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DECRETO-LEGGE 11 novembre 2002, n. 251

Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 13/11/2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 gennaio 2003, n. 1 (in G.U. 11/01/2003, n.8).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/2003)
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  • Articoli
  • Abolizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche
  • 1
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  • 3
  • 4
  • Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riguardo alle norme in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.
  • 5
  • Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
    modificazioni, con riguardo ai criteri di corresponsione delle
    indennità ai giudici di pace in materia penale.
  • 6
  • Modifiche urgenti per garantire il funzionamento della Giunta
    speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli.
  • 7
  • Norme finali
  • 8
  • 9
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-11-2002
al: 11-1-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  77, 87 e la VI disposizione transitoria della
Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di emanare norme
intese   a  razionalizzare  la  giurisdizione  in  materia  di  acque
pubbliche    all'esito    delle    declaratorie   di   illegittimita'
costituzionale  adottate  dalla Corte costituzionale con sentenze nn.
305  e 353 del 2002, nonche' ad abolire la giurisdizione speciale dei
tribunali  regionali  delle acque pubbliche e del tribunale superiore
delle acque pubbliche;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di potenziare la
struttura  tecnica composta dai magistrati addetti al Ministero della
giustizia,   destinata   a  supportare  l'attivita'  del  Governo  in
adempimento  degli  obblighi  comunitari in occasione del semestre di
presidenza italiana dell'Unione europea;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di razionalizzare i
criteri di corresponsione delle indennita' per i giudici di pace, con
riferimento a provvedimenti resi in materia penale;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
garantire,    all'esito    della   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale  adottata  dalla  Corte costituzionale con sentenza n.
393   del  2002,  la  funzionalita'  della  Giunta  speciale  per  le
espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 novembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
  1. Decorsi  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del presente decreto, sono abrogati il titolo
quarto  del  regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64
del  regio  decreto  30 gennaio  1941,  n. 12. Dalla stessa data sono
soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale
superiore delle acque pubbliche.