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DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2003, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico ((e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici)).

note: Entrata in vigore del decreto: 20-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2003, n. 83 (in G.U. 19/04/2003, n.92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal: 1-1-2018
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 3, comma 11, del decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, il quale stabilisce che entro centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto sono  individuati  gli
oneri generali afferenti al sistema elettrico, nonche' l'articolo  5,
comma 2, il quale stabilisce che  dal  1  gennaio  2001  l'ordine  di
entrata in funzione delle unita' di produzione di energia  elettrica,
nonche' la selezione degli impianti di riserva e di tutti  i  servizi
ausiliari offerti, sono  determinati  secondo  il  dispacciamento  di
merito economico; 
  Visti i  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato in data 26 gennaio 2000 e in data  17  aprile  2001,
pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali  n.  27  del  3
febbraio 2000 e n. 97 del 27 aprile 2001,  con  i  quali  sono  stati
individuati gli oneri generali del sistema elettrico,  ai  sensi  del
citato articolo 3, comma 11; 
  Ritenuto  che  la  liquidazione  definitiva  degli  oneri  di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera  b),  e  all'articolo  3,  comma  1,
lettera a), del predetto decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000  e'  finalizzata
al raggiungimento  dell'equilibrio  economico  nella  formazione  dei
prezzi ed a garantire la piena concorrenzialita' del mercato; 
  Tenuto conto che ad oggi i costi non recuperabili di cui al  citato
articolo 3,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  non  sono  stati  ancora
quantificati; 
  Ritenuto  che  occorre   eliminare   ogni   perdurante   incertezza
regolatoria, al fine di consentire l'eliminazione degli ostacoli alla
sollecita entrata in  funzione  del  sistema  delle  offerte  di  cui
all'articolo 5  del  decreto  legislativo  n.  79  del  1999  e  che,
pertanto, occorre consentire  agli  operatori  la  definizione  delle
partite economiche relative agli oneri generali afferenti al  sistema
elettrico; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
immediate misure per garantire  la  continuita'  delle  forniture  di
energia  elettrica  in  condizioni  di  sicurezza  ed   economicita',
attraverso la definizione di  regole  certe  in  ordine  ai  rapporti
economici tra i soggetti che operano nel mercato; 
  Ritenuto inoltre necessario individuare criteri  di  priorita'  per
l'efficace attuazione  del  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2002,  n.  55,
finalizzati al rafforzamento del sistema  di  produzione  di  energia
elettrica in termini sia di potenza installata, sia di  affidabilita'
e diversificazione dei combustibili di  alimentazione,  in  grado  di
garantire  la  sicurezza  e  l'economicita'  del  sistema   elettrico
nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 febbraio 2003; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio; 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                Oneri generali del sistema elettrico 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, gli oneri generali  del  sistema
elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del  decreto  legislativo
16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da: 
    a)  i  costi  connessi   allo   smantellamento   delle   centrali
elettronucleari dismesse, alla chiusura del  ciclo  del  combustibile
nucleare  ((,  alle  attivita'  derivanti  dagli  obblighi   di   cui
all'Accordo transattivo  tra  il  Governo  italiano  e  la  Comunita'
europea dell'energia atomica stipulato  a  Roma  e  Bruxelles  il  27
novembre 2009)) ed alle attivita' connesse e conseguenti; 
    b) i costi  relativi  all'attivita'  di  ricerca  e  di  sviluppo
finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per  il
sistema elettrico; 
    c) l'applicazione di  condizioni  tariffarie  favorevoli  per  le
forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate
nell'articolo 2, punto 2.4, della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas 26 giugno  1997,  n.  70/97,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data  19
dicembre 1995, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del  16
febbraio 1996; 
    d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti  dalla  forzata
rilocalizzazione all'estero delle attivita'  di  scarico  a  terra  e
rigassificazione del gas naturale importato  dall'ENEL  S.p.a.  dalla
Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla
data del 19 febbraio 1997, e che  non  possono  essere  recuperati  a
seguito dell'entrata  in  vigore  della  direttiva  n.  96/92/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  dicembre  1996,  pari  ai
costi annui effettivamente  sostenuti  derivanti  dal  complesso  dei
relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione
del  gas  naturale,  sommati  agli  oneri  derivanti  dalle   perdite
tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1 gennaio 2010.