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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2002, n. 65

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2019)
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Testo in vigore dal: 15-2-2019
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto  l'articolo  3   dello   Statuto   speciale   della   regione
Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31  gennaio
1963, n. 1; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 3 della legge 23 febbraio  2001,  n.  38,  recante
norme a tutela della  minoranza  linguistica  slovena  della  regione
Friuli-Venezia  Giulia,  che  prevede  l'istituzione   del   Comitato
istituzionale paritetico per i problemi  della  minoranza  slovena  e
l'emanazione di norme per il relativo funzionamento; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2001; 
  Sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 febbraio 2002; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001,
n. 38, di seguito  denominata:  "legge",  e'  istituito  il  Comitato
istituzionale paritetico per i problemi della minoranza  slovena,  di
seguito denominato: "Comitato". 
  ((1-bis. Il Comitato e' organismo permanente  di  raccordo  tra  le
istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica slovena.)) 
  2. Fanno parte del Comitato i membri nominati secondo le  procedure
indicate dall'articolo 3 della legge. 
  ((2-bis. I membri del Comitato durano in  carica  cinque  anni.  Il
termine decorre dalla data della prima riunione del Comitato.))