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LEGGE 7 marzo 2003, n. 38

Disposizioni in materia di agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 29-3-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2006)
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Testo in vigore dal: 1-3-2006
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                               Art. 1
        Delega al Governo per la modernizzazione dei settori
          dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura,
         agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste

  1.   Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  nel  rispetto  delle
competenze  costituzionali  delle  regioni  e  senza nuovi o maggiori
oneri  per  la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  su  proposta  del Ministro delle
politiche   agricole   e   forestali,   svolgendo   le  procedure  di
concertazione  con  le  organizzazioni  di  rappresentanza agricola e
della  filiera  agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo  18  maggio  2001,  n.  228, tenendo altresi' conto degli
orientamenti  dell'Unione  europea  in  materia  di politica agricola
comune,  uno o piu' decreti legislativi per completare il processo di
modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura,
agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.
  2.   I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto
dell'articolo  117  della Costituzione e in coerenza con la normativa
comunitaria,  si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi,
oltre  che,  in  quanto  compatibili,  alle finalita' e ai principi e
criteri  direttivi  di  cui all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8
della legge 5 marzo 2001, n. 57:
    a)   prevedere  l'istituzione  di  un  sistema  di  concertazione
permanente  fra  Stato,  regioni  e  province autonome riguardante la
preparazione  dell'attivita'  dei  Ministri  partecipanti ai Consigli
dell'Unione  europea concernenti le materie di competenza concorrente
con  le  regioni  e,  per  quanto  occorra,  le materie di competenza
esclusiva  delle  regioni  medesime. La concertazione avverra' fra il
Ministro  competente  per  materia  in  occasione  di  ogni specifico
Consiglio  dell'Unione  europea  e i presidenti di giunta regionale o
componenti di giunta regionale allo scopo delegati;
    b)  stabilire  che  la concertazione di cui alla lettera a) abbia
per  oggetto  anche  l'esame  di progetti regionali rilevanti ai fini
della  tutela  della  concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito
procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora
ritenga  conforme  alle  norme nazionali in materia di concorrenza il
progetto  notificato,  libera  le regioni da ogni ulteriore onere, ne
cura  la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso
gli organismi comunitari;
    c)  stabilire  che  la  concertazione  di  cui alla lettera a) si
applichi   anche   in   relazione   a   progetti  rilevanti  ai  fini
dell'esercizio  di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o
concorrenti,  con  previsione  di  uno  specifico procedimento per la
prevenzione di controversie;
    d)  favorire  lo  sviluppo  della  forma  societaria  nei settori
dell'agricoltura,  della  pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso
la  revisione  dei  requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9
maggio  1975,  n.  153,  come modificato dall'articolo 10 del decreto
legislativo  n.  228  del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel
regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
    e)  rivedere  la normativa in materia di organizzazioni e accordi
interprofessionali,  contratti  di coltivazione e vendita, al fine di
assicurare   il  corretto  funzionamento  del  mercato  e  creare  le
condizioni  di  concorrenza adeguate alle peculiarita' dei settori di
cui   al   comma   1,   nonche'   di   favorirne   il   miglioramento
dell'organizzazione   economica   e   della  posizione  contrattuale,
garantendo  un  livello  elevato di tutela della salute umana e degli
interessi  dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza
di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
    f)  coordinare  e  armonizzare  la normativa statale tributaria e
previdenziale  con  le  disposizioni di cui al decreto legislativo n.
228  del  2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 49
della   legge  9  marzo  1989,  n.  88,  e  della  continuita'  della
corrispondenza  tra  misura  degli  importi  contributivi  e  importi
pensionistici  assicurata  dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n.
