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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 21 maggio 2002, n. 188

Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

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Testo in vigore dal: 5-9-2002
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento
degli enti lirici e delle attivita' musicali";
  Viste  le  leggi  22  luglio  1977,  n. 426, recante "Provvedimenti
straordinari  a  sostegno delle attivita' musicali"; 5 marzo 1980, n.
54,  recante  "Interventi  a  sostegno  delle attivita' musicali"; 17
febbraio 1982, n. 43, recante "Interventi straordinari a favore delle
attivita' dello spettacolo";
  Vista  la  legge  30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998, n. 368, recante
"Istituzione  del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  legislativo  21  dicembre 1998, n. 492, recante
"Disposizioni  correttive  ed  integrative del decreto legislativo 18
novembre  1997,  n.  426,  decreto  legislativo 8 gennaio 1998, n. 3,
decreto  legislativo  29  gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29
gennaio 1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134";
  Visto  il decreto ministeriale 9 febbraio 2001, n. 167, di adozione
del  regolamento  recante  "Criteri  e  modalita'  di  erogazione  di
contributi in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza agli
stanziamenti  del  Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163";
  Ritenuto  necessario modificare la disciplina dell'erogazione delle
somme  destinate  al  settore della danza nell'ambito del Fondo unico
dello  spettacolo,  al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare  le
procedure per la contribuzione statale;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 1201 del 12 aprile 2002;

                               Adotta

                       il seguente regolamento:

                               Art. 1.
          Intervento finanziario per le attivita' di danza

  1.  Il  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, di seguito
definito "amministrazione", eroga contributi ai soggetti che svolgono
attivita'  di  danza,  in base agli stanziamenti destinati alla danza
dal  Fondo  unico  per lo spettacolo, di seguito definito "Fondo", di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
    a) favorire  la  qualita'  artistica  e  il costante rinnovamento
dell'offerta della danza italiana, e consentire ad un pubblico sempre
piu'  ampio,  con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle
categorie meno favorite, di accedere alla cultura della danza;
    b) promuovere   nella   produzione   della   danza  la  qualita',
l'innovazione,  la  ricerca,  la  sperimentazione di nuove tecniche e
nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
    c)  agevolare  la  committenza di nuove opere e la valorizzazione
del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
    d) promuovere  la  conservazione, il recupero e la valorizzazione
del repertorio classico della danza;
    e) sostenere  la  formazione  e  tutelare  le professionalita' in
campo artistico, tecnico e organizzativo;
    f) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;
    g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento
di iniziative di danza nelle aree meno servite;
    h) sostenere  la  promozione internazionale della danza italiana,
in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione
e  di  scambio  di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed
esteri.
  2.  Il  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali, di seguito
definito  "Ministro", con decreto avente efficacia triennale, sentita
la   commissione   consultiva  per  la  danza,  di  seguito  definita
"commissione"   e  tenendo  conto  di  quanto  previsto  dalle  leggi
finanziarie  e  di  bilancio,  delle  quote  di risorse assegnate nel
triennio  precedente  e  del  numero  delle  istanze complessivamente
presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo:
    a) la  quota  delle  risorse  da assegnare a ciascuno dei settori
della danza di cui al Capo II;
    b)  una  quota  delle  risorse,  ai  fini  della  assegnazione ai
soggetti di cui al Capo III;
    c) una quota delle risorse da riservare ad ulteriori attivita' di
danza, secondo quanto stabilito dall'articolo 15.
  3.  Qualora  le  leggi  finanziarie  e  di bilancio successive alla
emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza
del   Fondo   inferiore   rispetto   a   quella   definita   all'atto
dell'emanazione   del  citato  decreto,  il  Ministro  provvede  alla
proporzionale   riduzione   delle   risorse  ripartite.  In  caso  di
variazione  in  aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo'
provvedere  alla  integrazione delle risorse medesime, secondo quanto
previsto dal presente regolamento.
  4.   Ai   fini   dell'intervento   finanziario  dello  Stato,  sono
considerate    le    attivita'   relative   alla   produzione,   alla
distribuzione,  all'esercizio,  alla  promozione e al perfezionamento
professionale, nonche' a rassegne e festival.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
          del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
          ufficiali  della Repubblica italiana, approvato con decreto
          del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge  alle  quali  operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti, gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  214  del 12 settembre 1988, dispone: "3. Con
          decreto  ministeriale  possono  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del ministro o di autorita'
          sottordinate  al  ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeniali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione".
              -  L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
          "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata
          nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  192  del  18 agosto  1990,
          dispone:  "Art.  12.  -  1.  La concessione di sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed ausili finanziari e l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici  e privati sono subordinate alla predeterminazione
          ed   alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni
          procedenti,    nelle    forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,   dei   criteri   e  delle  modalita'  cui  le
          amministrazioni stesse devono attenersi.
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di cui al comma 1o deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.".
              -  La  legge  14  agosto  1967,  n. 800, recante "Nuovo
          ordinamento  degli  enti lirici e delle attivita' musicali"
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 28 luglio
          1977.
              -   La   legge   22   luglio   1977,  n.  426,  recante
          "Provvedimenti  straordinari  a  sostegno  delle  attivita'
          musicali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del
          16 settembre 1967.
              -  La  legge 6 marzo 1980, n. 54, recante "Interventi a
          sostegno  delle  attivita'  musicali"  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 16 del 10 aprile 1981.
              - La legge 17 febbraio 1982, n. 43, recante "Interventi
          straordinari  a favore delle attivita' dello spettacolo" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 55 del 25 febbraio
          1982.
              -  La  legge  30  aprile  1985,  n. 163, recante "Nuova
          disciplina  degli  interventi  dello  Stato  a favore dello
          spettacolo"  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104
          del 4 maggio 1985.
              -  Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante
          "Riordino   degli  organi  collegiali  operanti  presso  la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - dipartimento dello
          spettacolo,  a  norma  dell'art.  11,  comma 1, lettera a),
          della  legge  15 marzo  1997,  n.  59"  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998.
              -  Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368,
          recante   "Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  norma  dell'art.  11  della legge
          15 marzo   1997,   n.  59"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
              -  Il  decreto  legislativo  21  dicembre 1998, n. 492,
          recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto
          legislativo   18   novembre   1997,  n.  426,  del  decreto
          legislativo  8  gennaio 1998, n. 3, del decreto legislativo
          29  gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio
          1998,  n.  20  e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n.
          134"  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999.
              -  Il  decreto  del  Ministro per i beni e le attivita'
          culturali   9  febbraio  2001,  n.  167,  di  adozione  del
          regolamento  recante  "Criteri e modalita' di erogazione di
          contributi   in   favore   delle  attivita'  di  danza,  in
          corrispondenza  agli  stanziamenti  del  Fondo Unico per lo
          spettacolo  di  cui  alla  legge 30 aprile 1985, n. 163" e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2001, n. 107.
          Nota all'art. 1:
              -  Per la legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda in nota
          alle premesse.