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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 novembre 2002, n. 299

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-2-2003 al: 8-10-2010
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IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 45, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224, che prevede che con decreto del Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, siano stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti la procedura e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate, prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni;
Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, adottato in attuazione della predetta disposizione;
Visto l'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante disposizioni in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate;
Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, in materia di ristrutturazione dei vertici militari;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
Sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, la parola "tre" è sostituita dalla parola "quattro".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il titolo del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 19 maggio 1986, n. 224, recante "Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986; si riporta il testo dell'art. 45, comma 1:
"1. Il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità applicative delle norme di cui agli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni.".
- Il decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, recante "Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 1994.
- La legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante "Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 7 dicembre 1955; si riporta il testo degli articoli 25 e 26 (come modificato dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997):
"Art. 25. - La commissione superiore e la commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.
Successivamente la commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.
Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in un elenco in ordine di ruolo.
Art. 26. - Il punto di merito di cui al secondo comma dell'art. 25 è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.
Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione.
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.".
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998.
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1997.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 novembre 1988; si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571 (vedi nota alle premesse), come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 7 (Categorie di requisiti. Punteggi relativi.
Valutazione di sintesi). - 1. I punteggi di merito attribuiti in ordine alle quattro categorie di requisiti previste dall'art. 26 della citata legge n. 1137/1955 devono costituire per ciascuna di esse l'espressione di una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni elemento nell'ambito della categoria medesima.
2. La predetta valutazione globale, da riferire sempre alla particolare fisionomia del ruolo, cui l'ufficiale valutando appartiene ed al grado superiore da conseguire, non può comunque prescindere dai criteri e dagli elementi di giudizio riportati negli articoli successivi.