146,  e  dettare principi fondamentali per la normativa regionale per
la  parte  concorrente  di  tali  materie,  prevedendo  l'adozione di
appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte,
nonche'  di  una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di
adeguate    unita'    produttive,    favorendone   l'accorpamento   e
disincentivando    il    frazionamento    fondiario,    e   favorisca
l'accorpamento  delle  unita'  aziendali, anche attraverso il ricorso
alla  forma  cooperativa  per  la gestione comune dei terreni o delle
aziende   dei  produttori  agricoli,  con  priorita'  per  i  giovani
agricoltori,  specialmente  nel  caso in cui siano utilizzate risorse
pubbliche;
    g)  semplificare,  anche  utilizzando  le  notizie  iscritte  nel
registro  delle  imprese  e nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative  (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti
contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
    h)  coordinare  e  armonizzare  la normativa statale tributaria e
previdenziale  con  le  disposizioni di cui al decreto legislativo 18
maggio  2001,  n.  226,  determinando  i principi fondamentali per la
normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;
    i)   favorire  l'accesso  ai  mercati  finanziari  delle  imprese
agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di
sostenerne  la  competitivita'  e  la permanenza stabile sui mercati,
definendo  innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e
assicurativi  finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato,
nonche' favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle
situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;
    l)  favorire  l'insediamento  e  la  permanenza  dei  giovani  in
agricoltura  anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria
e previdenziale adeguata;
    m)   rivedere   la  normativa  per  il  supporto  dello  sviluppo
dell'occupazione   nel   settore   agricolo,  anche  per  incentivare
l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
    n)   ridefinire   gli  strumenti  relativi  alla  tracciabilita',
all'etichettatura  e  alla  pubblicita' dei prodotti alimentari e dei
mangimi,   favorendo   l'adozione  di  procedure  di  tracciabilita',
differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'articolo
18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato
regolamento  (CE)  n.  178/2002,  e prevedendo adeguati sostegni alla
loro diffusione;
    o)  armonizzare  e  razionalizzare  la  normativa  in  materia di
controlli  e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente
i  consumatori  e  di  eliminare  gli  ostacoli  al  commercio  e  le
distorsioni della concorrenza;
    p)  individuare  le  norme generali regolatrici della materia per
semplificare   e   accorpare  le  procedure  amministrative  relative
all'immissione  in  commercio,  alla  vendita  e all'utilizzazione di
prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,  sulla  base  della
disciplina  prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   23   aprile  2001,  n.  290,  emanato  ai  sensi
dell'articolo  20  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, e successive
modificazioni;
    q)  agevolare  la  costituzione  e il funzionamento di efficienti
organizzazioni  dei produttori e delle loro forme associate, anche in
riferimento  ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli
associati,  attraverso  la  modifica  dell'articolo  27, comma 1, del
decreto   legislativo   n.  228  del  2001,  al  fine  di  consentire
un'efficace  concentrazione  dell'offerta  della produzione agricola,
per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e
supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il
termine  previsto  dall'articolo  26,  comma  7, del medesimo decreto
legislativo  n.  228  del  2001,  da  24  a  36  mesi, e permettendo,
altresi', la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
    r)    prevedere   strumenti   di   coordinamento,   indirizzo   e
organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti del sistema
agroalimentare  italiano,  con  particolare  riferimento  ai prodotti
tipici,  di  qualita' e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione
biologica,  in  modo  da  assicurare,  in raccordo con le regioni, la
partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire
l'internazionalizzazione di tali prodotti;
    s)   favorire   la   promozione,   lo  sviluppo,  il  sostegno  e
l'ammodernamento  delle  filiere  agroalimentari gestite direttamente
dagli  imprenditori  agricoli  per  la valorizzazione sul mercato dei
loro  prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia
nazionale,   costituita   dai   rappresentanti  del  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali e delle regioni e partecipata dalle
organizzazioni  di  rappresentanza del mondo agricolo, con il compito
di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte
per  il  loro  sostegno,  con  particolare  riguardo  alle iniziative
operanti a livello interregionale;
    t)  ridefinire  il  sistema  della  programmazione  negoziata nei
settori  di  competenza  del  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali  e  i  relativi  modelli  organizzativi,  anche  al fine di
favorire  la  partecipazione  delle regioni sulla base di principi di
sussidiarieta'  e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio
economico  ai  produttori  agricoli, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;
    u)  riformare  la  legge  17  febbraio  1982,  n.  41, al fine di
