1065, e successive modificazioni; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2003; 
    Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata  nella
riunione del 10 ottobre 2003; 
    Sulla proposta del Ministro per le politiche  comunitarie  e  del
Ministro delle politiche agricole e  forestali,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze e per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
 
                               Art. 1 
              (Aggiornamento dei riferimenti normativi) 
 
   1. Le  disposizioni  di  attuazione  delle  direttive  2002/53/CE,
2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE sono contenute  nella
legge 25 novembre 1971, n.  1096,  e  successive  modificazioni,  nel
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e
successive modificazioni, e nella legge 20 aprile  1976,  n.  195,  e
successive modificazioni. 
   2.  I   riferimenti   alle   direttive   66/400/CEE,   66/403/CEE,
69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE, e a  quelle  che  modificano  le
stesse,  contenuti  nella  legge  n.  1096  del  1971,  e  successive
modificazioni, nel decreto del Presidente della  Repubblica  n.  1065
del 1973, e successive modificazioni, e nella legge n. 195 del  1976,
e  successive  modificazioni,  si  intendono  fatti  alle   direttive
2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE. 
             Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    legge,
          sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                 Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
             Note alle premesse:
                 - L'art.   76   della  Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
                 - L'art.   87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
                 - La    legge   3 febbraio   2003,   n.   14   reca:
          «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria 2002». L'art. 1 e l'allegato A cosi' recitano:
                 «Art.  1  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
                 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
                 3.   Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso tale termine, i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi 1  e 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
                 4.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
                 5.  In  relazione  a  quanto disposto dall'art. 117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,  i decreti legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
          fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
          tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.

                                                           Allegato A
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
                 2001/82/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo
          ai medicinali veterinari;
                 2001/83/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo
          ai medicinali per uso umano;
                 2001/89/CE   del  Consiglio,  del  23 ottobre  2001,
          relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta contro la peste
          suina classica;
                 2001/105/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  19 dicembre  2001,  che modifica la direttiva 94/57/CE
          del  Consiglio  relativa  alle  disposizioni  e  alle norme
          comuni  per  gli  organi  che  effettuano le ispezioni e le
          visite   di  controllo  delle  navi  e  per  le  pertinenti
          attivita' delle amministrazioni marittime;
                 2001/107/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  21 gennaio  2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE
          del    Consiglio   concernente   il   coordinamento   delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          in  materia  di taluni organismi di investimento collettivo
          in  valori  mobiliari  (OICVM)  al fine di regolamentare le
          societa' di gestione ed i prospetti semplificati;
                 2001/108/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  21 gennaio  2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE
          del    Consiglio   concernente   il   coordinamento   delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          in  materia  di taluni organismi di investimento collettivo
          in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti
          OICVM;
                 2001/111/CE  del  Consiglio,  del  20 dicembre 2001,
          relativa   a   determinati   tipi   di  zucchero  destinati
          all'alimentazione umana;
                 2001/113/CE  del  Consiglio,  del  20 dicembre 2001,
          relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e
          alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;
                 2001/114/CE  del  Consiglio,  del  20 dicembre 2001,
          relativa  a  taluni tipi di latte conservato parzialmente o
          totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
                 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che
          modifica  la  direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare,
          modernizzare  e  armonizzare  le  modalita' di fatturazione
          previste in materia di IVA;
                 2002/10/CE  del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che
          modifica  la  direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e
          la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le
          aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;
                 2002/12/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del
          Consiglio  per  quanto  riguarda il margine di solvibilita'
          delle imprese di assicurazione sulla vita;
                 2002/13/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del
          Consiglio  per  quanto  riguarda il margine di solvibilita'
          delle   imprese   di   assicurazione   nei   rami   diversi
          dall'assicurazione sulla vita;
                 2002/38/CE  del  Consiglio,  del  7 maggio 2002, che
          modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto
          riguarda   il   regime   di  imposta  sul  valore  aggiunto
          applicabile  ai servizi di radiodiffusione e di televisione
          e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici;
                 2002/46/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,
          del   10 giugno   2002,   per   il   ravvicinamento   delle
          legislazioni  degli  Stati membri relative agli integratori
          alimentari;
                 2002/53/CE   del   Consiglio,  del  13 giugno  2002,
          relativa  al catalogo comune delle varieta' delle specie di
          piante agricole;
                 2002/54/CE   del   Consiglio,  del  13 giugno  2002,
          relativa   alla   commercializzazione   delle   sementi  di
          barbabietole;
                 2002/55/CE   del   Consiglio,  del  13 giugno  2002,
          relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;
                 2002/56/CE   del   Consiglio,  del  13 giugno  2002,
          relativa   alla   commercializzazione  dei  tuberi-seme  di
          patate;
                 2002/57/CE   del   Consiglio,  del  13 giugno  2002,
          relativa  alla  commercializzazione delle sementi di piante
          oleaginose e da fibra;
                 2002/60/CE   del   Consiglio,  del  27 giugno  2002,
          recante  disposizioni  specifiche  per  la  lotta contro la
          peste  suina  africana  e  recante modifica della direttiva
          92/119/CEE  per quanto riguarda la malattia di Teschen e la
          peste suina africana;
                 2002/68/CE  del  Consiglio,  del 19 luglio 2002, che
          modifica    la    direttiva    2002/57/CE   relativa   alla
          commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
          fibra.».
                 - La  direttiva  2002/53/CE e' pubblicata in GUCE n.
          L. 193 del 20 luglio 2002.
                 - La  direttiva  2002/54/CE e' pubblicata in GUCE n.
          L. 193 del 20 luglio 2002.
                 - La  direttiva  2002/55/CE e' pubblicata in GUCE n.
          L. 193 del 20 luglio 2002.
                 - La  direttiva  2002/56/CE e' pubblicata in GUCE n.
          L. 193 del 20 luglio 2002.
                 - La  direttiva  2002/57/CE e' pubblicata in GUCE n.
          L. 193 del 20 luglio 2002
                 - La  direttiva  2002/68/CE e' pubblicata in GUCE n.
          L. 195 del 24 luglio 2002.
                 - La   legge   25 novembre   1971,   n.  1096  reca:
          «Disciplina dell'attivita' sementiera».
                 - Il   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          8 ottobre  1973,  n. 1065, reca: «Regolamento di esecuzione
          della  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  concernente la
          disciplina   della   produzione   e   del  commercio  delle
          sementi.».
             Note all'art. 1:
                 - Per    le    direttive   2002/53/CE,   2002/54/CE,
          2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE vedi note alle premesse.
                 -  Per la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note
          alle premesse.
                 - Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica
          8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse.
                 - La  legge 20 aprile 1976, n. 195, reca: «Modifiche
          e  integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla
          disciplina della attivita' semetiera».
                 - La  direttiva  66/400/CEE e' pubblicata in GUCE n.
          L. 125 dell'11 luglio 1966.
                 - La  direttiva  66/403/CEE e' pubblicata in GUCE n.
          L. 125 dell'11 luglio 1966.
                 - La  direttiva  69/208/CEE e' pubblicata in GUCE n.
          L. 10 luglio 1969.
                 - Le   direttive   70/457/CEE   e   70/458/CEE  sono
          pubblicate in GUCE n. L. 225 del 12 ottobre 1970.