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LEGGE 26 marzo 2003, n. 48

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".

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Testo in vigore dal:  30-3-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "costituito, in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla città di Torino" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1-bis";
b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della regione Piemonte, d'intesa con gli enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresì i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di cui all'articolo 2, svolge l'attività di monitoraggio sui tempi di realizzazione delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di cui al comma 1-bis";
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituito presso la regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" composto dal presidente della regione Piemonte, dal sindaco di Torino, dal presidente della provincia di Torino, dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati, le cui spese di funzionamento sono a carico dell'Agenzia di cui all'articolo 2 e per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Il Comitato di regia è presieduto dal presidente della regione Piemonte. Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di volta in volta invitati il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ed il direttore dell'Agenzia o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'attuazione della presente legge. Il presidente del Comitato di regia convoca e presiede le riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la validità delle riunioni del Comitato di regia è necessaria la presenza di almeno due componenti aventi diritto di voto. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente del Comitato di regia. Il Comitato di regia indirizza e coordina le attività inerenti le finalità della presente legge, assumendo le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e dell'Agenzia. Il Comitato di regia verifica i tempi ed i modi di attuazione, acquisendo la documentazione necessaria allo scopo";
d) al comma 2, le parole: "organizzatore dei Giochi olimpici" sono sostituite dalle parole: "di regia", e dopo le parole: "sono apportate" sono inserite le seguenti: ", sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici,";
e) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi strumenti informatici, provvede alla pubblicità di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza di servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale previsti dall'articolo 9".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- La legge 9 ottobre 2000, n. 285, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2000, reca "Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006 ".
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 (Finalita). - 1. La presente legge detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006", di seguito denominati "Giochi olimpici", di cui agli allegati 1, 2 e 3, finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, di cui all'art.
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della regione Piemonte, d'intesa con gli enti locali interessati e il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresì i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di cui all'art. 2, svolge attività di monitoraggio sui tempi di realizzazione delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di cui al comma 1-bis.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge è costituito presso la regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" composto dal presidente della regione Piemonte, dal sindaco di Torino, dal presidente della provincia di Torino, dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati, le cui spese di funzionamento sono a carico dell'Agenzia di cui all'art. 2 e per le quali si provvede ai sensi dell'art. 10, comma 2. Il Comitato di regia è presieduto dal presidente della regione Piemonte. Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di volta in volta invitati il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ed il direttore dell'Agenzia o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'attuazione della presente legge. Il presidente del Comitato di regia convoca e presiede le riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la validità delle riunioni del Comitato di regia è assolutamente necessaria la presenza di almeno due componenti aventi diritto di voto. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente del Comitato di regia. Il Comitato di regia indirizza e coordina le attività inerenti le finalità della presente legge, assumendo le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e dell'Agenzia. Il Comitato di regia verifica i tempi e i modi di attuazione, acquisendo la documentazione necessaria allo scopo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali relativamente alle opere di cui agli allegati 1 e 2, ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto di propria competenza, su richiesta del Comitato di regia, sono apportate, sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, le variazioni agli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3, rese necessarie da particolari e straordinarie esigenze, ivi comprese quelle conseguenti all'inserimento di nuove discipline olimpiche entro i limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.
3. Le opere ed i lavori di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenza.
4. La giunta della regione Piemonte approva, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli enti locali interessati, la valutazione di impatto ambientale del piano degli interventi di cui alla presente legge, denominata "valutazione ambientale strategica", anche sulla base dello studio di compatibilità ambientale definito dal proponente. Tale valutazione ha luogo secondo contenuti e procedure definiti dalla giunta della regione Piemonte di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, al fine di verificare la sostenibilità ambientale del piano degli interventi. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici assicura l'informazione e la trasparenza nella realizzazione delle opere attraverso il monitoraggio delle stesse. Restano salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali.
5. La giunta della regione Piemonte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici nonché delle informazioni e dei dati messi a disposizione dall'Agenzia di cui all'art. 2, provvede, eventualmente attraverso l'istituzione di appositi strumenti informatici e telematici, ad assicurare idonee forme di informazione e di pubblicità riguardo al processo di realizzazione delle opere e alle decisioni relative all'organizzazione dei Giochi olimpici, nonché alle modalità di accesso agli atti relativi alle decisioni stesse. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi strumenti informatici, provvede alla pubblicità di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza di servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale previsti dall'art. 9.".