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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 69

Attuazione della direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonchè ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise.

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Testo in vigore dal:  29-4-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2, e 5, e l'allegato A;
Vista la direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE, relativa all assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato nella seduta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente decreto fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei Crediti sorti in un altro Stato membro, nelle materie di cui al successivo comma 2.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai crediti relativi:

a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;
b) ai contributi ed agli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
c) ai dazi all'importazione;
d) ai dazi all'esportazione;
e) all'imposta sul valore aggiunto;
f) alle accise sui tabacchi lavorati, sull'alcole e bevande alcoliche e sugli oli minerali;
g) alle imposte sul reddito e sul capitale;
h) alle imposte sui premi assicurativi;
i) agli interessi, alle penali e sanzioni amministrative, e alle spese relativi ai crediti di cui alle lettere da a) a h), con l'esclusione di qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse.
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.». L'articolo 1 così recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma».
- La direttiva 2001/44/CE pubblicata in G.U.C.E. 28 giugno 2001, n. L 175.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.». L'art. 23 così recita:
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni) - 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, reca: «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1999, n. 53, S.O.