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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 2 novembre 1999, n. 531

Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalità di erogazione e delle finalità del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonchè di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-2-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/10/2002)
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Testo in vigore dal:  29-10-2002
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Art. 2

Determinazione del contributo
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito "il Ministro", con proprio decreto avente efficacia
(( annuale ))
, adottato previo parere della Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, di cui all'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, definisce:
a) il limite massimo delle risorse disponibili destinate annualmente alle finalità di cui al presente regolamento, a valere sugli stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "il Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
b) la misura percentuale del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), in favore dei soggetti produttori delle opere, articolata con criterio progressivo in base a scaglioni di incassi, e con la fissazione di una somma massima di incasso valutabile;
c) la misura percentuale del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
2. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 1, determinano una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione di tale decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, in misura corrispondente alla riduzione attuata sulle somme del Fondo destinate al cinema.