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DECRETO LEGISLATIVO 20 agosto 2002, n. 190

Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-9-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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Testo in vigore dal: 10-9-2002
al: 6-10-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1, commi 2 e 3, della legge 21 dicembre 2001, n.
443;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 maggio 2002;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8   del   decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della citata legge n. 443 del 2001;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 2 agosto 2002;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e delle finanze, delle
attivita'  produttive,  dell'ambiente  e della tutela del territorio,
per  i beni e le attivita' culturali, dell'interno, della giustizia e
per gli affari regionali;
Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                        Oggetto - Definizioni

  1.   Il  presente  decreto  legislativo  regola  la  progettazione,
l'approvazione  dei  progetti e la realizzazione delle infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazionale, nonche' l'approvazione
secondo   quanto   previsto   dall'articolo  13  dei  progetti  degli
insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche
private  di  preminente  interesse nazionale, individuati a mezzo del
programma  di  cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001,  n.  443.  Nell'ambito  del  programma predetto sono, altresi',
individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola
regione  o  provincia  autonoma,  le  opere  per le quali l'interesse
regionale  e'  concorrente con il preminente interesse nazionale. Per
tali  opere  le  regioni  o  province  autonome  partecipano,  con le
modalita'   indicate   nelle   stesse   intese,   alle  attivita'  di
progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle
normative  vigenti  ed  alle  eventuali  leggi  regionali  allo scopo
emanate.  Rimangono  salve  le  competenze delle province autonome di
Trento  e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di
attuazione.
  2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti
di  cui  al  comma  1  avviene  d'intesa  tra  lo  Stato e le regioni
nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province
autonome  interessate,  secondo le previsioni della legge 21 dicembre
2001,  n.  443,  e  dei  successivi  articoli  del  presente  decreto
legislativo.
  3.  Le  procedure  di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al
comma  1  sono  regolate  dalle  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo.
  4. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali ed i
loro  concessionari  applicano, per le proprie attivita' contrattuali
ed organizzative, relative alla realizzazione delle infrastrutture di
cui al comma 1, le norme del presente decreto legislativo.
  5.  Le regioni, le province, i comuni, le citta' metropolitane, gli
enti  pubblici  dagli  stessi  dipendenti  ed  i  loro  concessionari
applicano,  per  le  proprie attivita' contrattuali ed organizzative,
diverse  da quelle di cui ai commi 2 e 3, relative alla realizzazione
delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente decreto
legislativo  fino  alla  entrata  in  vigore  di  una  diversa  norma
regionale,  da  emanarsi  nel  rispetto  dei  principi della legge 21
dicembre  2001,  n. 443, per tutte le materie oggetto di legislazione
concorrente.  Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle citta'
metropolitane,   delle   province  e  delle  regioni  in  materia  di
progettazione,  approvazione  e realizzazione delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.
  6.  Per  quanto  non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
dal   presente   decreto   legislativo   e  dai  regolamenti  di  cui
all'articolo  15,  alle  opere  di  cui  al  comma  1 si applicano le
disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni  e  relativi  regolamenti  e,  per i soggetti di cui al
comma 5, le leggi regionali regolanti la materia.
  7. Ai fini di cui al presente decreto legislativo:
a) legge delega e' la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) programma   e'   il   programma   delle   infrastrutture  e  degli
   insediamenti   produttivi   strategici   di  preminente  interesse
   nazionale, di cui all'articolo 1 della legge delega;
c) Ministero e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture ed
   insediamenti produttivi inseriti nel programma;
e) opere   per   le  quali  l'interesse  regionale  concorre  con  il
   preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate
   nel   programma   di   cui   al  comma  1,  non  aventi  carattere
   interregionale  o internazionale, per le quali sia prevista, nelle
   intese  generali  quadro  di  cui  al  comma  1,  una  particolare
   partecipazione  delle  regioni  o province autonome alle procedure
   attuative.  Hanno  carattere  interregionale  o  internazionale le
   opere da realizzare sul territorio di piu' regioni o Stati, ovvero
   collegate    funzionalmente   ad   una   rete   interregionale   o
   internazionale;
f) fondi,   indica   le   risorse   finanziarie   -  integrative  dei
   finanziamenti  pubblici,  anche  comunitari  e  privati allo scopo
   stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina
   alle attivita' di progettazione, istruttoria e realizzazione delle
   infrastrutture inserite nel programma;
g) soggetti  aggiudicatori  sono le amministrazioni aggiudicatrici ai
   sensi  dell'articolo  1,  lettera  b)  della  direttiva 93/37/CEE,
   nonche' i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2 del decreto
   legislativo  17  marzo 1995, n. 158, competenti alla realizzazione
   delle  infrastrutture.  Sono  altresi'  soggetti aggiudicatori, ai
   soli  fini di cui alla presente legge, i diversi soggetti pubblici
   o privati assegnatari dei fondi;
h) CIPE  e'  il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
   economica,  integrato  con  i  presidenti delle regioni e province
   autonome   di   volta   in   volta   interessate   dalle   singole
   infrastrutture e insediamenti produttivi;
i) legge  quadro  e'  la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
   modificazioni;
l) regolamento  e'  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21
   dicembre 1999, n. 554;
m) concessione  e' il contratto di cui all'articolo 19 comma 2, primo
   periodo  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, con il quale viene
   affidata  la progettazione e realizzazione di una infrastruttura a
   fronte unicamente del diritto a gestire l'opera ovvero a fronte di
   tale  diritto  accompagnato da un prezzo. I concessionari non sono
   soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto legislativo;
   gli  appalti  del  concessionario  sono  regolati  dalla direttiva
   93/37/CEE e dalle successive norme del presente decreto;
n) affidamento   a   contraente  generale  e'  il  contratto  di  cui
   all'articolo 1, comma 2, lettera f), della legge 21 dicembre 2001,
   n.   443,   con   il  quale  viene  affidata  la  progettazione  e
   realizzazione   con   qualsiasi   mezzo   di   una  infrastruttura
   rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore.
   I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del
   presente decreto legislativo.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Nota al titolo:
              -  L'argomento della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e'
          riportato nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
          il seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onoreficenze della Repubblica".
              -  L'art.  1, commi 2 e 3 della legge 21 dicembre 2001,
          n,   443   recante   "Delega   al  Governo  in  materia  di
          infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi  strategici ed
          altri   interventi   per   il   rilascio   delle  attivita'
          produttive",    pubblicata    nella    Gazzetta   Ufficiale
          27 dicembre 2001, n, 299, S.O., cosi' recita:
              "2.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, nel rispetto
          delle  attribuzioni  costituzionali  delle  regioni,  entro
          dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  uno  o piu' decreti legislativi volti a definire un
          quadro  normativo  finalizzato  alla  celere  realizzazione
          delle  infrastrutture  e  degli insediamenti individuati ai
          sensi  del  comma 1, a tal fine riformando le procedure per
          la    valutazione    di    impatto   ambientale   (VIA)   e
          l'autorizzazione  integrata  ambientale, limitatamente alle
          opere  di  cui  al  comma 1  e  comunque  nel  rispetto del
          disposto  dell'art.  2  della  direttiva  n. 85/337/CEE del
          Consiglio   del   27 giugno  1985,  come  modificata  dalla
          direttiva  n.  97/11/CE  del  Consiglio  del 3 marzo 1997 e
          introducendo  un  regime  speciale,  anche  in  deroga agli
          articoli  2,  da  7  a  16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
          37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,  e  successive  modificazioni,  nonche' alle ulteriori
          disposizioni  della medesima legge che non siano necessaria
          ed  immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a)  disciplina  della  tecnica di finanza di progetto
          per  finanziare  e realizzare, con il concorso del capitale
          privato,  le  infrastrutture  e  gli insediamenti di cui al
          comma 1;
                b)   definizione   delle   procedure  da  seguire  in
          sostituzione   di  quelle  previste  per  il  rilascio  dei
          provvedimenti  concessori  o  autorizzatori di ogni specie;
          definizione della durata delle medesime non superiore a sei
          mesi   per   la   approvazione  dei  progetti  preliminari,
          comprensivi  di  quanto  necessario  per  la localizzazione
