stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2002, n. 223

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 27-10-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1, che ha
approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
  Sentita  la  Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello
statuto speciale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 luglio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia   e  delle  finanze,  dell'interno  e  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  Fermo restando quanto previsto dalla legge 23 febbraio 2001, n.
38,  "Norme  per  la tutela della minoranza linguistica slovena della
regione  Friuli-Venezia  Giulia",  l'attuazione  nel  territorio  del
Friuli-Venezia  Giulia  delle  disposizioni  della  legge 15 dicembre
1999,  n.  482,  di  seguito  denominata: "legge" per la tutela della
lingua e della cultura delle popolazioni che parlano il friulano e di
quelle   appartenenti   alla  minoranza  slovena  e  germanofona,  e'
disciplinata dalle norme del presente articolo.
  2.   La  Regione  provvede  con  proprie  disposizioni  legislative
all'esercizio  di  funzioni  di  coordinamento dei compiti attribuiti
alle  istituzioni scolastiche autonome in attuazione della disciplina
prevista  dall'articolo 4 della legge, in materia di uso della lingua
della  minoranza  nella  scuola  materna e in materia di insegnamento
della  lingua della minoranza nelle scuole elementari e secondarie di
primo grado.
  3.  Spetta  altresi'  alla Regione l'esercizio di tutte le funzioni
amministrative  connesse  all'attuazione  delle disposizioni previste
dagli  articoli  9  e  15  della  legge  e di ogni altra disposizione
concernente   la   disciplina  dello  svolgimento  di  compiti  delle
amministrazioni pubbliche locali.
  4.  Per  il  finanziamento  delle  funzioni indicate al comma 3, e'
riservata   annualmente   alla   Regione  una  speciale  assegnazione
finanziaria  a valere sui corrispondenti stanziamenti autorizzati dal
bilancio dello Stato per le finalita' della legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  delle  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 12 settembre 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di  emanare  decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - La  legge  costituzionale  31 gennaio  1963, n. 1, e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29 del 1
          febbraio 1963.
              - L'art.  65  dello  statuto  speciale  per  la regione
          Friuli-Venezia  Giulia,  approvato con legge costituzionale
          31 gennaio  1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 29 del 1 febbraio 1993), e' cosi' formulato:
              "Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          commissione  paritetica  di  sei  membri,  nominati tre dal
          Governo  della  Repubblica  e  tre dal consiglio regionale,
          saranno  stabilite  le  norme  di  attuazione  del presente
          statuto     e     quelle    relative    al    trasferimento
          all'amministrazione  regionale degli uffici statali che nel
          Friuli-Venezia  Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
          regione.".
          Note all'art. 1:
              - La legge 23 febbraio 2001, n. 38, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001.
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 4, 9 e 15 della
          legge  15 dicembre  1999, n. 482 (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999):
              "Art.  4.  -  1. Nelle scuole materne dei comuni di cui
          all'art.   3,  l'educazione  linguistica  prevede,  accanto
          all'uso  della  lingua  italiana,  anche l'uso della lingua
          della   minoranza   per   lo  svolgimento  delle  attivita'
          educative.   Nelle   scuole   elementari   e  nelle  scuole
          secondarie  di  primo  grado  e' previsto l'uso anche della
          lingua di minoranza come strumento di insegnamento.
              2.  Le  istituzioni scolastiche elementari e secondarie
          di  primo grado, in conformita' a quanto previsto dall'art.
          3,   comma   1,   della   presente   legge,  nell'esercizio
          dell'autonomia  organizzativa  e  didattica di cui all'art.
          21,  commi  8  e  9,  della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei
          limiti   dell'orario  curriculare  complessivo  definito  a
          livello  nazionale  e nel rispetto dei complessivi obblighi
          di  servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi,
          al  fine  di  assicurare l'apprendimento della lingua della
          minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei
          genitori  degli  alunni,  le modalita' di svolgimento delle
          attivita'  di  insegnamento della lingua e delle tradizioni
          culturali delle comunita' locali, stabilendone i tempi e le
          metodologie,  nonche'  stabilendo  i criteri di valutazione
          degli   alunni   e  le  modalita'  di  impiego  di  docenti
          qualificati.
