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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 marzo 2003, n. 101

Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

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Testo in vigore dal: 24-5-2003
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  23 marzo 2001, n. 93, concernente disposizioni in
campo  ambientale  e,  in  particolare,  l'articolo 20 che prevede la
realizzazione  di  una  mappatura  completa delle zone del territorio
nazionale  interessate  dalla  presenza di amianto e la realizzazione
degli interventi di bonifica di particolare urgenza;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  27 marzo  1992,  n. 257, concernente disposizioni
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative;
  Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni e integrazioni;
  Ritenuto  necessario  procedere  alla  individuazione  dei soggetti
competenti,  alla  determinazione  dei  criteri e delle modalita' per
l'accesso al finanziamento;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Realizzazione della mappatura
  1.  Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono
all'effettuazione della mappatura, anche sulla base dei dati raccolti
nelle  attivita'  di monitoraggio ai sensi della legge 27 marzo 1992,
n.  257, secondo i criteri e con gli strumenti di cui agli articoli 2
e 3.
  2.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano, anche
avvalendosi,  mediante convenzione, della collaborazione dell'Agenzia
per   la  protezione  dell'ambiente  ed  i  servizi  tecnici  (APAT),
dell'Istituto  superiore  di  sanita' (ISS) e dell'Istituto superiore
per  la  prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), definiscono,
entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento,  sulla  base  dei  criteri  di  cui  all'allegato  B, la
procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti.
  3.  I  risultati  della  mappatura,  i dati analitici relativi agli
interventi  da  effettuare  e  le  relative priorita', nonche' i dati
relativi agli interventi effettuati sono trasmessi annualmente, entro
il  30  giugno,  dalle  regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede
con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per la mappatura a
favore  delle  regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento e di
Bolzano.  Al finanziamento delle attivita' di mappatura e' destinato,
secondo  quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilita'
totale  delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001,
n. 93.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - L'art.  20  della  legge  23 marzo  2001,  n.  93, e'
          riportato nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - L'art.  20  della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante
          «Disposizioni   in   campo  ambientale»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, e' il seguente:
              «Art.  20  (Censimento  dell'amianto  e  interventi  di
          bonfica).  -  1. Per  la  realizzazione  di  una  mappatura
          completa della presenza di amianto sul territorio nazionale
          e  degli  interventi di bonifica urgente, e' autorizzata la
          spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 8.000
          milioni per gli anni 2001 e 2002.
              2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  con decreto del Ministro
          dell'ambiente,  e' emanato, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,   il   regolamento  di  attuazione  del  comma  1,
          contenente:
                a) i  criteri  per  l'attribuzione  del  carattere di
          urgenza agli interventi di bonifica;
                b) i  soggetti  e  gli  strumenti  che  realizzano la
          mappatura,  prevedendo  il  coinvolgimento  delle regioni e
          delle  strutture  periferiche del Ministero dell'ambiente e
          dei servizi territoriali regionali;
                c) le  fasi  e  la  progressione  della realizzazione
          della mappatura.».
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 86 alla Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - La  legge  27 marzo  1992,  n.  257,  recante: «Norme
          relative  alla  cessazione  dell'impiego  dell'amianto», e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1992.
              - L'art.  1  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,
          recante:   «Misure   di   razionalizzazione  della  finanza
          pubblica»  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 233
          alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996.
              - L'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, recante:
          «Attivazione   delle   direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,
          91/689/CEE   sui   rifiuti   pericolosi  e  94/62/CE  sugli
          imballaggi  e  sui  rifiuti di imballaggio», pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 38 del
          15 febbraio 1997, e' il seguente:
              «Art.  17  (Bonifica  e  ripristino ambientale dei siti
          inquinati).  -  1. Entro  tre mesi dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  il  Ministro dell'ambiente,
          avvalendosi   dell'Agenzia   nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente   (ANPA),   di   concerto   con   i  Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
          sanita',  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          Bolzano, definisce:
                a) i  limiti  di  accettabilita' della contaminazione
          dei   suoli,   delle   acque  superficiali  e  delle  acque
          sotterranee  in relazione alla specifica destinazione d'uso
          dei siti;
                b) le  procedure  di  riferimento  per  il prelievo e
          l'analisi dei campioni;
                c) i  criteri  generali per la messa in sicurezza, la
          bonifica  ed  il  ripristino ambientale dei siti inquinati,
          nonche' per la redazione dei progetti di bonifica;
                c-bis) tutte  le  operazioni  di  bonifica di suoli e
          falde  acquifere  che  facciano  ricorso a batteri, a ceppi
          batterici  mutanti,  a  stimolanti  di batteri naturalmente
          presenti   nel  suolo  al  fine  di  evitare  i  rischi  di
          contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
                1-bis. I  censimenti  di  cui al decreto del Ministro
          dell'ambiente  16 maggio  1989,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
          interne  ai  luoghi  di produzione, raccolta, smaltimento e
          recupero  dei  rifiuti,  in  particolare  agli  impianti  a
          rischio  di  incidente  rilevante  di  cui  al  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  17 maggio  1988,  n.  175, e
          successive   modificazioni.   Il   Ministro   dell'ambiente
          dispone,  eventualmente attraverso accordi di programma con
          gli  enti  provvisti  delle  tecnologie di rilevazione piu'
          avanzate,  la  mappatura  nazionale  dei  siti  oggetto dei
          censimenti e la loro verifica con le regioni.
