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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 27 novembre 2001, n. 491

Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.

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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 8-5-2002
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998, n. 368, recante
istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali, a
norma  dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, ed in
particolare  l'articolo 10, che prevede che il Ministero per i beni e
le attivita' culturali puo' costituire o partecipare ad associazioni,
fondazioni o societa';
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica emanato in data 6
dicembre  1999,  ai  sensi  del  predetto articolo 10 - a seguito del
parere  del  Consiglio  di  Stato,  Sezione  consultiva  per gli atti
normativi  espresso  nell'Adunanza dell'11 ottobre 1999 - oggetto del
rilievo  n.  28/99  del  27 dicembre  1999  formulato dalla Corte dei
conti, Ufficio atti di Governo;
  Considerato  che e' sopravvenuto l'articolo 4, comma 6, della legge
29  dicembre 2000, n. 400, che, integrando la disposizione del citato
articolo  10  del  decreto legislativo n. 368/1988, stabilisce che la
costituzione   delle   associazioni,  fondazioni  e  societa',  o  la
partecipazione  ad  esse,  da  parte  del Ministero avvengono secondo
modalita'  e  criteri  definiti  con  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Preso  atto della nota n. 727 in data 2 novembre 2001, con la quale
la  Corte  dei  conti - Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri
dei  servizi  alla persona e dei beni culturali, ha comunicato che il
predetto  decreto  del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre
1999  e'  da ritenere efficace ai sensi dell'articolo 27, della legge
24 novembre 2000, n. 340;
  Ritenuto  comunque  opportuno  adottare  il regolamento nella nuova
forma  prevista  dalla  legislazione  vigente  e di tener conto delle
osservazioni  a  suo  tempo  formulate  dalla  Corte dei conti con il
rilievo n. 28/99 del 27 dicembre 1999;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 3035 del 7 novembre 2001;
                             A d o t t a
                        il segue regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'ora indicato
come   Ministero,  puo'  costituire  fondazioni  aventi  personalita'
giuridica   di   diritto  privato  ovvero  parteciparvi,  secondo  le
disposizioni  del  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e del
presente  regolamento,  allo  scopo  di  perseguire  il piu' efficace
esercizio  delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e
valorizzazione  dei beni culturali e della promozione delle attivita'
culturali.
  2.  L'atto  costitutivo e lo statuto delle fondazioni si conformano
alle disposizioni di legge e del presente regolamento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il   testo   dell'art.  10  del  decreto  legislativo
          20 ottobre  1998,  n.  368,  e'  riportato  in  "note  alle
          premesse".
          Note alle premesse:
              - Il  testo  del  comma  3  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - Il   testo   dell'art.  10  del  decreto  legislativo
          20 ottobre  1998,  n.  368 (Istituzione del Ministero per i
          beni  e  le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
              "Art.  10  (Accordi  e  forme  associative).  -  1.  Il
          Ministero  ai  fini  del  piu' efficace esercizio delle sue
          funzioni  e, in particolare, per la valorizzazione dei beni
          culturali e ambientali puo':
                a) stipulare  accordi con amministrazioni pubbliche e
          con soggetti privati;
                b) costituire    o   partecipare   ad   associazioni,
          fondazioni  o societa' secondo modalita' e criteri definiti
          con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'art. 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e
          delle  societa'  il Ministero puo' partecipare anche con il
          conferimento  in  uso di beni culturali che ha in consegna.
          L'atto  costitutivo  e lo statuto delle associazioni, delle
          fondazioni  e delle societa' debbono prevedere che, in caso
          di  estinzione  o di scioglimento, i beni culturali ad esse
          conferiti    in   uso   dal   Ministero   ritornano   nella
          disponibilita' di quest'ultimo.
              3.  Il  Ministro  presenta  annualmente alle Camere una
          relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.".
              - Il   testo  del  comma  6  dell'art.  4  della  legge
          29 dicembre  2000,  n.  400  (Rifinanziamento  della  legge
          21 dicembre  1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia
          di beni e attivita' culturali), e' il seguente:
              "6.  All'art.  10,  comma  1,  lettera  b), del decreto
          legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,  sono aggiunte, in
          fine,  le parole: "secondo modalita' e criteri definiti con
          regolamento  emanato  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400.".
              - Il  testo  dell'art. 27 della legge 24 novembre 2000,
          n.  340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per
          la  semplificazione  di procedimenti amministrativi - Legge
          di semplificazione 1999), e' il seguente:
              "Art.  27  (Accelerazione del procedimento di controllo
          della  Corte dei conti). - 1. Gli atti trasmessi alla Corte
          dei  conti  per  il  controllo  preventivo  di legittimita'
          divengono  in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni
          dalla   loro  ricezione,  senza  che  sia  intervenuta  una
          pronuncia  della Sezione del controllo, salvo che la Corte,
          nel   predetto   termine,   abbia  sollevato  questione  di
          legittimita'  costituzionale,  per  violazione dell'art. 81
          della  Costituzione,  delle norme aventi forza di legge che
          costituiscono   il   presupposto  dell'atto,  ovvero  abbia
          sollevato,    in    relazione    all'atto,   conflitto   di
          attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo
          intercorrente  tra  le eventuali richieste istruttorie e le
          risposte  delle amministrazioni o del Governo, che non puo'
          complessivamente essere superiore a trenta giorni.
              2.  La  Sezione  del  controllo  comunica  l'esito  del
          procedimento  nelle  ventiquattro  ore successive alla fine
          dell'adunanza.   Le   deliberazioni   della   Sezione  sono
          pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.
              3. All'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.
          20, l'ultimo periodo e' soppresso.
              4.  Il  procedimento  previsto  dall'art.  25,  secondo
          comma,  del  testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
          approvato  con  regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, puo'
          essere  attivato  dal  Consiglio  dei  Ministri  anche  con
          riferimento  ad  una  o  piu'  parti dell'atto sottoposto a
          controllo.  L'atto,  che  si  e' risolto debba avere corso,
          diventa  esecutivo  ove  le Sezioni riunite della Corte dei
          conti  non  abbiano  deliberato  entro  trenta giorni dalla
          richiesta.
              5.   L'art.   61,  comma  4,  del  decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, e' abrogato.".
          Nota all'art. 1, comma 1:
              - Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,
          recante:  "Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  norma  dell'art.  11  della legge
          15 marzo   1997,  n.  59",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.