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LEGGE 29 dicembre 2000, n. 400

Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-1-2001
                               Art. 4.
               (Disposizioni in materia di spettacolo,
                    sport e attivita' culturali)
   1.  Sono  abrogate  le  leggi  6 dicembre 1949, n. 898, e 2 aprile
1968,  n.  514,  nonche'  gli articoli 11 e 40 della legge 4 novembre
1965, n. 1213.
   2.  Al  comma  2,  alinea,  dell'articolo 4 della legge 4 novembre
1965,  n.  1213, dopo le parole: "da prendere in considerazione" sono
inserite  le  seguenti:  "secondo  il  tipo  di opera filmica, previa
specifica  individuazione  effettuata  con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali".
   3.  Alla  legge 14 agosto 1967, n. 800, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  nella  lettera  a)  del  primo  comma  dell'articolo 29, sono
aggiunte in fine le parole "in misura prevalente";
    b)  il  secondo  comma  dell'articolo  29  e  l'articolo  31 sono
abrogati.
   4. Il comma 10 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994,
n.  26,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1994, n.
153, e' sostituito dal seguente:
    "10.  Per  gli  interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai
contributi  sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in
conto  capitale, secondo criteri e modalita' definiti con regolamento
emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400".
   5.  Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n.
97,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 1995, n.
203,   come   sostituito   dall'articolo  7,  comma  2,  del  decreto
legislativo  21 dicembre 1998, n. 492, dopo le parole: "contributi in
conto  interessi,  in  favore" sono inserite le seguenti: "di persone
fisiche e giuridiche private e".
   6.  All'articolo  10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
20  ottobre 1998, n. 368, sono aggiunte, in fine, le parole: "secondo
modalita'  e  criteri  definiti  con  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
   7. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 21 dicembre
1998,  n.  492, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla
data  di  entrata  in  vigore  del  predetto decreto, si applicano le
disposizioni vigenti".
   8.  Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 12 luglio 1999, n. 237,
e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le manifestazioni, anche
di  livello  nazionale,  possono essere tenute in ciascuno degli anni
2000 e 2001".
   9.  All'articolo  18,  comma  4, del decreto legislativo 23 luglio
1999,  n.  242,  le  parole:  "sessanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "centocinquanta giorni".
   10.  Al comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300, dopo la parola: "esercita" sono inserite le seguenti:
",  anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n.  368,  e  del  testo  unico  approvato  con decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490,".
          Note all'art. 4:
              - La   legge   6   dicembre   1949,   n.  898,  recante
          "Adeguamento  dei compensi spettanti alla Societa' italiana
          autori  ed  editori  per  il servizio di accertamento degli
          incassi  dei  films  nazionali e per la tenuta del pubblico
          registro  cinematografico",  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 17 dicembre 1949, n. 289.
              - La  legge 2 aprile 1968, n. 514, recante "Adeguamento
          dei  compensi  spettanti  alla  Societa' italiana autori ed
          editori  per  il servizio di accertamento degli incassi dei
          film  nazionali",  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
          maggio 1968, n. 114.
              - La  legge  4  novembre  1965,  n. 1213, recava "Nuovo
          ordinamento    dei    provvedimenti    a    favore    della
          cinematografia".
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della legge
          4   novembre 1965,   n.   1213   (Nuovo   ordinamento   dei
          provvedimenti   a   favore   della   cinematografia),  come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "2.  Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla
          presente   legge,   le  componenti  artistiche  e  tecniche
          dell'opera da prendere in considerazione secondo il tipo di
          opera  filmica,  previa specifica individuazione effettuata
          con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, sono le seguenti:
                a) regista italiano;
                b) autore   del   soggetto   italiano   o  autori  in
          maggioranza italiani;
                c) sceneggiatore     italiano     o     sceneggiatori
          in maggioranza italiani;
                d) interpreti principali in maggioranza italiani;
                e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
                f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
                g) direttore della fotografia italiano;
                h) montatore italiano;
                i) autore della musica italiano;
                l)  scenografo italiano;
                m) costumista italiano;
                n) troupe italiana;
                o) riprese   in   esterni   ed   interni   effettuate
          in maggioranza in Italia;
                p) uso di industrie tecniche italiane;
                q) uso di teatri di posa italiani.".
