stai visualizzando l'atto

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 21 maggio 2002, n. 188

Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

nascondi
Testo in vigore dal:  5-9-2002

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali";
Viste le leggi 22 luglio 1977, n. 426, recante "Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali"; 5 marzo 1980, n. 54, recante "Interventi a sostegno delle attività musicali"; 17 febbraio 1982, n. 43, recante "Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo";
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2001, n. 167, di adozione del regolamento recante "Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";
Ritenuto necessario modificare la disciplina dell'erogazione delle somme destinate al settore della danza nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per la contribuzione statale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1201 del 12 aprile 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Intervento finanziario per le attività di danza
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito definito "amministrazione", eroga contributi ai soggetti che svolgono attività di danza, in base agli stanziamenti destinati alla danza dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta della danza italiana, e consentire ad un pubblico sempre più ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura della danza;
b) promuovere nella produzione della danza la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
d) promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del repertorio classico della danza;
e) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;
f) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;
g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative di danza nelle aree meno servite;
h) sostenere la promozione internazionale della danza italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito "Ministro", con decreto avente efficacia triennale, sentita la commissione consultiva per la danza, di seguito definita "commissione" e tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, delle quote di risorse assegnate nel triennio precedente e del numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo:
a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori della danza di cui al Capo II;
b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti di cui al Capo III;
c) una quota delle risorse da riservare ad ulteriori attività di danza, secondo quanto stabilito dall'articolo 15.
3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro può provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attività relative alla produzione, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione e al perfezionamento professionale, nonché a rassegne e festival.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti, gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeniali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".
- L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, dispone: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1o deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.".
- La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 28 luglio 1977.
- La legge 22 luglio 1977, n. 426, recante "Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 16 settembre 1967.
- La legge 6 marzo 1980, n. 54, recante "Interventi a sostegno delle attività musicali" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 10 aprile 1981.
- La legge 17 febbraio 1982, n. 43, recante "Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 25 febbraio 1982.
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 4 maggio 1985.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 9 febbraio 2001, n. 167, di adozione del regolamento recante "Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2001, n. 107.
Nota all'art. 1:
- Per la legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda in nota alle premesse.