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DECRETO-LEGGE 13 settembre 2002, n. 200

Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-9-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2002, n. 256 (in G.U. 15/11/2002, n.268).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2004)
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Testo in vigore dal: 17-9-2002
al: 15-11-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
particolari  misure  a favore del comparto agricolo danneggiato dalle
eccezionali  avversita'  atmosferiche verificatesi nei mesi di luglio
ed  agosto  2002,  al  fine  di  favorirne  la  ripresa  economica  e
produttiva,  il  ripristino  delle  strutture,  delle infrastrutture,
l'effettuazione  degli interventi di bonifica ed irrigazione, nonche'
di   garantire   una   piu'  efficace  difesa  dei  redditi  agricoli
pesantemente colpiti dagli avversi eventi climatici;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 settembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  delle
attivita'  produttive, con il Ministro per gli affari regionali e con
il Ministro per le politiche comunitarie;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
e' sostituito dai seguenti:
"2.  Per  favorire  la  ripresa  economica  e  produttiva  nelle aree
colpite,  a  favore delle aziende agricole di cui al comma 1, possono
essere concessi i seguenti aiuti:
a) contributi  in  conto  capitale  fino  al  50  per cento del danno
   accertato  sulla  base  della produzione lorda vendibile ordinaria
   del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa
   stabilito nella misura del 15 per cento;
b) prestiti   ad   ammortamento   quinquennale  per  le  esigenze  di
   conduzione dell'anno in cui si e' verificato l'evento e per l'anno
   successivo,  da  erogare  con  le  modalita' di cui all'articolo 2
   della  legge  14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto
   dall'articolo  unico,  numero 5), lettere a) e b), del decreto del
   Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in data 29 novembre 1985,
   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;
   nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni
   di  credito  agrario in scadenza nell'anno in cui si e' verificato
   l'evento;
c) contributi  in  conto  capitale  fino  al  50  per  cento  per  il
   ripristino  delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle
   scorte  danneggiate  o  distrutte;  in  alternativa  ai contributi
   possono  essere  concessi  finanziamenti  da ammortizzare in dieci
   anni,  a  tasso  agevolato  nella  misura prevista dal decreto del
   Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985;
d) i  limiti  contributivi di cui alle lettere a) e c) sono stabiliti
   con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
   concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
   con  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le
   regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2-bis.   A   favore   delle  cooperative  agricole  di  raccolta,  di
lavorazione,  di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti
agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano
subito  danni  economici  a  seguito della riduzione dei conferimenti
delle     imprese    associate    e    della    conseguente    minore
commercializzazione  in misura non inferiore al 35 per cento rispetto
al   triennio   precedente,  sono  concessi  prestiti  agevolati,  ad
ammortamento  quinquennale,  a  copertura  dei  costi  fissi  che non
trovano  compensazione  per la minore attivita' lavorativa; l'entita'
del  prestito  e'  contenuta  nel  limite  percentuale  delle  minori
entrate.".