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DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2002, n. 270

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili.

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 26-12-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  31 gennaio  1963,  n.  1,  che ha
approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
  Sentita  la  Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello
Statuto speciale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 ottobre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'interno,  dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la  funzione
pubblica;
               Emana il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
              Trasferimento di funzioni amministrative
                    in materia di invalidi civili
  1. Sono  trasferite  alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni
di  concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione
statale a favore degli invalidi civili.
  2. Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 130, comma 1, del
decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112, la Regione, secondo il
criterio   di  integrale  copertura,  provvede  con  risorse  proprie
all'eventuale  concessione  di  benefici aggiuntivi rispetto a quelli
determinati con legge dello Stato per tutto il territorio nazionale.
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              -  La  legge  costituzionale  31 gennaio 1963, n. 1, e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29 del 1
          febbraio 1963.
              -  L'art.  65  dello  statuto  speciale  per la regione
          Friuli-Venezia  Giulia,  approvato con legge costituzionale
          31 gennaio  1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 29 del 1 febbraio1963), e' cosi' formulato:
              "Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          commissione  paritetica  di  sei  membri,  nominati tre dal
          Governo  della  Repubblica  e  tre dal consiglio regionale,
          saranno  stabilite  le  norme  di  attuazione  del presente
          statuto     e     quelle    relative    al    trasferimento
          all'amministrazione  regionale degli uffici statali che nel
          Friuli-Venezia  Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
          regione.".
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  130, comma 1, del
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo1997,  n. 59), pubblicato nel Supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998:
              "1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto legislativo, la
          funzione  di  erogazione  di pensioni, assegni e indennita'
          spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi
          civili  e'  trasferita  ad  un  apposito  fondo di gestione
          istituito  presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale."