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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 4 settembre 2002, n. 224

Regolamento recante modifica dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 novembre 1999, n. 531, concernente: "Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalità di erogazione e delle finalità del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonchè di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 novembre 1965, n. 1213".

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Testo in vigore dal: 29-10-2002
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 2
novembre   1999,   n.   531,  "Regolamento  recante  criteri  per  la
definizione  della  misura,  delle  modalita'  di  erogazione e delle
finalita'  del  contributo  in favore dei produttori cinematografici,
nonche' di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista
e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani,
ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213";
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto   di  modificare  l'articolo  2,  comma  1,  del  predetto
regolamento, variando da triennale ad annuale l'efficacia del decreto
ministeriale  che  definisce,  tra  l'altro,  il limite massimo delle
risorse  disponibili  destinate  annualmente alle finalita' di cui al
regolamento medesimo;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 giugno 2002;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, effettuata con nota prot. n. 2482 del 16 luglio 2002;
                            A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  2, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e
le   attivita'   culturali  2  novembre  1999,  n.  531,  la  parola:
"triennale" e' sostituita dalla parola: "annuale".
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  di  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 4 settembre 2002
                                                  Il Ministro: Urbani
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2002
  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 212
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Per i riferimenti relativi al decreto ministeriale 2
          novembre  1999,  n. 531, si rinvia alle note alle premesse;
          per  il  testo  dell'art.  2,  comma 1, si rinvia alle note
          all'art. 1.
          Note alle premesse:
              -  Il  decreto  del  Ministro per i beni e le attivita'
          culturali  2  novembre  1999,  n. 531, "Regolamento recante
          criteri per la definizione della misura, delle modalita' di
          erogazione  e  delle finalita' del contributo in favore dei
          produttori cinematografici, nonche' un ulteriore contributo
          da  concedere  in  favore  del  regista  e degli autori del
          soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi
          dell'art.  7  della  legge  4  novembre  1965, n. 1213", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 14 del 19 gennaio
          2000.
              -  Il  testo  del  comma  3 dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
                "3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
          Nota all'art. 1:
              -  Il  nuovo  testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto
          del Ministro per i beni e le attivita' culturali 2 novembre
          1999,   n.  531,  a  seguito  della  modifica  operata  dal
          regolamento qui pubblicato e' il seguente:
              "1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
          seguito  definito  il  Ministro, con proprio decreto avente
          efficacia annuale, adottato previo parere della Commissione
          per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi,
          di  cui  all'art.  48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
          definisce:
                a) il   limite   massimo  delle  risorse  disponibili
          destinate  annualmente  alle  finalita'  di cui al presente
          regolamento,  a  valere  sugli  stanziamenti  destinati  al
          cinema  dal  Fondo  unico  per  lo  spettacolo,  di seguito
          definito  il  Fondo,  di  cui alla legge 30 aprile 1985, n.
          163;
                b) la   misura  percentuale  del  contributo  di  cui
          all'art.  1,  comma  1,  lettera a), in favore dei soggetti
          produttori delle opere, articolata con criterio progressivo
          in  base a scaglioni di incassi, e con la fissazione di una
          somma massima di incasso valutabile;
                c) la   misura  percentuale  del  contributo  di  cui
          all'art. 1, comma 1, lettera b).".