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DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 122

Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-6-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 (in G.U. 19/08/2002, n.193).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2003)
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Testo in vigore dal: 26-6-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1

  1.  La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita
locazione,  da  ultimo  disposta  per  gli  immobili  adibiti  ad uso
abitativo,  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27
dicembre  2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003. ((2))
  2.  Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti
la  sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la
sospensione  dell'esecuzione,  il giudice dell'esecuzione procede con
le  modalita'  di  cui  all'articolo  11,  commi  quinto  e sesto del
decreto-legge  23  gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione
dell'esecuzione  con  provvedimento da emanarsi nel termine di giorni
otto  dalla  data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto e'
ammessa   opposizione  al  tribunale,  che  giudica  in  composizione
collegiale  con  le  modalita'  di cui all'articolo 618 del codice di
procedura civile.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla
L.  1  agosto 2003, n. 200, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "
La  sospensione  delle  procedure  esecutive  di  rilascio per finita
locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
2002,  n.  122,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2002, n. 185, e' prorogata fino al 30 giugno 2004."