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LEGGE 25 giugno 2003, n. 155

Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
(Distribuzione  di  prodotti  alimentari,  farmaceutici  e  di  altri
              prodotti a fini di solidarieta' sociale). 
 
  1. Gli enti pubblici nonche' gli enti  privati  costituiti  per  il
perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalita'   civiche   e
solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e
in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano  attivita'  d'interesse   generale   anche   mediante   la
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita', compresi ((gli enti del Terzo settore
di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto  legislativo  3
luglio 2017,  n.  117)),  che  effettuano,  a  fini  di  beneficenza,
distribuzione  gratuita   di   prodotti   alimentari,   di   prodotti
farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei
limiti del servizio prestato, ai  consumatori  finali,  ai  fini  del
corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
stessi. (2) (3) 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 25 giugno 2003 
 
                               CIAMPI 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                  Maroni, Ministro del lavoro e delle 
                              politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 104, comma
2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma
1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico  nazionale  del
Terzo  settore  a  decorrere  dal  periodo  di   imposta   successivo
all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101,
comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di
operativita' del predetto Registro". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 104,  comma  2  del
D.Lgs. 3 luglio 2017,  n.  117,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice  di  cui  al
decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si  interpreta  nel  senso
che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai
fini dell'applicabilita' delle  disposizioni  fiscali  che  prevedono
corrispondentemente modifiche o abrogazioni di  disposizioni  vigenti
prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di  cui  al
decreto legislativo n. 117 del 2017".