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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 novembre 2002, n. 299

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 1-2-2003
al: 8-10-2010
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                      IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto  l'articolo  45, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224,
che  prevede  che  con  decreto del Ministro della difesa, sentite le
competenti  Commissioni  parlamentari,  siano  stabilite le modalita'
applicative  delle  disposizioni  di  cui agli articoli 25 e 26 della
legge  12  novembre  1955,  n.  1137,  riguardanti  la  procedura e i
punteggi  per  l'avanzamento  a  scelta  degli  ufficiali delle Forze
armate, prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base
delle valutazioni;
  Visto  il decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, adottato in
attuazione della predetta disposizione;
  Visto  l'articolo  26  della  legge 12 novembre 1955, n. 1137, come
modificato  dall'articolo  10,  comma  5,  del decreto legislativo 30
dicembre  1997,  n.  490, recante disposizioni in materia di riordino
del  reclutamento,  dello  stato  giuridico  e dell'avanzamento degli
ufficiali;
  Visto  il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente
la riforma strutturale delle Forze armate;
  Visti  la  legge  18  febbraio  1997,  n.  25,  ed  il  decreto del
Presidente  della  Repubblica  25 ottobre 1999, n. 556, in materia di
ristrutturazione dei vertici militari;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
  Sentite  le  competenti  Commissioni  permanenti  del  Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 23 ottobre 2002;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  Al  comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 2 novembre
1993, n. 571, la parola "tre" e' sostituita dalla parola "quattro".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note al titolo:
              - Il  titolo  del decreto ministeriale 2 novembre 1993,
          n. 571, e' riportato nelle note alle premesse.
              - Il  testo  degli  articoli  25  e  26  della legge 12
          novembre  1955,  n.  1137,  e'  riportato  nelle  note alle
          premesse.
          Note alle premesse:
              - La  legge  19 maggio 1986, n. 224, recante "Norme per
          il  reclutamento  degli ufficiali e sottufficiali piloti di
          complemento  delle Forze armate e modifiche ed integrazioni
          alla  legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato
          e  l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della
          Guardia   di   finanza",   e'  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  125 del 31 maggio
          1986; si riporta il testo dell'art. 45, comma 1:
              "1.  Il  Ministro della difesa, sentito il parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto da
          pubblicare   nella   Gazzetta   Ufficiale   entro  un  anno
          dall'entrata  in vigore della presente legge, stabilisce le
          modalita' applicative delle norme di cui agli articoli 25 e
          26  della  legge  12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le
          procedure  ed  i  punteggi per l'avanzamento a scelta degli
          ufficiali   delle   Forze  armate  prevedendo  criteri  che
          evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni.".
              -  Il  decreto  ministeriale  2 novembre  1993, n. 571,
          recante   "Regolamento   concernente  modalita'  e  criteri
          applicativi  delle  norme  contenute negli articoli 25 e 26
          della  legge  12  novembre  1955,  n.  1137, riguardanti le
          procedure  e  i  punteggi  per l'avanzamento a scelta degli
          ufficiali  delle Forze armate", e pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 1994.
              - La   legge   12   novembre  1955,  n.  1137,  recante
          "Avanzamento  degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica",  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n.  282  del  7  dicembre  1955;  si riporta il testo degli
          articoli  25  e  26 (come modificato dall'art. 10, comma 5,
          del   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n.  490,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997):
              "Art.  25.  - La commissione superiore e la commissione
          ordinaria  esprimono  i  giudizi  sull'avanzamento a scelta
          dichiarando   anzitutto   se   l'ufficiale   sottoposto   a
          valutazione  sia  idoneo  o  non idoneo all'avanzamento. E'
          giudicato    dalla   commissione   idoneo   all'avanzamento
          l'ufficiale  che  riporti  un  numero  di  voti  favorevoli
          superiore ai due terzi dei votanti.
              Successivamente  la  commissione attribuisce a ciascuno
          degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito
          da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una
          graduatoria  di  merito di detti ufficiali, dando a parita'
          di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo.