              2.  Chiunque  cagiona, anche in maniera accidentale, il
          superamento  dei  limiti  di  cui  al  comma 1, lettera a),
          ovvero   determina  un  pericolo  concreto  ed  attuale  di
          superamento  dei  limiti  medesimi, e' tenuto a procedere a
          proprie  spese  agli  interventi  di messa in sicurezza, di
          bonifica  e di ripristino ambientale delle aree inquinate e
          degli   impianti   dai   quali   deriva   il   pericolo  di
          inquinamento. A ta fine:
                a) deve  essere  data,  entro  48  ore,  notifica  al
          comune,  alla  provincia  ed  alla regione territorialmente
          competenti,  nonche'  agli  organi di controllo sanitario e
          ambientale,  e  a  situazione  di  inquinamento  ovvero del
          pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
                b) entro  le quarantotto ore successive alla notifica
          di  cui  alla lettera a), deve essere data comunicazione al
          comune  ed  alla provincia ed alla regione territorialmente
          competenti  degi  interventi di messa in sicurezza adottati
          per  non  aggravare  la  situazione  di  inquinamento o sul
          pericolo  di  inquinamento, contenere gli effetti e ridurre
          il rischio sanitario ed ambientale;
                c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
          l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
          di  pericolo,  deve  essere  presentato  al  comune ed alla
          regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
              3. I  soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
          delle  proprie  funzioni istituzionali individuano siti nei
          quali  i  livelli  di inquinamento sono superiori ai limiti
          previsti,  ne danno comunicazione al comune, che diffida il
          responsabile  dell'inquinamento  a  provvedere ai sensi del
          comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione.
              4.  Il  comune  approva  il  progetto  ed  autorizza la
          realizzazione   degli  interventi  previsti  entro  novanta
          giorni  dalla data di presentazione del progetto medesimo e
          ne  da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica
          le   eventuali   modifiche  ed  integrazioni  del  progetto
          presentato,   ne   fissa   i  tempi,  anche  intermedi,  di
          esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono
          essere prestate a favore della regione per la realizzazione
          e  l'esercizio  degli  impianti  previsti  dal  progetto di
          bonifica  medesimo.  Se l'intervento di bonifica e di messa
          in  sicurezza  riguarda  un'area compresa nel territorio di
          piu'  comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
          autorizzati dalla regione.
              5.  Entro  sessanta  giorni dalla data di presentazione
          del  progetto  di  bonifica  la  regione puo' richiedere al
          comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero
          stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
              6.   Qualora   la  destinazione  d'uso  prevista  dagli
          strumenti  urbanistici  in  vigore  imponga  il rispetto di
          limiti  di accettabilita' di contaminazione che non possono
          essere  raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori
          tecnologie     disponibili     a     costi    sopportabili,
          l'autorizzazione   di  cui  al  comma  4  puo'  prescrivere
          l'adozione  di  misure di sicurezza volte ad impedire danni
          derivanti  dall'inquinamento  residuo,  da  attuarsi in via
          prioritaria  con  l'impiego  di  tecniche  e  di ingegneria
          ambientale,  nonche'  limitazioni  temporanee  o permanenti
          all'utilizzo  dell'area bonificata rispetto alle previsioni
          degli  strumenti  urbanistici  vigenti,  ovvero particolari
          modalita'   per   l'utilizzo   dell'area   medesima.   Tali
          prescrizioni  comportano,  ove  occorra,  variazione  degli
          strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
              6-bis.  Gli  interventi  di bonifica dei siti inquinati
          possono   essere   assistiti,   sulla   base   di  apposita
          disposizione  legislativa  di  finanziamento, da contributo
          pubblico  entro  il  limite  massimo del 50 per cento delle
          relative  spese  qualora  sussistano  preminenti  interessi
          pubblici  connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
          e   ambientale  o  occupazionali.  Ai  predetti  contributi
          pubblici  non  si applicano le disposizioni di cui ai commi
          10 e 11.
              7.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  4 costituisce
          variante  urbanistica,  comporta  dichiarazione di pubblica
          utilita',  di  urgenza  e di indifferibilita' dei lavori, e
          sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le  autorizzazioni, le
          concessioni,  i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
          e  gli  assensi  previsti dalla legislazione vigente per la
          realizzazione   e   l'esercizio   degli  impianti  e  delle
          attrezzature  necessarie  all'attuazione  del  progetto  di
          bonifica.
