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DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 2003, n. 128

Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 7-6-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27;
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Viste  le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del
Governo, emanate il 13 marzo 2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
  Acquisito   il   parere   della  Commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1.  Il presente decreto legislativo detta la disciplina di riordino
dell'Agenzia  spaziale italiana (A.S.I.) e ne definisce le finalita',
le  attivita',  gli  organi, i principi e criteri di organizzazione e
funzionamento,  al  fine  di  ottimizzarne l'attivita' di agenzia nel
settore della ricerca spaziale e aerospaziale.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare in lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art.   87  della  Costituzione  stabilisce  che  il
          Presidente  della  Repubblica  e'  il  Capo  dello  Stato e
          rappresenta  l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle
          Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato  di  guerra  deliberato  dalle  Camere.  Presiede  il
          Consiglio  superiore  della  magistratura.  Puo'  concedere
          grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          concerne:  Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              - La  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
          «Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
          Costituzione».
              - L'art.  5,  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni reca: «Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa».
              «Art.    5. - 1.    E'    istituita   una   Commissione
          parlamentare,  composta da venti senatori e venti deputati,
          nominati  rispettivamente  dai  Presidenti del Senato della
          Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
          gruppi parlamentari.
              2.  La  Commissione  elegge  tra i propri componenti un
          presidente,  due vicepresidenti e due segretari che insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
          giorni  dalla  nomina  dei  suoi componenti, per l'elezione
          dell'ufficio  di  presidenza.  Sino alla costituzione della
          Commissione,  il  parere, ove occorra, viene espresso dalle
          competenti Commissioni parlamentari.
              3.  Alle  spese  necessarie  per il funzionamento della
          Commissione  si  provvede,  in  parti  uguali, a carico dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
              4. La Commissione:
                a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
                b) verifica  periodicamente  lo  stato  di attuazione
          delle  riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
          ogni sei mesi alle Camere».
              - La legge 6 luglio 2002, n. 137, recita: Delega per la
          riforma  dell'organizzazione del Governo e della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici.
              - Il   decreto  legislativo  30 gennaio  1999,  n.  27,
          abrogato   dal   presente   decreto  legislativo  concerne:
          «Riordino  dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma
          degli  articoli 11,  comma  1,  e  18, comma 1, della legge
          15 marzo 1997, n. 59.»
              - Il   decreto  legislativo  30 gennaio  1999,  n.  19,
          prevede: Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche.
              - Il   decreto   legislativo  5 giugno  1998,  n.  204,
          prevede:    Disposizioni    per    il   coordinamento,   la
          programmazione  e  la  valutazione della politica nazionale
          relativa  alla  ricerca  scientifica e tecnologica, a norma
          dell'art.  11,  comma  1,  lettera d), della legge 15 marzo
          1997, n. 59.
              - Il   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          prevede:  Norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche.