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LEGGE 26 marzo 2003, n. 48

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".

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Testo in vigore dal: 30-3-2003
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
       (Modifiche all'articolo 1 della legge n. 285 del 2000).
    1.  All'articolo  1  della  legge  9  ottobre  2000, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 1, secondo periodo, le parole: "costituito, in data
27  dicembre  1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e
dalla  citta'  di  Torino"  sono  sostituite  dalle seguenti: "di cui
all'articolo 1-bis";
    b)  al  comma  1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del
presidente  della  regione  Piemonte,  d'intesa  con  gli enti locali
interessati  ed  il  Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono
individuati  altresi'  i soggetti competenti alla realizzazione delle
opere  connesse  allo  svolgimento  dei  Giochi  e, ove occorra, sono
dettate  disposizioni  per  la destinazione finale delle medesime. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento
entro  il  31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere connesse,
sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento
dei  lavori. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di cui
all'articolo  2,  svolge  l'attivita'  di  monitoraggio  sui tempi di
realizzazione  delle  opere  connesse  e  ne riferisce al Comitato di
regia di cui al comma 1-bis";
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    "1-bis.   Ai   fini   dell'attuazione  della  presente  legge  e'
costituito presso la regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi
olimpici  invernali  "Torino  2006"  composto  dal  presidente  della
regione  Piemonte,  dal  sindaco  di  Torino,  dal  presidente  della
provincia  di  Torino, dal presidente del Comitato olimpico nazionale
italiano  (CONI),  o  da  soggetti  da  ciascuno  di essi formalmente
delegati, le cui spese di funzionamento sono a carico dell'Agenzia di
cui  all'articolo 2 e per le quali si provvede ai sensi dell'articolo
10,  comma 2. Il Comitato di regia e' presieduto dal presidente della
regione  Piemonte.  Partecipa  alle  riunioni  del Comitato di regia,
senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio
dei  ministri.  Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di
volta  in volta invitati il presidente del Comitato organizzatore dei
Giochi  olimpici ed il direttore dell'Agenzia o loro delegati e tutti
i  soggetti  pubblici  e  privati  interessati  dall'attuazione della
presente  legge.  Il  presidente  del  Comitato  di  regia  convoca e
presiede  le riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di
richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la
validita'  delle  riunioni  del  Comitato  di  regia e' necessaria la
presenza  di  almeno  due  componenti  aventi  diritto  di  voto.  Le
determinazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di
parita',  prevale  il  voto  del presidente del Comitato di regia. Il
Comitato  di  regia  indirizza  e  coordina  le attivita' inerenti le
finalita' della presente legge, assumendo le opportune determinazioni
per  l'attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie
degli  enti  istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore
dei  Giochi  olimpici e dell'Agenzia. Il Comitato di regia verifica i
tempi   ed   i  modi  di  attuazione,  acquisendo  la  documentazione
necessaria allo scopo";
    d)  al  comma  2,  le parole: "organizzatore dei Giochi olimpici"
sono  sostituite  dalle  parole:  "di regia", e dopo le parole: "sono
apportate"   sono  inserite  le  seguenti:  ",  sentito  il  Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici,";
    e)  al  comma  5  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo:
"L'Osservatorio  regionale  dei  lavori  pubblici,  tramite  appositi
strumenti  informatici,  provvede  alla pubblicita' di tutti gli atti
formalmente  presentati  a  corredo della conferenza di servizi e dei
procedimenti   di   valutazione   di   impatto   ambientale  previsti
dall'articolo 9".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note all'art. 1:
              - La  legge  9  ottobre  2000, n. 285, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del  16  ottobre  2000,  reca
          "Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006 ".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  della  legge 9
          ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge:
              "Art.  1  (Finalita).  -  1.  La  presente  legge detta
          disposizioni  per  la  realizzazione  di impianti sportivi,
          infrastrutture   olimpiche   e   viarie,   necessari   allo
          svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006",
          di  seguito  denominati  "Giochi  olimpici",  di  cui  agli
          allegati  1,  2  e 3, finanziati dallo Stato, dalla regione
          Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge
          disciplina, altresi', la realizzazione delle opere connesse
          allo  svolgimento  dei  Giochi  olimpici,  sulla base della
          valutazione  di  connessione  dichiarata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il
          presidente   della  regione  Piemonte,  previo  parere  del
          Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, di cui all'art.
          1-bis.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta   del  Presidente  della  regione
          Piemonte,  d'intesa  con  gli  enti locali interessati e il
          Comitato    organizzatore   dei   Giochi   olimpici,   sono
          individuati    altresi'    i   soggetti   competenti   alla
          realizzazione  delle  opere  connesse  allo svolgimento dei
          Giochi  e,  ove  occorra,  sono dettate disposizioni per la
          destinazione  finale  delle  medesime.  Il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  riferisce  al Parlamento
          entro  il  31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere
          connesse,  sulla destinazione finale delle medesime e sullo
          stato   di   avanzamento   dei  lavori.  L'Agenzia  per  lo
          svolgimento  dei Giochi olimpici, di cui all'art. 2, svolge
          attivita'  di monitoraggio sui tempi di realizzazione delle
          opere  connesse  e ne riferisce al Comitato di regia di cui
          al comma 1-bis.
              1-bis.  Ai  fini dell'applicazione della presente legge
          e'  costituito  presso  la  regione Piemonte un Comitato di
          regia  dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" composto
          dal  presidente  della  regione  Piemonte,  dal  sindaco di
          Torino,  dal  presidente  della  provincia  di  Torino, dal
          presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
          o  da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati, le
          cui  spese  di  funzionamento sono a carico dell'Agenzia di
          cui  all'art.  2  e  per  le  quali  si  provvede  ai sensi
          dell'art.  10,  comma 2. Il Comitato di regia e' presieduto
          dal  presidente  della  regione  Piemonte.  Partecipa  alle
          riunioni  del  Comitato di regia, senza diritto di voto, un
          rappresentante  del  Presidente del Consiglio dei Ministri.
          Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di volta
          in  volta invitati il presidente del Comitato organizzatore
          dei  Giochi  olimpici  ed  il direttore dell'Agenzia o loro
          delegati  e tutti i soggetti pubblici e privati interessati
          dall'attuazione  della  presente  legge.  Il presidente del
          Comitato  di  regia  convoca  e  presiede  le  riunioni. La
          convocazione  deve  avvenire  anche in caso di richiesta di
          almeno  uno  dei  componenti aventi diritto di voto. Per la
          validita'   delle   riunioni   del  Comitato  di  regia  e'
          assolutamente   necessaria   la   presenza  di  almeno  due
          componenti   aventi  diritto  di  voto.  Le  determinazioni
          vengono  assunte  a  maggioranza  dei  presenti. In caso di
          parita',  prevale  il  voto  del presidente del Comitato di
          regia.  Il  Comitato  di  regia  indirizza  e  coordina  le
          attivita'  inerenti  le  finalita'  della  presente  legge,
          assumendo  le  opportune  determinazioni  per  l'attuazione
          degli  interventi,  fatte salve le competenze proprie degli
          enti    istituzionali    e   territoriali,   del   Comitato
          organizzatore   dei  Giochi  olimpici  e  dell'Agenzia.  Il
          Comitato  di regia verifica i tempi e i modi di attuazione,
          acquisendo la documentazione necessaria allo scopo.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  sentito  il  Ministro  per i beni e le attivita'
          culturali relativamente alle opere di cui agli allegati 1 e
          2,  ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per
          quanto  di propria competenza, su richiesta del Comitato di
          regia,  sono  apportate,  sentito il Comitato organizzatore
          dei Giochi olimpici, le variazioni agli elenchi di cui agli
          allegati  1,  2  e  3,  rese  necessarie  da  particolari e
          straordinarie  esigenze,  ivi  comprese  quelle conseguenti
          all'inserimento  di  nuove  discipline  olimpiche  entro  i
          limiti    delle    risorse   finanziarie   complessivamente
          disponibili.
              3.  Le  opere  ed  i  lavori di cui ai commi 1 e 2 sono
          dichiarati di pubblica utilita' ed urgenza.
              4.  La  giunta della regione Piemonte approva, d'intesa
          con   il   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,   sentiti   gli  enti  locali  interessati,  la
          valutazione   di   impatto   ambientale   del  piano  degli
          interventi   di   cui   alla   presente  legge,  denominata
          "valutazione ambientale strategica", anche sulla base dello
          studio    di   compatibilita'   ambientale   definito   dal
          proponente.  Tale  valutazione ha luogo secondo contenuti e
          procedure  definiti  dalla giunta della regione Piemonte di
          intesa  con  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio  e  con  il Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge, in relazione agli effetti sul
          territorio,  diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a
          breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi
          e   negativi,  al  fine  di  verificare  la  sostenibilita'
          ambientale   del  piano  degli  interventi.  L'Osservatorio
          regionale  dei lavori pubblici assicura l'informazione e la
          trasparenza  nella  realizzazione delle opere attraverso il
          monitoraggio  delle stesse. Restano salve le competenze del
          Ministero per i beni e le attivita' culturali.
              5.  La giunta della regione Piemonte, a decorrere dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi
          delle  rilevazioni  dell'Osservatorio  regionale dei lavori
          pubblici  nonche'  delle  informazioni  e  dei dati messi a
          disposizione  dall'Agenzia  di  cui  all'art.  2, provvede,
          eventualmente    attraverso   l'istituzione   di   appositi
          strumenti  informatici  e  telematici, ad assicurare idonee
          forme di informazione e di pubblicita' riguardo al processo
          di  realizzazione  delle  opere  e  alle decisioni relative
          all'organizzazione   dei   Giochi  olimpici,  nonche'  alle
          modalita'  di  accesso  agli  atti  relativi alle decisioni
          stesse.   L'Osservatorio  regionale  dei  lavori  pubblici,
          tramite   appositi  strumenti  informatici,  provvede  alla
          pubblicita'  di  tutti  gli  atti  formalmente presentati a
          corredo  della  conferenza di servizi e dei procedimenti di
          valutazione di impatto ambientale previsti dall'art. 9.".