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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 25 febbraio 2002, n. 84

Regolamento concernente la procedura di accreditamento dei laboratori di prova.

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Testo in vigore dal: 22-5-2002
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   3 agosto   2001,   n.  317,  recante
modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo;
  Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che ha recepito
la  direttiva  1999/5/CE  riguardante  le  apparecchiature  radio, le
apparecchiature   terminali  di  telecomunicazione  ed  il  reciproco
riconoscimento della loro conformita';
  Considerato   che   l'articolo  9,  comma  3,  del  citato  decreto
legislativo  n.  269  del 2001 demanda ad un regolamento del Ministro
delle  comunicazioni  il  compito  di  disciplinare  la  procedura di
rilascio     dell'accreditamento    dei    laboratori    di    prova,
dell'effettuazione     della     sorveglianza     e    del    rinnovo
dell'accreditamento stesso;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito   il   parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  205/2001,  reso
nell'adunanza  della  sezione  consultiva  per gli atti normativi del
22 ottobre 2001;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
di  cui  all'articolo  17,  comma  3,  della  legge  n. 400 del 1988,
effettuata con nota GM 128862/4545/DL del 22 novembre 2001;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                              Finalita'
  1. Il presente regolamento disciplina:
    a) la  procedura  di  rilascio dell'accreditamento dei laboratori
che  svolgono  prove  su  apparecchiature  radio  ed  apparecchiature
terminali   di   telecomunicazioni,   di   cui   il  Ministero  delle
comunicazioni  puo'  avvalersi ai fini della sorveglianza sul mercato
prevista  dall'articolo 9  del  decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
269;
    b) il rinnovo dell'accreditamento stesso.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   dalle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore   e,   l'efficacia   degli   atti   legislativi  qui
          trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il   testo   dell'art.   9,   comma  3,  del  decreto
          legislativo  9 maggio  2001,  n.  269, recante: "Attuazione
          della  direttiva  1999/5/CE  riguardante le apparecchiature
          radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed
          il  reciproco  riconoscimento  della  loro conformita'", e'
          riportato nelle note all'art. 1.
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi  3  e  4 della legge
          23 agosto  1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri" e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
          Nota all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio
          2001,   n.   269,   recante:  "Attuazione  della  direttiva
          1999/5/CE   riguardante   le   apparecchiature   radio,  le
          apparecchiature   terminali   di  telecomunicazione  ed  il
          reciproco  riconoscimento  della  loro  conformita'", e' il
          seguente:
                "Art.  9  (Sorveglianza  del  mercato - laboratori di
          prova).   1.   Il   Ministero   delle   comunicazioni,   in
          collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'art. 1,
          commi  13 e 15 della legge 31 luglio 1997, n. 249, provvede
          ad  accertare  la  conformita'  dei  prodotti  immessi  sul
          mercato  e  di quelli messi in esercizio a quanto stabilito
          dal   presente   decreto   anche  mediante  prelievo  delle
          apparecchiature  presso  i  costruttori, gli importatori, i
          grossisti,  i distributori ed i dettaglianti nonche' presso
          gli   utilizzatori   delle   apparecchiature   medesime.  I
          controlli  sono  effettuati  secondo le modalita' stabilite
          con  regolamento da adottare con decreto del Ministro delle
          comunicazioni  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3 della legge
          23 agosto 1988, n. 400.
              2.  Le  prove  tecniche aventi lo scopo di accertare la
          rispondenza degli apparecchi ai requisiti essenziali di cui
          all'art.  3, alle norme armonizzate di cui all'art. 5, alle
          norme  nazionali di cui all'art. 4 ed alle altre specifiche
          tecniche  utilizzate dal costruttore sono effettuate presso
          i  laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e
          delle   tecnologie   dell'informazione   (ISCTI)  o  presso
          laboratori  privati accreditati; se non esistono laboratori
          accreditati  allo  scopo, le prove sono effettuate sotto la
          responsabilita' di un organismo notificato.