              Gli  ufficiali  che  hanno  riportato  giudizio  di non
          idoneita'  sono  iscritti dalla commissione in un elenco in
          ordine di ruolo.
              Art.  26.  - Il punto di merito di cui al secondo comma
          dell'art.   25   e'   attribuito   dalla   commissione  con
          l'osservanza delle norme che seguono.
              Quando  il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non
          superiore  a  colonnello  o corrispondente, ogni componente
          della  commissione  assegna all'ufficiale un punto da uno a
          trenta  per  ciascun  complesso  di  elementi  di  cui alle
          seguenti lettere:
                a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
                b) benemerenze  di guerra e comportamento in guerra e
          qualita'  professionali  dimostrate  durante  la  carriera,
          specialmente  nel grado rivestito, con particolare riguardo
          all'esercizio  del comando o delle attribuzioni specifiche,
          qualora    richiesti   dalla   presente   legge   ai   fini
          dell'avanzamento  al  servizio prestato presso reparti o in
          imbarco;
                c) doti  intellettuali  e  di cultura con particolare
          riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
                d) attitudine   ad   assumere   incarichi  nel  grado
          superiore,  con specifico riferimento ai settori di impiego
          di particolare interesse per l'amministrazione.
              Le  somme  dei punti assegnati per ciascun complesso di
          elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per
          il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al
          centesimo,  sono  sommati  tra  di  loro.  Il  totale cosi'
          ottenuto  e'  quindi  diviso  per  quattro,  calcolando  il
          quoziente,  al  centesimo.  Detto  quoziente costituisce il
          punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
              Quando  il  giudizio riguardi ufficiali aventi grado di
          generale  di  divisione  o  di brigata o ufficiali di grado
          corrispondente,  ogni  componente della commissione assegna
          all'ufficiale  un  punto  da uno a trenta in relazione agli
          elementi  indicati  nelle precedenti lettere a), b), c), d)
          considerati  nel  loro  insieme;  la  somma dei punti cosi'
          assegnati  e'  divisa per il numero dei votanti, calcolando
          il  quoziente  al centesimo. Detto quoziente costituisce il
          punto    di    merito    attribuito   all'ufficiale   dalla
          commissione.".
              - Il  decreto  legislativo  28  novembre  1997, n. 464,
          recante  "Riforma  strutturale  delle Forze armate, a norma
          dell'art.  1,  comma 1, lettere a), d) e h), della legge 28
          dicembre  1995,  n.  549",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998.
              - La   legge   18 febbraio   1997,   n.   25,   recante
          "Attribuzioni  del  Ministro della difesa, ristrutturazione
          dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della
          difesa",  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
          24 febbraio 1997.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          1999,  n. 556, recante "Regolamento di attuazione dell'art.
          10  della  legge  18 febbraio  1997,  n. 25, concernente le
          attribuzioni   dei  vertici  militari"  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del
          18 maggio 2000.
              - La  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri" e' pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 214 del 12 novembre
          1988; si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di  "regolamento sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
          Nota all'art. 1:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  del  decreto
          ministeriale  2 novembre  1993,  n.  571  (vedi  nota  alle
          premesse), come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  7  (Categorie  di  requisiti. Punteggi relativi.
          Valutazione   di  sintesi).  -  1.  I  punteggi  di  merito
          attribuiti  in  ordine  alle quattro categorie di requisiti
          previste  dall'art.  26  della  citata  legge  n. 1137/1955
          devono costituire per ciascuna di esse l'espressione di una
          valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della
          commissione  e  non la somma di punteggi parziali assegnati
          per ogni elemento nell'ambito della categoria medesima.
              2.  La predetta valutazione globale, da riferire sempre
          alla  particolare  fisionomia  del  ruolo,  cui l'ufficiale
          valutando  appartiene  ed al grado superiore da conseguire,
          non  puo' comunque prescindere dai criteri e dagli elementi
          di giudizio riportati negli articoli successivi.