              3.  Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma
          2,  ai  sensi  dell'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  sia  singolarmente  sia in forma associata,
          possono  realizzare  ampliamenti  dell'offerta formativa in
          favore   degli  adulti.  Nell'esercizio  dell'autonomia  di
          ricerca,  sperimentazione e sviluppo, di cui al citato art.
          21,  comma 10,  le  istituzioni scolastiche adottano, anche
          attraverso  forme  associate,  iniziative  nel  campo dello
          studio  delle  lingue  e  delle  tradizioni culturali degli
          appartenenti  ad  una minoranza linguistica riconosciuta ai
          sensi   degli  articoli  2  e  3  della  presente  legge  e
          perseguono  attivita'  di  formazione e aggiornamento degli
          insegnanti  addetti  alle medesime discipline. A tale scopo
          le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai
          sensi  dell'art. 21, comma 12, della citata legge n. 59 del
          1997.
              4.  Le  iniziative  previste  dai  commi  2  e  3  sono
          realizzate    dalle    medesime   istituzioni   scolastiche
          avvalendosi  delle  risorse  umane  a  disposizione,  della
          dotazione  finanziaria  attribuita  ai  sensi dell'art. 21,
          comma  5,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' delle
          risorse  aggiuntive  reperibili con convenzioni, prevedendo
          tra  le  priorita' stabilite dal medesimo comma 5 quelle di
          cui  alla  presente legge. Nella ripartizione delle risorse
          di  cui  al  citato comma 5, dell'art. 21 della legge n. 59
          del  1997, si tiene conto delle priorita' aggiuntive di cui
          al presente comma.
              5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano
          all'istituzione   scolastica   interessata   se   intendono
          avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua
          della minoranza.".
              "Art.  9. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7,
          nei  comuni  di  cui all'art. 3 e' consentito, negli uffici
          delle  amministrazioni  pubbliche,  l'uso  orale  e scritto
          della   lingua  ammessa  a  tutela.  Dall'applicazione  del
          presente  comma  sono escluse le Forze armate e le forze di
          Polizia dello Stato.
              2.  Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di
          cui  al  comma 1,  le pubbliche amministrazioni provvedono,
          anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la
          presenza  di  personale che sia in grado di rispondere alle
          richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A
          tal  fine  e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento per gli affari regionali, un
          Fondo  nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche
          con  una  dotazione finanziaria annua di L. 9.800.000.000 a
          decorrere  dal  1999.  Tali  risorse,  da considerare quali
          limite  massimo  di  spesa,  sono ripartite annualmente con
          decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite
          le amministrazioni interessate.
              3.  Nei  procedimenti  davanti  al  giudice  di pace e'
          consentito  l'uso  della  lingua  ammessa a tutela. Restano
          ferme  le  disposizioni  di  cui all'art. 109 del codice di
          procedura penale.".
              "Art.  15.  - 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli
          5,  comma 1,  e 9,  comma  2, le spese sostenute dagli enti
          locali  per  l'assolvimento  degli obblighi derivanti dalla
          presente  legge  sono  poste  a carico del bilancio statale
          entro    il    limite    massimo   complessivo   annuo   di
          L. 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
              2.  L'iscrizione  nei  bilanci  degli enti locali delle
          previsioni  di  spesa per le esigenze di cui al comma 1, e'
          subordinata  alla  previa ripartizione delle risorse di cui
          al  medesimo  comma  1  tra gli enti locali interessati, da
          effettuare  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri.
              3.  L'erogazione  delle  somme  ripartite  ai sensi del
          comma 2    avviene    sulla   base   di   una   appropriata
          rendicontazione,  presentata  dall'ente  locale competente,
          con   indicazione   dei   motivi  dell'intervento  e  delle
          giustificazioni circa la congruita' della spesa.".