              -  Il  primo  comma  dell'art. 29 della legge 14 agosto
          1967, n. 800, adesso cosi' recita:
              "I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate
          devono prevedere:
                a) l'impiego   di   artisti  lirici  di  nazionalita'
          italiana in misura prevalente;
                b) l'impiego di non meno di quarantacinque professori
          d'orchestra  di  nazionalita'  italiana,  salvo  i  casi di
          esecuzione di opere da camera, per i quali e' consentito un
          numero minore".
              -  Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, reca
          "Interventi urgenti in favore del cinema".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del  sucitato
          decreto-legge, come modificato della legge qui pubblicata:
              "Art.  20.  -1.  Sul  fondo di cui alla legge 23 luglio
          1980,  n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, a
          favore   dei   proprietari   di   locali   adibiti  a  sale
          cinematografiche  e  delle  imprese  nazionali di esercizio
          delle  sale  stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o
          contributi   sugli   interessi,  con  gli  stessi  tassi  e
          modalita'  previsti  per  la  produzione,  distribuzione ed
          industrie    tecniche,    per    la    trasformazione,   la
          ristrutturazione  e l'adeguamento strutturale e tecnologico
          delle  sale  esistenti  anche  ai  fini  del rispetto della
          normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo
          e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche,
          nonche'   per  l'installazione  e  la  ristrutturazione  di
          impianti   e   di   servizi   accessori   alle   sale,  per
          l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la
          realizzazione  di nuove sale, per il ripristino di sale non
          piu'   in   attivita'  e  per  l'acquisto  dei  locali  per
          l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.
              2.  Nel  caso  di  vendita  dei  locali  adibiti a sala
          cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di
          prelazione  ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge
          27 luglio 1978, n. 392.
              3.  L'ammontare  del mutuo o, nel caso di contributo in
          conto  interessi,  la base su cui commisurare l'entita' del
          contributo  stesso  puo'  raggiungere il settanta per cento
          del costo dell'investimento e il novanta per cento per:
                a) investimenti    caratterizzati   da   un   elevato
          contenuto di innovazione tecnologica;
                b) investimenti  destinati a sale polivalenti situate
          in  comuni  che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o
          in piccoli centri urbani;
                c) la  realizzazione  o la trasformazione di sale con
          piu' schermi e di multisale;
                d)  il ripristino di sale non piu' in esercizio;
                e) la  trasformazione  e l'adattamento di immobili da
          destinare a sale e multisale.
              4.  I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al
          40  per  cento  e  al 30 per cento del tasso di riferimento
          secondo quanto previsto dall'art. 17.
              5.  L'Autorita'  competente  in  materia  di spettacolo
          fissa  con  proprio  decreto  l'ammontare massimo dei costi
          relativi   agli   interventi   ammessi   a   fruire   delle
          agevolazioni di cui al comma 1.
              6.  I  locali  acquistati  con  il contributo di cui al
          presente  articolo  non  possono essere distolti, a pena di
          decadenza  dal  contributo  stesso  o di restituzione delle
          somme  percepite, dalla loro destinazione per un periodo di
          quindici anni.
              7.  Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la
          volumetria   necessaria   per   la  realizzazione  di  sale
          cinematografiche  non  concorre  alla  determinazione della
          volumetria  complessiva  in  base alla quale sono calcolati
          gli oneri di concessione.
              8.  La  trasformazione  di  una  sala ad unico schermo,
          anche  se non in esercizio, in sala con piu' schermi, anche
          se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce
          opera interna ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio
          1985,  n. 47, e successive modificazioni, e non e' soggetta
          al  pagamento  degli  oneri  di  concessione. Il ripristino
          dell'attivita'   di  esercizio  cinematografico  in  locali
          precedentemente   adibiti   a   tale  uso  non  costituisce
          mutamento  di  destinazione  d'uso  e  non  e'  soggetto al
          pagamento  degli  oneri  di  concessione  anche se comporta
          aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.
              9.  La destinazione a sala cinematografica o comunque a
          sala  di  spettacolo  dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve
          risultare  da  atto  d'obbligo trascritto e non puo' essere
          mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti
          anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci
          anni.
