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DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. 52

Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-4-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 122 (in G.U. 31/05/2003, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2003)
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Testo in vigore dal:  2-4-2003 al: 28-11-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha istituito i Comitati degli italiani all'estero (COMITES), ed in particolare l'articolo 8, in cui si prevede che le elezioni per il rinnovo dei Comitati avvengano ogni cinque anni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento del termine previsto dal citato articolo 1, relativo alle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero nel prossimo mese di giugno, al fine di evitare sovrapposizioni con ulteriori votazioni, previste per di più con modalità e procedure differenziate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel mondo;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.
Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.