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DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n. 83

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 8-5-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2002, n. 133 (in G.U. 06/07/2002, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal: 8-5-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   volte   ad   adeguare  l'assetto  organizzativo  delle
strutture  del  Ministero  dell'interno,  al  fine  di  rafforzare il
sistema delle misure di protezione ed il coordinamento dell'azione di
prevenzione  a  tutela  dell'incolumita'  delle  persone  ritenute  a
rischio,  nonche'  il  livello di efficacia delle misure di sicurezza
adottate;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
assicurare   continuita'   all'attuazione   del  programma  operativo
"Sicurezza  per  lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" per l'utilizzo
dei fondi strutturali 2000-2006 per il settore della sicurezza;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 maggio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con
il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                   Finalita' ed ambito applicativo
  1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di
autorita'  nazionale  di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno
adotta  i  provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la
protezione delle alte personalita' istituzionali nazionali ed estere,
nonche' delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano
o  per  altri  comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce,
potenziali  o  attuali, nella persona propria o dei propri familiari,
di  natura  terroristica  o  correlati  al  crimine  organizzato,  al
traffico  di  sostanze  stupefacenti,  di armi o parti di esse, anche
nucleari,   di  materiale  radioattivo  e  di  aggressivi  chimici  e
biologici  o  correlati  ad  attivita' di intelligence di soggetti od
organizzazioni estere.
  2.   Il   Ministro  dell'interno,  sentito  il  Comitato  nazionale
dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresi', d'intesa con
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, apposite direttive per
disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalita'
istituzionali nazionali ed estere, nonche' delle altre persone di cui
al comma 1, soggette a pericoli o minacce.
  3.  Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, puo'
definire  modalita'  differenziate  in  ordine  alla  tutela  e  alla
protezione di cui al comma 1.