              10.  Per  gli  interventi  di  cui  al  comma  1, anche
          unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono
          concessi  contributi  in  conto capitale, secondo criteri e
          modalita'   definiti   con  regolamento  emanato  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              -  L'art.  4  del  decreto-legge  29 marzo 1995, n. 97,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995,
          n. 203, adesso cosi' recita:
              "Art.   4  (Contributi  in  conto  interessi).  - 1.  A
          decorrere dal 1o gennaio 1999, e' istituito un Fondo per la
          concessione  di contributi in conto interessi, in favore di
          persone  fisiche e giuridiche private e dei soggetti di cui
          all'art.  2,  comma 1,  lettera b), del decreto legislativo
          29 giugno  1996, n. 367, che ricevono contributi statali da
          almeno   quattro  anni.  La  disponibilita'  del  Fondo  e'
          costituita    mediante    individuazione    delle   risorse
          nell'ambito  del  Fondo  unico  per lo spettacolo, ed anche
          avvalendosi    di   quanto   previsto   dall'art.   4   del
          decreto-legge   25 marzo   1997,  n.  67,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
              2.  Con  regolamento adottato dal Ministro per i beni e
          le   attivita'  culturali,  sono  disposti  i  criteri,  le
          modalita'  ed  i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al
          comma 1".
              L'art.  10  del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368, adesso cosi' recita:
              "Art.   10   (Accordi  e  forme  associative). - 1.  Il
          Ministero  ai  fini  del  piu' efficace esercizio delle sue
          funzioni  e, in particolare, per la valorizzazione dei beni
          culturali e ambientali puo':
                a) stipulare  accordi con amministrazioni pubbliche e
          con soggetti privati;
                b) costituire    o   partecipare   ad   associazioni,
          fondazioni o societa', secondo modalita' e criteri definiti
          con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'art. 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e
          delle  societa'  il Ministero puo' partecipare anche con il
          conferimento  in  uso di beni culturali che ha in consegna.
          L'atto  costitutivo  e lo statuto delle associazioni, delle
          fondazioni  e delle societa' debbono prevedere che, in caso
          di  estinzione  o di scioglimento, i beni culturali ad esse
          conferiti    in   uso   dal   Ministero   ritornano   nella
          disponibilita' di quest'ultimo.
              3.  Il  Ministro  presenta  annualmente alle Camere una
          relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1".
              -  L'art.  11 del decreto legislativo 21 dicembre 1998,
          n. 492, adesso cosi' recita:
              "Art.  11  (Disposizioni  finali). - 1.  Per far fronte
          alle  esigenze  connesse allo svolgimento dei compiti delle
          commissioni   di  cui  all'art.  1,  commi  59  e  60,  del
          decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  545,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre  1996,  n. 650, e
          della commissione di cui all'art. 48 della legge 4 novembre
          1965,  n.  1213,  il  Ministro  per  i  beni e le attivita'
          culturali   puo',   con   proprio   decreto,   disporre  la
          utilizzazione   della   quota   del   Fondo  unico  per  lo
          spettacolo,  di  cui all'art. 2, secondo comma, della legge
          30 aprile 1985, n. 163. Resta inoltre fermo quanto previsto
          dall'art.  26,  comma 9, del decreto-legge 14 gennaio 1994,
          n.  26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo
          1994, n. 153.
              2.  Al  fine  della piena integrazione del Dipartimento
          dello  spettacolo  presso  il  Ministero  per  i  beni e le
          attivita'   culturali   e   per   consentire   il  migliore
          funzionamento  di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le
          attivita'  culturali  puo'  conferire  ulteriori incarichi,
          comunque  in  numero  non  superiore  a  sette,  presso  il
          Gabinetto   del   Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985,
          n.  163.  Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso,
          il  rimborso  delle spese nei limiti previsti per i casi di
          missione  dei  dipendenti  del  Ministero  per  i beni e le
          attivita' culturali.
              3. La concessione di mutui, a valere sui fondi statali,
          alle  imprese che operano nei settori della cinematografia,
          e'  riferita  esclusivamente  ai  film  ammessi al Fondo di
          garanzia  di  cui  all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio
          1994,  n.  26,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          1o marzo  1994,  n.  153. In tutti gli altri casi, previsti
          dalla  legge,  ivi  compresi  quelli di cui all'art. 31-bis
          della   legge   4 novembre  1965,  n.  1213,  sono  erogati
          esclusivamente  contributi  in  conto  interessi, sui mutui
          contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definite
          le  condizioni,  la misura e le modalita' di erogazione dei
          contributi.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          predetto decreto, si applicano le disposizioni vigenti".
