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DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/11/2002. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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vigente al 29/12/2012
Testo in vigore dal: 7-11-2002
al: 29-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 1  marzo  2002,  n.  39,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria  2001,  ed  in  particolare
l'articolo 26, recante delega  al  Governo  ad  emanare  uno  o  piu'
decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in  materia  di
ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della  direttiva
2000/35/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  giugno
2000, relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle
transazioni commerciali; 
  Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante  testo
unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture,
in attuazione delle direttive  77/62/CEE,  80/767/CEE  e  88/295/CEE,
come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  402,  in
attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  157,  recante
attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di  appalti  pubblici
di servizi, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n.  65,  in  attuazione  delle  direttive  97/52/CE  e  98/4/CE   che
modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE,  in
materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai
concorsi di progettazione; 
  Visto il decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  65,  recante
attuazione delle direttive 97/52/CE  e  98/4/CE,  che  modificano  ed
integrano, rispettivamente, le direttive  92/50/CEE,  in  materia  di
appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente  ai  concorsi
di progettazione; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  1999,  n.  525,  recante
attuazione  della  direttiva  98/4/CE  che  modifica   la   normativa
comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  158,  recante
attuazione delle  direttive  90/531/CEE  e  93/38/CEE  relative  alle
procedure di appalti nei settori esclusi; 
  Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 ottobre 1994,
n. 585, recante approvazione della delibera del  Consiglio  nazionale
forense in data 12 giugno 1993,  che  stabilisce  i  criteri  per  la
determinazione  degli  onorari,  dei  diritti  e   delle   indennita'
spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per  le  prestazioni
giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali; 
  Visto  il  regio  decreto  28  ottobre  1940,  n.   1443,   recante
approvazione  del   codice   di   procedura   civile   e   successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli  633,  641  e  648  del
codice di procedura civile; 
  Vista la legge 18 giugno 1998, n.  192,  recante  disciplina  della
subfornitura nelle attivita' produttive, ed in particolare l'articolo
3, commi 2 e 3; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 giugno 2002; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 settembre 2002; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia  e
delle finanze, per la funzione pubblica e delle attivita' produttive; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si  applicano  ad
ogni  pagamento  effettuato  a  titolo  di   corrispettivo   in   una
transazione commerciale. 
  2. Le disposizioni del presente decreto  non  trovano  applicazione
per: 
    a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte  a  carico  del
debitore; 
    b) richieste di interessi inferiori a 5 euro; 
    c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento  del  danno  ivi
compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore. 
                                  Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stata  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo del comma 1, dell'art.  14  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
          dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
          della  Repubblica  con   la   denominazione   di   "decreto
          legislativo e con l'indicazione, nel preambolo, della legge
          di  delegazione,  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri  e  degli  altri  adempimenti   del   procedimento
          prescritti dalla legge di delegazione.". 
              - Il testo degli articoli 633, 641 e 648 del codice  di
          procedura civile, e' riportato nelle note all'art. 9. 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 18 giugno  1998,  n.
          192, e' riportato nelle note all'art. 10.