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DECRETO-LEGGE 28 marzo 2003, n. 49

Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 (in G.U. 30/05/2003, n.124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
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Testo in vigore dal: 31-3-2003
al: 30-5-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUPPLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  ed  urgenza,  in  vista
dell'imminente   avvio  della  campagna  di  commercializzazione,  di
riformare  la  normativa sull'applicazione del prelievo supplementare
nel  settore  del  latte  e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di
assicurarne  la  piena coerenza con la regolamentazione comunitaria e
di  recepire le raccomandazioni in tali sensi espresse dal Parlamento
e dalla Corte dei conti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il
Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia
e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                        Disposizioni generali

  1.  Gli  adempimenti  relativi  al  regime comunitario del prelievo
supplementare  nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
salvo  quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e
delle province autonome.
  2.  All'AGEA  compete  la gestione della riserva nazionale ai sensi
degli  articoli  2  e  3,  l'esecuzione del calcolo delle quantita' e
degli importi di cui agli articoli 9 e 11, nonche' l'esecuzione delle
comunicazioni   di  cui  all'articolo  15  del  regolamento  (CE)  n.
1392/2001.
  3.  La  provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso
chiuso,  adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni
a tutela di tale istituto.
  4.   Le  funzioni  di  controllo  relative  all'applicazione  della
normativa  comunitaria  in  materia  e  di  quella di cui al presente
decreto sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano. Restano ferme le funzioni di controllo dell'ispettorato
centrale  repressione  frodi del Ministero delle politiche agricole e
forestali  e  degli  ufficiali  ed  agenti  delle  forze  di  polizia
competenti.  Gli  altri  organi  dello  Stato,  che  in ragione delle
proprie  funzioni  accertino  violazioni  in  materia, sono tenuti ad
informare gli organismi di cui al presente comma.
  5. I produttori, gli acquirenti ed i raccoglitori e/o trasportatori
di latte indicati dagli acquirenti sono tenuti a consentire l'accesso
alle  proprie  sedi,  impianti,  magazzini  o  altri locali, mezzi di
trasporto, nonche' alla documentazione contabile e amministrativa, ai
funzionari   addetti   ai   controlli,   nell'ambito   delle  proprie
competenze,   degli   organismi  di  cui  al  comma  4.  In  caso  di
inadempienza  si  applica una sanzione amministrativa non inferiore a
Euro 10.000 e non superiore a Euro 100.000.
  6.  Ai  fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le
province   autonome,   gli   acquirenti  riconosciuti  ai  sensi  del
regolamento   (CE)   n.   1392/2001  e  le  loro  organizzazioni,  le
organizzazioni tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e
dalle  province  autonome ai sensi della normativa vigente, nonche' i
centri  autorizzati  di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis
del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato
dal  decreto  legislativo  16  giugno  2000, n. 188, si avvalgono del
Sistema  informativo  agricolo  nazionale  (SIAN),  con  le modalita'
definite dal decreto di cui al comma 7.
  7.  Entro  45  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,   con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato  e  le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le modalita' di attuazione di cui al comma 6.
  8.   L'irrogazione   delle  sanzioni  amministrative  previste  dal
presente  decreto  e' effettuata dalle regioni e province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  cui  sono  devoluti  i relativi proventi. Si
applicano  le  disposizione  contenute  nel  capo  I  della  legge 24
novembre  1981, n. 689, con esclusione della facolta' di pagamento in
misura ridotta prevista dall'articolo 16 della medesima legge.
  9.  In  caso  di  mancato versamento del prelievo supplementare, le
regioni  e  le  province  autonome effettuano la riscossione coattiva
mediante  ruolo,  previa  intimazione  nei  confronti di acquirenti e
produttori,   applicando  le  sanzioni  di  cui  all'articolo  8  del
regolamento (CE) n. 1392/2001.