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LEGGE 23 marzo 2001, n. 93

Disposizioni in campo ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 19-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal:  19-4-2001

Art. 20

(Censimento dell'amianto e interventi di bonifica)
1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, è emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente:
a) i criteri per l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica;
b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali;
c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.
Nota all'art. 20:
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400 è riportato nelle note all'art. 7.