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LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2019)
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Testo in vigore dal: 29-12-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
                               Art. 1.
      (Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese)
    1.  Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  dopo  le parole: "ad elevato impatto tecnologico" sono inserite
le  seguenti: "ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole
e   medie   imprese   localizzate   nelle  aree  dell'obiettivo  1  e
dell'obiettivo  2  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del
Consiglio, del 21 giugno 1999".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note all'art. 1:
              - La   legge   23   dicembre   2000,   n.   388,  reca:
          "disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 2001). L'art.
          106,  come  modificato  dalla  legge  qui pubblicata, cosi'
          recita:
              "Art.  106 (Promozione  e  sviluppo  di  nuove  imprese
          innovative). -  Gli interventi del Fondo di cui all'art. 14
          della  legge  17  febbraio  1982,  n.  46,  sono  estesi al
          finanziamento  dei programmi di investimento per la nascita
          e  il  consolidamento delle imprese operanti in comparti di
          attivita'  ad  elevato  impatto  tecnologico  ovvero per il
          rafforzamento  patrimoniale  delle  piccole e medie imprese
          localizzate  nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2
          di  cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
          21  giugno  1999,  e  delle  iniziative  di  promozione  ed
          assistenza  tecnica  svolte  da  organismi  qualificati per
          favorirne  l'avvio. Il predetto Fondo puo' altresi' erogare
          agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti
          una   pluralita'   di   interventi  connessi,  relativi  ad
          investimenti  fissi,  sviluppo  pre-competitivo, formazione
          del  personale e acquisizione di servizi specializzati. Con
          direttiva  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi
          dell'art.  10,  comma  2, del decreto legislativo 27 luglio
          1999, n. 297, sono stabilite le modalita' di gestione degli
          interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la
          partecipazione  di  investitori qualificati nel capitale di
          rischio   delle   imprese,  le  forme  e  le  misure  delle
          agevolazioni    nei   limiti   previsti   dalla   normativa
          comunitaria per gli aiuti di Stato.
              2. Con   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e  dell'artigianato  e'  determinata  entro  il
          31 gennaio  di  ogni anno la quota delle disponibilita' del
          Fondo  di  cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
          46,  da  destinare  agli  interventi  di  cui  al  presente
          articolo.".
              - Il  regolamento 1260/1999 del Consiglio del 21 luglio
          1999 reca disposizioni generali sui Fondi strutturali. Esso
          e' pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161.