stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 2002, n. 247

Regolamento recante disciplina degli istituti di partecipazione sindacale per il personale della carriera prefettizia.

nascondi
vigente al 01/05/2024
Testo in vigore dal: 20-11-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare   l'articolo   70,  comma  9,  che  demanda  ad  apposito
regolamento  la disciplina degli istituti di partecipazione sindacale
per il personale della carriera prefettizia;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266;
  Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
  Considerata  la  necessita'  di  uno  stabile  sistema di relazioni
sindacali,  improntato  alla prevenzione delle controversie sindacali
che,  in considerazione della centralita' delle funzioni dirigenziali
svolte e della peculiarita' dell'ordinamento della carriera, assicuri
un ampio e tempestivo coinvolgimento del personale interessato;
  Acquisito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22
ottobre 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 settembre 2002;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente regolamento si applica al personale della carriera
prefettizia di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Avvertenza:
    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura  delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
    -   Il   comma  quinto  dell'art.  87  della  Costituzione  della
Repubblica  italiana  conferisce  al  Presidente  della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
    -  Si riporta l'art. 70, comma 9 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
    "9.  Per  il personale della carriera prefettizia di cui all'art.
3,  comma  1  del presente decreto, gli istituti della partecipazione
sindacale  di  cui  all'art. 9 del medesimo decreto sono disciplinati
attraverso  apposito  regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge   23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.".
    -  Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
    "1.   Con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il parere del
Consiglio  di  Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
      a) l'esecuzione  delle leggi e dei decreti legislativi, nonche'
dei regolamenti comunitari;
      b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e dei decreti
legislativi  recanti  norme  di  principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
      c) le  materie  in cui manchi la disciplina da parte di leggi o
di  atti  aventi  forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
      d) l'organizzazione  ed  il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;".
    -  La  legge 28 luglio 1999, n. 266, reca: "Delega al Governo per
il   riordino  delle  carriere  diplomatica  e  prefettizia,  nonche'
disposizioni  per  il  restante  personale del Ministero degli affari
esteri,  per il personale militare del Ministero della difesa, per il
personale  dell'Amministrazione  penitenziaria e per il personale del
Consiglio superiore della magistratura".
    -   Il   decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  reca:
"Disposizioni  in  materia di rapporto di impiego del personale della
carriera  prefettizia,  a  norma  dell'art.  10 della legge 28 luglio
1999, n. 266.".
Nota all'art. 1:
    - Per l'argomento del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
vedi nelle note alle premesse.