          dell'opera  d'intesa con la regione o la provincia autonoma
          competente,   che,   a   tal   fine,   provvede  a  sentire
          preventivamente i comuni interessati e, ove prevista, della
          VIA;   definizione   delle   procedure  necessarie  per  la
          dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita' ed
          urgenza  e  per la approvazione del progetto definitivo, la
          cui  durata non puo' superare il termine di ulteriori sette
          mesi;  definizione  di termini perentori per la risoluzione
          delle  interferenze  con  servizi  pubblici  e  privati con
          previsione  di  responsabilita'  patrimoniali  in  caso  di
          mancata tempestiva risoluzione;
                c)  attribuzione  al  CIPE,  integrato dai presidenti
          delle  regioni  interessate,  del  compito  di  valutare le
          proposte   dei   promotori,   di   approvare   il  progetto
          preliminare  e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei
          progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed
          autorizzatori  necessari,  comprensivi della localizzazione
          dell'opera   e,   ove  prevista,  della  VIA  istruita  dal
          competente  Ministero.  Il Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  cura le istruttorie, formula le proposte ed
          assicura  il  supporto necessario per l'attivita' del CIPE,
          avvalendosi,   eventualmente,  di  una  apposita  struttura
          tecnica,  di  advisor  e  di  commissari  straordinari, che
          agiscono  con i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge
          25 marzo  1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 maggio 1997, n. 135;
                d) modificazione   della  disciplina  in  materia  di
          conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
          parte  di  tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
          permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
          in  detta  conferenza,  nel  termine  perentorio di novanta
          giorni,   prescrizioni  e  varianti  migliorative  che  non
          modificano   la   localizzazione   e   le   caratteristiche
          essenziali   delle   opere;   le  prescrizioni  e  varianti
          migliorative  proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
          ai fini della approvazione del progetto definitivo;
                e)  affidamento,  mediante  gara ad evidenza pubblica
          nel  rispetto  delle  direttive  dell'Unione europea, della
          realizzazione  delle infrastrutture strategiche ad un unico
          soggetto contraente generale o concessionario;
                f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
          con riferimento all'art. 1 della direttiva n. 93/37/CEE del
          Consiglio  del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
          qualsiasi  mezzo  di  un'opera  rispondente  alle  esigenze
          specificate   dal  soggetto  aggiudicatore;  il  contraente
          generale  e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
          per  l'esclusione  dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
          qualificato    per   specifici   connotati   di   capacita'
          organizzativa   e  tecnico-realizzativa,  per  l'assunzione
          dell'onere   relativo   all'anticipazione   temporale   del
          finanziamento  necessario  alla realizzazione dell'opera in
          tutto  o  in  parte  con  mezzi  finanziari  privati per la
          liberta'  di  forme  nella realizzazione dell'opera, per la
          natura  prevalente di obbligazione di risultato complessivo
          del   rapporto   che   lega   detta   figura   al  soggetto
          aggiudicatore  e  per  l'assunzione  del  relativo rischio;
          previsione  dell'obbligo, da parte del contraente generale,
          di  prestazione  di  adeguate  garanzie e di partecipazione
          diretta  al  finanziamento  dell'opera o di reperimento dei
          mezzi finanziari occorrenti;
                g) previsione    dell'obbligo    per    il   soggetto
          aggiudicatore,  nel  caso  in  cui  l'opera  sia realizzata
          prevalentemente   con  fondi  pubblici,  di  rispettare  la
          normativa  europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
          dei  fornitori  di  beni o servizi, ma con soggezione ad un
          regime  derogatorio  rispetto  alla citata legge n. 109 del
          1994  per  tutti  gli aspetti di essa non aventi necessaria
          rilevanza comunitaria;
                h) introduzione  di  specifiche  deroghe alla vigente
          disciplina  in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
          e  di  realizzazione  degli stessi, fermo il rispetto della
          normativa    comunitaria,   finalizzate   a   favorire   il
          contenimento  dei  tempi  e  la massima flessibilita' degli
          strumenti  giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
          un  contraente  generale,  previsione  che lo stesso, ferma
          restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
          a   terzi   l'esecuzione   delle  proprie  prestazioni  con
          l'obbligo  di  rispettare,  in  ogni  caso, la legislazione
          antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
          appaltatori;  previsione  della  possibilita' di costituire
          una  societa'  di  progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies
          della   citata   legge  n.  109  del  1994,  anche  con  la
          partecipazione  di  istituzioni finanziarie, assicurative e
          tecnico-operative  gia'  indicate  dallo  stesso contraente
          generale   nel   corso   della  procedura  di  affidamento;
          previsione    della   possibilita'   di   emettere   titoli
          obbligazionari  ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n.