              3.  Con  riferimento  al  comma  2  il  Ministero delle
          comunicazioni  accredita  laboratori  di  prova sentita una
          commissione   tecnicoconsultiva,   nominata  dal  Ministero
          stesso,  di  cui  sono  chiamati  a  far  parte  almeno  un
          rappresentante  del Ministero dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli
          organismi  di  normazione  italiani.  I laboratori di prova
          accreditati   effettuano  le  prove  di  conformita'  degli
          apparati   alle   norme   per   le   quali  hanno  ricevuto
          l'accreditamento.  Con  regolamento da adottare con decreto
          del  Ministro  delle  comunicazioni  ai sensi dell'art. 17,
          comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata
          la     procedura     di    rilascio    dell'accreditamento,
          dell'effettuazione   della   sorveglianza   e  del  rinnovo
          dell'accreditamento stesso.
              4.  I  laboratori  di  prova  accreditati  non  possono
          dipendere  direttamente dall'organizzazione del costruttore
          o di un operatore di rete di telecomunicazioni ovvero di un
          fornitore  di  servizi  di telecomunicazioni; devono essere
          liberi   da   influenze   esterne,   possedere  un'adeguata
          capacita'  per  quanto  attiene  alla  competenza  ed  alle
          attrezzature  ed essere forniti di tutte le apparecchiature
          di  misura  per  l'esecuzione  delle  prove.  L'istruttoria
          relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con
          l'impegno di riservatezza verso terzi.
              5.   L'accreditamento   puo'   essere   sospeso   dalla
          competente   direzione   generale   del   Ministero   delle
          comunicazioni,  sentita  la  commissione  tecnica di cui al
          comma  3,  per  un  periodo massimo di sei mesi nel caso di
          inosservanza   da   parte  del  laboratorio  degli  impegni
          assunti.   L'accreditamento  e'  revocato  dalla  direzione
          stessa, sentita la commmissione:
                a) nel  caso in cui il laboratorio non ottempera, con
          le  modalita'  e  nei  tempi  indicati,  a quanto stabilito
          nell'atto di sospensione;
                b) nel  caso  in  cui  sono  venuti  meno i requisiti
          accertati al momento del rilascio dell'accreditamento.
              6.  Ai  fini  dell'accreditamento, della sorveglianza e
          del rinnovo si applicano le quote di surrogazione stabilite
          per  le  prestazioni rese a terzi ai sensi dell'art. 19 del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          postale,  di  bancoposta  e di telecomunicazioni, approvato
          con  decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
          n. 156.
              7.  Se  il Ministero delle comunicazioni accerta che un
          apparecchio  non  e'  conforme  ai  requisiti  indicati nel
          presente decreto, esso adotta i provvedimenti necessari per
          ritirare  detto  apparecchio  dal  mercato  o dal servizio,
          proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o
          limitarne la libera circolazione.
              8.   Il  Ministero  delle  comunicazioni,  in  caso  di
          adozione  di  provvedimenti  di cui al comma 7, li notifica
          immediatamente   alla  Commissione  europea  indicandone  i
          motivi  e  precisando,  in  particolare, se i provvedimenti
          siano da collegare:
                a) ad  una  non  corretta  applicazione  delle  norme
          armonizzate di cui all'art. 5, comma 1;
                b)  a carenze delle norme armonizzate di cui all'art.
          5, comma 1;
                c) al  mancato rispetto dei requisiti di cui all'art.
          3,  laddove l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate
          di cui all'art. 5, comma 1.
              9.  Fatte  salve  le disposizioni di cui all'art. 6, il
          Ministero  delle  comunicazioni  puo', a norma del Trattato
          istitutivo  della  Comunita'  europea,  reso  esecutivo con
          legge  14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni
          e,  in  particolare,  degli  articoli  28  e  30,  adottare
          provvedimenti  appropriati allo scopo di vietare o limitare
          l'immissione  sul  suo  mercato ovvero di esigere il ritiro
          dal  suo  mercato di apparecchiature radio, inclusi tipi di
          apparecchiature  radio che hanno causato o che il Ministero
          presume   ragionevolmente   causino  interferenze  dannose,
          comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati
          sulle bande di frequenze attribuite in sede nazionale.
              10.  Il  Ministero  delle  comunicazioni,  in  caso  di
          adozione   di   misure  di  cui  al  comma  9,  ne  informa
          immediatamente  la  Commissione  europea  specificandone le
          ragioni.
              11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e
          9  sono  a carico del fabbricante, del suo mandatario o del
          responsabile dell'immissione sul mercato degli apparecchi.
              12. Nei casi di cui ai commi 8 e 10, il Ministero delle
          comunicazioni adotta provvedimenti definitivi conformemente
          alle  conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo
          le consultazioni comunitarie espletate dalla stessa.".