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DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2003, n. 23

Disposizioni urgenti in materia di occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2003, n. 81 (in G.U. 18/04/2003, n.91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/2003)
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vigente al 08/10/2024
Testo in vigore dal:  19-4-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi per fronteggiare la crisi occupazionale delle imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, nei casi previsti dall'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, relativamente ad imprese sottoposte a tali procedure ed aventi un numero di dipendenti superiore alle 1000 unità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere, nel limite massimo complessivo di 550 lavoratori, ai datori di lavoro acquirenti i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) che l'imprenditore acquirente non possegga le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in un contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale consenta il recupero occupazionale di lavoratori.
((
2. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 9,5 milioni di euro, di cui 2,5 milioni per l'anno 2003, 3,5 milioni per l'anno 2004, 3,5 milioni per l'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
))