          109  del  1994,  ovvero  di  avvalersi  di  altri strumenti
          finanziari   con  la  previsione  del  relativo  regime  di
          garanzia  di  restituzione,  anche  da  parte  di  soggetti
          aggiudicatori,  ed  utilizzazione  dei  medesimi  titoli  e
          strumenti  finanziari  per  la  costituzione  delle riserve
          bancarie   o   assicurative   previste  dalla  legislazione
          vigente;
                i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
          ai  fini  di  una  migliore  realizzazione  dell'opera,  il
          regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
          generale  nei  confronti  di  terzi ai quali abbia affidato
          l'esecuzione di proprie prestazioni;
                l)  previsione,  in  caso  di  concessione  di  opera
          pubblica  unita  a  gestione  della  stessa, e tenuto conto
          della   redditivita'   potenziale   della   stessa,   della
          possibilita'  di  corrispondere al concessionario, anche in
          corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
          di  gara,  un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
          economico  dell'opera,  anche  a  fronte  della prestazione
          successiva   di   beni   o  servizi  allo  stesso  soggetto
          aggiudicatore  relativamente  all'opera realizzata, nonche'
          della  possibilita'  di fissare la durata della concessione
          anche  oltre  trenta anni in relazione alle caratteristiche
          dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
          terzi i lavori con il solo vincolo delle disposizioni della
          citata  direttiva  n.  93/37/CEE  relative agli appalti del
          concessionario   e  nel  limite  percentuale  eventualmente
          indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
                m) previsione   del  rispetto  dei  piani  finanziari
          allegati  alle concessioni in essere per i concessionari di
          pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
                n) previsione,  dopo  la  stipula  dei  contratti  di
          progettazione,   appalto,   concessione   o  affidamento  a
          contraente  generale,  di  forme di tutela risarcitoria per
          equivalente,  con  esclusione della reintegrazione in forma
          specifica;    restrizione,    per   tutti   gli   interessi
          patrimoniali  della  tutela  cautelare  al pagamento di una
          provvisionale;
                o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
          opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
          da   specifiche  esigenze  tecniche,  il  ricorso  anche  a
          strutture  tecniche esterne di supporto alle commissioni di
          collaudo.
              3.  I  decreti  legislativi  previsti  dal comma 2 sono
          emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          nonche'  quello  delle  competenti Commissioni parlamentari
          che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei
          due  anni  successivi  alla  loro emanazione possono essere
          emanate  disposizioni correttive ed integrative dei decreti
          legislativi,   nel  rispetto  della  medesima  procedura  e
          secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo
          integra  e  modifica  il  regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, in
          conformita'  alle  previsioni  della  presente  legge e dei
          decreti legislativi di cui al comma 2.".
              -  L'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e le province di Trento e Bolzano ed unificazione,
          per  le  materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle
          regioni,  delle  provincie  e dei comuni, con la Conferenza
          Stato-citta'   ed   autonomie   locali",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, cosi' recita:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno  ogni tre mesi e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno"
          Note all'art. 1.
              -   Il   testo   dell'art.   1,  comma 1,  della  legge
          21 dicembre 2001, n. 443, e' il seguente:
              "1.   Il   Governo,  nel  rispetto  delle  attribuzioni
          costituzionali  delle  regioni, individua le infrastrutture
          pubbliche   e   private   e   gli  insediamenti  produttivi
          strategici   e   di   preminente   interesse  nazionale  da
          realizzare  per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.
          L'individuazione   e'   operata,   sentita   la  Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato
          su  proposta  dei  Ministri  competenti, sentite le regioni
          interessate,  ovvero  su  proposta delle regioni, sentiti i
          Ministri   competenti,   e   inserito   nel   documento  di
          programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli
          stanziamenti   necessari   per   la   loro   realizzazione.
          Nell'individuare   le  infrastrutture  e  gli  insediamenti
          strategici  di  cui  al  presente  comma il Governo procede
          secondo  finalita'  di  riequilibrio socio-economico fra le
          aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del
          piano  generale  dei trasporti. L'inserimento nel programma
          di   infrastrutture  strategiche  non  comprese  nel  piano
          generale  dei trasporti costituisce automatica integrazione
          dello  stesso.  Il  Governo  indica  nel  disegno  di legge
          finanziaria  ai  sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni,  le  risorse  necessarie,  che  integrano  i
          finanziamenti  pubblici,  comunitari  e  privati allo scopo
          disponibili.  In  sede di prima applicazione della presente
          legge   il   programma  e'  approvato  dal  CIPE  entro  il
          31 dicembre 2001.".
              -  Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda nelle
          note alla premessa.
              -  Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda nelle
          note alle premesse.
              -  La  legge  11 febbraio  1994, n. 109, recante "Legge
          quadro  in  materia di lavori pubblici" e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  19 febbraio  1994,  n. 41, supplemento
          ordinario.
              -  Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda nelle
          note alle premesse.
              -   La   lettera b)  dell'art.  1  della  direttiva  n.