armonizzarla    con    le    nuove    normative   sull'organizzazione
dell'amministrazione  statale  e  sul  trasferimento  alle regioni di
funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;
    v)  riformare  la  legge  14  luglio  1965,  n.  963,  al fine di
razionalizzare   la   disciplina   e   il   sistema   dei   controlli
sull'attivita' di pesca marittima;
    z)  riformare  il  Fondo  di  solidarieta'  nazionale della pesca
istituito  dalla  legge  5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire
l'efficacia   degli   interventi  in  favore  delle  imprese  ittiche
danneggiate da calamita' naturali o da avversita' meteomarine;
    aa)    rivedere    la    definizione   della   figura   economica
dell'imprenditore  ittico  e le attivita' di pesca e di acquacoltura,
nonche'  le  attivita'  connesse  a  quelle  di  pesca  attraverso la
modifica  degli  articoli  2  e  3 del decreto legislativo n. 226 del
2001;
    bb)  ridurre,  anche utilizzando le notizie iscritte nel registro
delle  imprese  e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti
amministrativi  relativi  ai  rapporti fra imprese ittiche e pubblica
amministrazione,  anche  attraverso  la  modifica  dell'articolo  5 e
dell'articolo  7,  comma  3, del decreto legislativo n. 226 del 2001,
nonche' degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della
navigazione,  nel  rispetto  degli  standard  di sicurezza prescritti
dalla normativa vigente;
    cc)  assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo
supporto  allo  sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche
attraverso   la   modifica   dell'articolo   318   del  codice  della
navigazione;
    dd)  individuare  idonee  misure  tecniche di conservazione delle
specie  ittiche  al  fine  di  assicurare lo sviluppo sostenibile del
settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle
risorse   biologiche   del   mare,   anche   attraverso  la  modifica
dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
    ee)  equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vendita
   di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del
   2001, gli enti e le associazioni alle societa';
    ff)  definire  e  regolamentare l'attivita' agromeccanica, quando
   esercitata  in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare
   le  operazioni  colturali  dirette alla cura e allo sviluppo di un
   ciclo  biologico  o  di  una  fase  necessaria  dello  stesso,  la
   sistemazione,  la  manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le
   operazioni  successive  alla  raccolta per la messa in sicurezza e
   per lo stoccaggio dei prodotti;
    gg) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della
   ricerca   scientifica   e   tecnologica  in  materia  di  pesca  e
   acquacoltura,  prevedendo  il  riordino e la trasformazione, senza
   nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza pubblica, degli uffici e
   degli organismi operanti a tale fine;
    hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da
   pesca,   anche   attraverso  la  modifica  dell'articolo  408  del
   regolamento  per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui
   al  decreto  del  Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
   328.
  3. Il Governo e' delegato ad adottare, ((entro il 15 maggio 2006)),
   uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il riassetto, anche in un
   codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia
   di  agricoltura,  pesca  e  acquacoltura,  e  foreste,  ai sensi e
   secondo  i  principi  e  criteri  direttivi di cui all'articolo 20
   della  legge  15  marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
   comunque  con  il  compito di eliminare duplicazioni e chiarire il
   significato  di  norme  controverse. Tali decreti legislativi sono
   strutturati  in  modo  da  evidenziare  le  norme rientranti nella
   competenza    legislativa   esclusiva   dello   Stato   ai   sensi
   dell'articolo  117,  secondo  comma,  della Costituzione, le norme
   costituenti  principi  fondamentali  ai  sensi  dell'articolo 117,
   terzo  comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti
   sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.
  4.  Il  Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di
   attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.
  5.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1,
   della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, sono adottate le norme di
   attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.
  6.  Gli  schemi  di  decreto  legislativo  di cui ai commi 1 e 3, a
   seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri
   e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i
   rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
   e  di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso
   il  parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro
   il  termine  di  quaranta  giorni; decorso tale termine, i decreti
   sono  emanati  anche  in  mancanza  del parere. Qualora il termine
   previsto  per  il  parere  parlamentare  scada  nei  trenta giorni
   antecedenti  la  scadenza  dei  termini  di  cui ai commi 1 e 3, o
   successivamente  ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta
   giorni.
  7.  Sono  in  ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle
   regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
   Bolzano  ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di
   attuazione.