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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 69

Attuazione della direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonchè ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-4-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
1, commi 1, 2, e 5, e l'allegato A;
    Vista  la direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001,
che   modifica  la  direttiva  76/308/CEE,  relativa  all  assistenza
reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni
che  fanno  parte  del  sistema  di  finanziamento  del Fondo europeo
agricolo   di  orientamento  e  di  garanzia,  nonche'  dei  prelievi
agricoli,  dei  dazi  doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di
talune accise;
    Visto  l'articolo  23  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602;
    Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
    Acquisito  il  parere  della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano adottato nella seduta;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2003;
    Sulla  proposta  del  Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
degli  affari  esteri,  della  giustizia,  delle politiche agricole e
forestali e per gli affari regionali;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
                       Ambito di applicazione

   1.  Il  presente decreto fissa le norme di mutua assistenza per il
recupero dei Crediti sorti in un altro Stato membro, nelle materie di
cui al successivo comma 2.
   2.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano ai crediti
relativi:

a) alle  restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno
   parte  del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo
   europeo  agricolo  di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli
   importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;
b) ai   contributi   ed   agli   altri   dazi   previsti  nell'ambito
   dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
c) ai dazi all'importazione;
d) ai dazi all'esportazione;
e) all'imposta sul valore aggiunto;
f) alle accise sui tabacchi lavorati, sull'alcole e bevande alcoliche
   e sugli oli minerali;
g) alle imposte sul reddito e sul capitale;
h) alle imposte sui premi assicurativi;
i) agli  interessi,  alle  penali  e  sanzioni amministrative, e alle
   spese  relativi  ai  crediti  di  cui alle lettere da a) a h), con
   l'esclusione  di  qualsiasi  sanzione  pecuniaria di natura penale
   determinata  dalla  normativa vigente nello Stato membro in cui ha
   sede l'autorita' adita.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse.
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  legge  1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001.». L'articolo 1 cosi' recita:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie) - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa regionale provinciale entrano in vigore, per le
          regioni  e  province autonome nelle quali non sia ancora in
          vigore  la  propria  normativa  di attuazione, alla data di
          scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della
          rispettiva   normativa   comunitaria   e  perdono  comunque
          efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          normativa  di  attuazione  di  ciascuna regione e provincia
          autonoma».
              - La   direttiva   2001/44/CE  pubblicata  in  G.U.C.E.
          28 giugno 2001, n. L 175.
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
                «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo», a norma
          dell'articolo 11   della   legge   15 marzo  1997,  n.  59.
          Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O.». L'art. 23 cosi' recita:
              «Art.  23  (Istituzione del Ministero e attribuzioni) -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre   1973,  n.  602,  reca:  «Disposizioni  sulla
          riscossione  delle  imposte sul reddito.». Pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.
              - Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, reca:
          «Riordino   della  disciplina  della  riscossione  mediante
          ruolo,  a  norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,
          n. 337.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1999,
          n. 53, S.O.