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DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 277

Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/2003)
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Testo in vigore dal:  29-10-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5 e l'allegato B;
Vista la direttiva n. 2001/19/CE recante modifiche alle direttive n. 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali ed alle direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive, per i beni e le attività culturali e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, le parole: "dello stesso livello di formazione" sono sostituite dalle seguenti: "di livello di formazione equivalente";
b) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Formazione regolamentata). - 1. Si definisce formazione regolamentata qualsiasi formazione:
direttamente orientata all'esercizio di una determinata professione e
consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale in un'università o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, nel tirocinio o nella pratica professionale richiesti oltre il ciclo di studi post-secondari: la struttura e il livello di formazione professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all'autorizzazione dell'autorità designata a tal fine";
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica se il richiedente è in possesso di una formazione regolamentata";
d) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a).";
e) all'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione.";
f) all'articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'articolo 12.";
g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Disposizioni applicative delle misure compensative). - 1.
Con decreto del Ministro competente di cui all'articolo 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.";
h) l'articolo 11, comma 1, è modificato come segue:
1) alla lettera a) dopo la parola: "decreto" sono inserite le seguenti: " , fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d)";
2) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
"d) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;";
3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;";
i) all'articolo 16, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesto il requisito della capacità finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1, possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza.
4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1, possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia. Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.";
l) l'allegato A è sostituito dall'allegato I del presente decreto legislativo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001». L'art. 1, commi 1, 3 e 5 e l'allegato B così recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comuni-tarie). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. (Omissis).
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.».

«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 20 marzo 2000. relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»).
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie. 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE. 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.».
- La direttiva 2001/19/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 206 del 31 luglio 2001.
- La direttiva 89/49/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 019 del 24 gennaio 1989.
- La direttiva 77/452/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 176 del 15 luglio 1977.
- La direttiva 77/453/CEE è pubblicata in GUCE n. L 176 del 15 luglio 1977.
- La direttiva 78/686/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 233 del 24 agosto 1978.
- La direttiva 78/687/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 233 del 24 agosto 1978.
- La direttiva 78/1026/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 362 del 23 dicembre 1978.
- La direttiva 78/1027/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 362 del 23 dicembre 1978.
- La direttiva 80/154/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 093 del 10 aprile 1980.
- La direttiva 80/155/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 046 del 21 febbraio 1980.
- La direttiva 85/384/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 072 del 21 marzo 1966.
- La direttiva 85/432/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 253 del 24 settembre 1985.
- La direttiva 85/433/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 253 del 24 settembre 1985.
- La direttiva 93/16/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 165 del 7 luglio 1993.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, reca: «Attuazione della direttiva 84/48/CE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni». Il testo dell'art. 1, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:
«Art. 1 (Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea). - 1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.
2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma.
3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto di livello di formazione equivalente.
4. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente è in possesso di una esperienza professionale di tre anni.».
- Il testo dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:
«Art. 3 (Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza). - 1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tal fine è necessario che il richiedente:
a) sia in possesso di titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, di cui sia attestata la idoneità ad assicurare la sua formazione professionale;
b) abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica se il richiedente è in possesso di una formazione regolamentatata.
2. L'esercizio professionale di cui alla lettera b) del precedente comma è computabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma.
3. Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma è ugualmente soddisfatto se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento è stato notificato alla Commissione delle Comunità europee e alla Repubblica italiana.
4. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una fomazione integralmente acquisita nella Comunità europea.».
- Il testo dell'art. 6, del citato decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:
«Art. 6 (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. l e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;
b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera b).
1-bis. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a).
2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova attitudinale.
4. Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.».
- Il testo dell'art. 7, del citato decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:
«Art. 7 (Tirocinio di adattamento). - 1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato.
2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.
2-bis. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'art. 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione.
3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.».
- Il testo dell'art. 8, del citato decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato del decreto qui pubblicato, così recita:
«Art. 8 (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontolo-giche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista quali-ficato nel Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.
3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art. 12.».
- Il testo dell'art. 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:
«Art. 1 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato A del presente decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d). L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);
c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;
d) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto iunior e pianificatore junior;
e) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
f) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.».
- Il testo dell'art. 16, del citato decreto legislativo n. 115/1992, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:
«Art. 16 (Prova dei requisiti non professionali). - 1.
Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requsiti medesimi.
2. I documenti di cui al presente comma, se non ne è previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione.
3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente, può essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese d'origine o di provenienza; se tale documento non è prescritto, con attestato rilasciato da autorità competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia.
4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dall'art. 10.
4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesto il requisito della capacità finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 1, possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza.
4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 1, possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamenti in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estenzione della garanzia. Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.».