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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).

note: Entrata in vigore del decreto: 28-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
    Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
    Visti gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
    Visto l'articolo  7  della  legge  8  marzo  1999,  n.  50,  come
modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24
novembre 2000, n. 340; 
    Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
    Visti i numeri 8 e 55 dell'allegato n.  1  della  legge  8  marzo
1999, n. 50; 
    Visto  il  decreto  legislativo  recante  il  testo  unico  delle
disposizioni legislative in  materia  di  casellario  giudiziale,  di
anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da  reato  e  dei
relativi carichi pendenti; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo
unico delle  disposizioni  regolamentari  in  materia  di  casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da
reato e dei relativi carichi pendenti; 
    Acquisito il parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
    Udito il parere del Consiglio di Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2002; 
    Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2002; 
    Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro della giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro  dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie; 
 
                     EMANA il seguente decreto: 
                             ART. 1 (L) 
                              (Oggetto) 
 
   1. Le norme del presente testo unico  disciplinano  il  casellario
giudiziale, ((il casellario giudiziale europeo,)) il  casellario  dei
carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da  reato,   l'anagrafe   dei   carichi   pendenti   degli   illeciti
amministrativi dipendenti  da  reato,  i  servizi  certificativi,  le
relative  procedure.  In  particolare,   disciplinano   l'iscrizione,
l'eliminazione,  la  trasmissione  e  conservazione   dei   dati,   i
certificati, le funzioni degli uffici interessati.