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DECRETO-LEGGE 11 novembre 2002, n. 251

Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 13/11/2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 gennaio 2003, n. 1 (in G.U. 11/01/2003, n.8).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/2003)
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  • Articoli
  • Abolizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche
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  • 4
  • Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riguardo alle norme in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.
  • 5
  • Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
    modificazioni, con riguardo ai criteri di corresponsione delle
    indennità ai giudici di pace in materia penale.
  • 6
  • Modifiche urgenti per garantire il funzionamento della Giunta
    speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli.
  • 7
  • Norme finali
  • 8
  • 9
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-11-2002 al: 11-1-2003
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e la VI disposizione transitoria della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a razionalizzare la giurisdizione in materia di acque pubbliche all'esito delle declaratorie di illegittimità costituzionale adottate dalla Corte costituzionale con sentenze nn. 305 e 353 del 2002, nonché ad abolire la giurisdizione speciale dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare la struttura tecnica composta dai magistrati addetti al Ministero della giustizia, destinata a supportare l'attività del Governo in adempimento degli obblighi comunitari in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di razionalizzare i criteri di corresponsione delle indennità per i giudici di pace, con riferimento a provvedimenti resi in materia penale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire, all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale adottata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 393 del 2002, la funzionalità della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.