              -  L'art.  6 della legge 12 luglio 1999, n. 237, adesso
          cosi' recita:
              "Art.  6  (Contributi  a  manifestazioni ed istituzioni
          culturali). - 1.  Per  le  finalita'  previste dall'art. 5,
          comma  1,  primo  periodo, della legge 1o dicembre 1997, n.
          420, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1999
          e di lire 13 miliardi a decorrere dal 2000.
              2.  Il  contributo dello Stato di cui all'art. 5, comma
          1,  lettera  a),  della  legge 1o dicembre 1997, n. 420, e'
          stabilito in lire 3 miliardi a decorrere dal 1999.
              3.  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire 5 miliardi per
          ciascuno  degli  anni  1999 e 2000 per le celebrazioni e le
          manifestazioni  culturali  di  valorizzazione della cultura
          locale  da  realizzare  in  occasione  dell'anno  2000.  Le
          manifestazioni,  anche di livello nazionale, possono essere
          tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001.
              4. A decorrere dal 1999 e' autorizzata la spesa di lire
          1  miliardo  quale  contributo dello Stato all'associazione
          Ferrara Musica.
              5.  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire 4 miliardi per
          ciascuno  degli  anni  1999  e  2000 quale contributo dello
          Stato alla Societa' di cultura La Biennale di Venezia.
              6.  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  1  miliardo a
          decorrere  dal  1999  quale  contributo  dello  Stato  alla
          fondazione Ravenna Manifestazioni".
              -  L'art. 18 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
          242, adesso cosi' recita:
              "Art.   18   (Disposizioni   transitorie). - 1.   Entro
          centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
          presente  decreto  e' approvato lo statuto del C.O.N.I., ai
          sensi dell'art. 2, comma 2.
              2.  Ove lo statuto non venga approyato entro il termine
          indicato  al comma 1, il Ministro per i beni e le attivita'
          culturali  nomina  a  tale  scopo,  entro i quindici giorni
          successivi,  uno  o  piu'  commissari, che provvedono entro
          sessanta giorni dalla nomina.
              3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla
          data  del  20 gennaio  1999,  acquisiscono  la personalita'
          giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere
          efficacia   sino  all'approvazione  degli  statuti  di  cui
          all'art.   16,  da  effettuarsi  entro  centottanta  giorni
          dall'approvazione dello statuto del C.O.N.I.
              4.  Gli  organi  del  C.O.N.I. in funzione alla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto restano in carica
          sino  alla  costituzione  del  consiglio  nazionale e della
          giunta   nazionale   ed  alla  nomina  del  presidente  del
          C.O.N.I.,   le   cui   elezioni  sono  convocate  entro  il
          31 dicembre   2000   e   devono   svolgersi   non  oltre  i
          centocinquanta giorni successivi.
              5. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo'
          provvedere a norma dell'art. 13 in caso di inosservanza del
          termine di cui al comma 4.
              6.  Nulla  e'  innovato  quanto  alla  natura giuridica
          dell'Aeroclub  d'Italia,  dell'Automobile  club  d'Italia e
          dell'Unione italiana tiro a segno.
              7.  Sino  all'approvazione  dello  statuto  dell'ente a
          norma   dell'art.   2   e   per   quanto  non  diversamente
          disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi
          le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
          28 marzo 1986, n. 157".
              -  L'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300, adesso cosi' recita:
              "Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e
          le  attivita'  culturali  esercita anche in base alle norme
          del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, e del
          testo  unico  approvato  con decreto legislativo 29 ottobre
          1999,  n.  490,  le  attribuzioni  spettanti  allo Stato in
          materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
          eccettuate  quelle  attribuite, anche dal presente decreto,
          ad  altri  Ministeri  o  ad  agenzie,  e fatte in ogni caso
          salve,  ai  sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma
          2,  e  3,  comma  1,  lettere a) e b), della legge 15 marzo
          1997,   n.   59,   le   funzioni  conferite  dalla  vigente
          legislazione alle regioni ed agli enti locali.
              2.  Al  Ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti  risorse,  le funzioni esercitate dal dipartimento
          per   l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  materia  di
          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
          promozione delle attivita' culturali".