              8.  Il  completamento  degli  interventi  previsti  dai
          progetti  di  cui  al  comma 2, lettera c), e' attestato da
          apposita    certificazione   rilasciata   dalla   provincia
          competente per territorio.
              9.  Qualora  i  responsabili  non provvedano ovvero non
          siano  individuabili, gli interventi di messa in sicurezza,
          di  bonifica  e  di  ripristino  ambientale sono realizzati
          d'ufficio  dal  comune  territorialmente  competente  e ove
          questo  non  provveda dalla regione, che si avvale anche di
          altri  enti  pubblici. Al fine di anticipare le somme per i
          predetti  interventi  le regioni possono istituire appositi
          fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
              10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
          di  ripristino  ambientale  nonche'  la realizzazione delle
          eventuali  misure  di  sicurezza  costituiscono onere reale
          sulle  aree  inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale
          deve   essere  indicato  nel  certificato  di  destinazione
          urbanistica  ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma
          2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
              11.  Le  spese  sostenute per la messa in sicurezza, la
          bonifica  ed  il ripristino ambientale delle aree inquinate
          nonche'  per  la  realizzazione  delle  eventuali misure di
          sicurezza,  ai  sensi  dei  commi  2 e 3, sono assistite da
          privilegio  speciale  immobiliare  sulle  aree medesime, ai
          sensi  e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del
          codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in
          pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
          Le  predette  spese  sono  altresi' assistite da privilegio
          generale mobiliare.
              11-bis.  Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto
          a  sequestro,  l'autorita'  giudiziaria  che lo ha disposto
          autorizza   l'accesso   al   sito  per  l'esecuzione  degli
          interventi  di  messa  in  sicurezza, bonifica e ripristino
          ambientale   delle   aree,   anche   al  fine  di  impedire
          l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
          peggioramento della situazione ambientale.
              12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche
          dei  soggetti  interessati  ovvero degli accertamenti degli
          organi  di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che
          individui:
                a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il
          livello degli inquinanti presenti;
                b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
                c) gli  enti  di cui la regione intende avvalersi per
          l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
          obbligati;
                d) la stima degli oneri finanziari.
              13.  Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso
          di   un'area   comporti   l'applicazione   dei   limiti  di
          accettabilita'    di   contaminazione   piu'   restrittivi,
          l'interessato  deve  procedere a proprie spese ai necessari
          interventi  di  bonifica sulla base di un apposito progetto
          che e' approvato dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
          L'accertamento  dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla
          provincia ai sensi del comma 8.
              13-bis.  Le  procedure  per  gli interventi di messa in
          sicurezza,   di   bonifica   e   di  ripristino  ambientale
          disciplinate  dal presente articolo possono essere comunque
          utilizzate ad iniziativa degli interessati.
              13-ter.  Gli  interventi  di  messa  in  sicurezza,  di
          bonifica  e  di ripristino ambientale previsti dal presente
          articolo   vengono   effettuati   indipendentemente   dalla
          tipologia,  dalle  dimensioni  e  dalle caratteristiche dei
          siti inquinati nonche' dalla natura degli inquinamenti.
              14.  I  progetti  relativi ad interventi di bonifica di
          interesse    nazionale   sono   presentati   al   Ministero
          dell'ambiente  ed  approvati,  ai  sensi  e per gli effetti
          delle  disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa
          con  la regione territorialmente competente. L'approvazione
          produce  gli  effetti  di  cui al comma 7 e, con esclusione
          degli  impianti  di incenerimento e di recupero energetico,
          sostituisce,  ove  prevista  per  legge,  la  pronuncia  di
          valutazione   di   impatto  ambientale  degli  impianti  da
          realizzare   nel  sito  inquinato  per  gli  interventi  di
          bonifica.
              15.  I  limiti, le procedure, i criteri generali di cui
          al  comma  1  ed  i progetti di cui al comma 14 relativi ad
          aree  destinate  alla produzione agricola e all'allevamento
          sono  definiti  ed  approvati  di concerto con il Ministero
          delle risorse agricole, alimentari e forestali.
              15-bis.  Il  Ministro dell'ambiente, di concerto con il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
          informazioni   per  le  imprese  industriali,  consorzi  di
          imprese,  cooperative,  consorzi tra imprese industriali ed
          artigiane    che   intendano   accedere   a   incentivi   e
          finanziamenti  per  la  ricerca  e  lo  sviluppo  di  nuove
          tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
              15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono
          pubblica,  rispettivamente, la lista di priorita' nazionale
          e regionale dei siti contaminati da bonificare.».
          Nota all'art. 1:
              - L'art.  20  della  legge  23 marzo  2001,  n.  93, e'
          riportato nelle note alle premesse.