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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

note: entrata in vigore del decreto: 1-7-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
   VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
   VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
   VISTO  l'articolo  7  della  legge  8  marzo  1999,  n.  50,  come
modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24
novembre 2000, n. 340; 
  VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
   VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8  marzo
1999, n. 50; 
   VISTO  il  decreto  legislativo  recante  il  testo  unico   delle
disposizioni legislative in materia di spese di giustizia; 
   VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il  testo
unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia; 
   UDITO il parere della  Corte  dei  conti  espresso  dalle  Sezioni
riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001; 
   UDITO il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nella  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio  2002,
le cui osservazioni sono state in generale accolte.  Solo  in  alcuni
casi marginali si e' ritenuto di discostarsi, chiarendone le  ragioni
nella relazione ai relativi articoli: 
 
 
- articolo 3, lettera m), dove la lettera non e' stata  eliminata  ma
si e' chiarita la finalita'; 
- articolo 6, dove non e' stata disciplinata la "regolare condotta in
  liberta'" perche' estranea alla materia del testo unico,  e  si  e'
  preferito non effettuare un rinvio espresso  ad  una  normativa  di
  attuazione secondaria; 
- articolo 30, dove non  si  e'  estesa  la  previsione  al  processo
  amministrativo perche' la norma originaria e' limitata al  processo
  civile  e  non   e'   estensibile,   trattandosi   di   prestazione
  patrimoniale imposta; 
- articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di  eliminare
  l'assorbimento si sarebbe introdotta  un'innovazione  di  carattere
  sostanziale - incompatibile con la delega - nella disciplina  degli
  ufficiali giudiziari; 
- articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle  convenzioni  e'  stata
  rimessa ai  ministeri  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
  finanze, perche' di tratta di convenzioni quadro che non comportano
  impegni di spesa; 
- articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennita' del  teste
  e' stata coordinata con quella generale di missione, per  il  teste
  dipendente pubblico; 
- articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale  in  tema
  di missione dei dipendenti pubblici  e'  stato  raccordato  con  la
  riforma della dirigenza; 
- articolo 65, dove  l'indennita'  speciale  di  cui  alla  legge  19
  febbraio 1981, n. 27, e'  compresa  perche'  gia'  contenuta  nella
  normativa originaria; 
- articolo 83, dove il limite dei valori  medi  per  gli  onorari  di
  avvocato (articolo 82) non  e'  stato  esteso  agli  ausiliari  del
  giudice  e  ai  consulenti  di  parte,  perche'   nella   normativa
  originaria e' riferito solo ai primi. 
 
 
   Con riferimento, infine, alla mancanza di una  norma  di  chiusura
contenente disposizioni non inserite nel testo unico che  restano  in
vigore, si precisa che nel testo unico sono  state  inserite  o  sono
state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese  di
giustizia e, pertanto, non e' necessaria; 
   VISTA la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 marzo 2002; 
   ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
   VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata  nella
riunione del 24 maggio 2002; 
   SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i  Ministri  della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
 
 
                             ART. 1 (L) 
                              (Oggetto) 
 
 
   1. Le norme del presente testo unico disciplinano  le  voci  e  le
procedure di spesa dei processi: il pagamento da  parte  dell'erario,
il pagamento da parte dei privati, l'annotazione  e  la  riscossione.
Disciplinano,  inoltre,  il  patrocinio  a  spese  dello  Stato,   la
riscossione delle  spese  di  mantenimento,  ((...))  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.