          93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le
          procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di
          lavori,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. L 199 del
          9 agosto 1993, cosi' recita:
              "Ai fini della presente direttiva:
                a) (omissis);
                b) si  considerando  "amministrazioni aggiudicatrici"
          lo  Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di
          diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o piu'
          di  tali  enti pubblici territoriali o di tali organismi di
          diritto  pubblico.  Per  "organismo di diritto pubblico" si
          intende   qualsiasi   organismo  istituito  per  soddisfare
          specificatamente   bisogni  di  interesse  generale  aventi
          carattere   non   industriale   o   commerciale  dotato  di
          personalita' giuridica e la cui attivita' sia finanziata in
          modo   maggioritario   dallo  Stato,  dagli  enti  pubblici
          territoriali  o  da  altri  organismi  di diritto pubblico,
          oppure la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte
          di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di
          direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali
          piu'  della  meta'  e'  designata  dallo  Stato, dagli enti
          pubblici  territoriali  o  da  altri  organismi  di diritto
          pubblico.  Gli elenchi degli organismi e delle categorie di
          organismi  di diritto pubblico, che soddisfano i criteri di
          cui  al  secondo  comma  della  presente  lettera, figurano
          nell'allegato I.  Questi  elenchi devono essere quanto piu'
          completi  possibile  e  possono subire revisioni secondo la
          procedura  di cui all'art. 35. A tal fine, gli Stati membri
          notificano  periodicamente  alla  Commissione  le modifiche
          apportate ai suddetti elenchi;
              -  L'art.  2 della legge 17 marzo 1995, n. 158, recante
          "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/83/CEE relative
          alle  procedure di appalti nei settori esclusi", pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104, supplemento
          ordinario, cosi' recita:
              "Art.  2  (Soggetti  aggiudicatori). - 1. Sono soggetti
          aggiudicatori:
                a)  le  amministrazioni  dello  Stato, le regioni, le
          province   autonome   di   Trento   e   Bolzano,  gli  enti
          territoriali   e   locali,  gli  altri  enti  pubblici  non
          economici,  gli  organismi  di  diritto  pubblico  comunque
          denominati e loro associazioni;
                b) le imprese pubbliche;
                c)  i  soggetti  privati  che  per  l'esercizio delle
          attivita'  di  cui  agli  articoli da 3 a 6 si avvalgono di
          diritti speciali o esclusivi.
              2.  Si  considerano  imprese pubbliche le imprese sulle
          quali  i  soggetti  di  cui  al comma 1, lettera a) possono
          esercitare,  direttamente  o  indirettamente,  un'influenza
          dominante  perche'  ne hanno la proprieta', o hanno in esse
          una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle
          norme che disciplinano le imprese in questione; l'influenza
          dominante  su  un'impresa  e'  presunta quando, rispetto ad
          essa,  i soggetti anzidetti, direttamente o indirettamente,
          ne  detengono  la maggioranza  del  capitale  sottoscritto,
          oppure   controllano  la maggioranza  dei  voti  cui  danno
          diritto  le  azioni emesse dall'impresa, o hanno il diritto
          di  nominare  piu'  della  meta'  dei  membri del consiglio
          d'amministrazione,  del  comitato  esecutivo o del collegio
          sindacale della stessa.
              3.   Sono   diritti  speciali  o  esclusivi  i  diritti
          costituiti  per  legge,  regolamento  o  in  virtu'  di una
          concessione  o  altro  provvedimento  amministrativo avente
          l'effetto  di  riservare ad uno o piu' soggetti l'esercizio
          delle attivita' di cui agli articoli da 3 a 6.
              4.  Si ritiene che un soggetto aggiudicatore fruisca di
          diritti speciali o esclusivi in particolare quando:
                a) abbia   la  potesta'  di  avvalersi  di  procedure
          espropriative   o   di   imposizione  di  servitu'  per  la
          realizzazione  delle  reti e delle strutture indicate negli
          articoli  da 3  a 6  o  per  l'installazione  dei  relativi
          impianti;
                b) nel  settore  di  cui all'art. 3, approvvigioni di
          acqua  potabile,  gas,  energia  elettrica, energia termica
          reti  gestite  da  soggetti  titolari di diritti speciali o
          esclusivi".
              -  Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle
          note all'art. 1.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          21 dicembre   1999,   n.   554,   recante  "Regolamento  di
          attuazione  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, legge
          quadro   in   materia  di  lavori  pubblici,  e  successive
          modificazioni",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario.